La UIF pubblica degli Schemi di comportamenti anomali in relazione agli illeciti fiscali

Di Maria Francesca ARTUSI

L’unità per l’informazione finanziaria (UIF) ha pubblicato ieri degli “Schemi rappresentativi di comportamenti anomali” in materia di antiriciclaggio connessi agli illeciti fiscali.

Il documento comincia evidenziando come gli illeciti fiscali destino notevole preoccupazione poiché incidono negativamente sui gettiti nazionali, ostacolando l’attuazione di politiche favorevoli alla crescita; in Italia costituiscono un problema particolarmente rilevante date le dimensioni dell’evasione fiscale e l’eterogeneità delle fattispecie in essa comprese.

Evasione fiscale e riciclaggio sono fenomeni strettamente collegati. L’analisi finanziaria conferma la versatilità degli illeciti tributari, inseriti spesso in un contesto criminale più ampio, messo in atto per celare l’origine illecita delle risorse. Anche le indagini giudiziarie dimostrano come l’evasione fiscale rappresenti lo strumento per precostituire fondi da reinserire nel circuito economico o per agevolare più articolate condotte criminose. L’analisi integrata delle informazioni disponibili pone in risalto frequenti connessioni con contesti di criminalità organizzata ovvero con fenomeni di estorsione e corruzione.

Le casistiche analizzate dall’UIF rivelano schemi operativi consolidati, caratterizzati da “giri” di fondi tra persone fisiche e giuridiche collegate, false fatturazioni, transiti su rapporti personali di operatività apparentemente commerciale, prelevamenti di denaro contante da rapporti aziendali.

Al fine di facilitare la valutazione delle operatività sospette in materia fiscale, sono stati pertanto elaborati – in collaborazione con la Guardia di Finanza e con l’Agenzia delle Entrate – i seguenti schemi di anomalia: utilizzo ovvero emissione di fatture per operazioni inesistenti; frodi sull’IVA intracomunitaria; frodi fiscali internazionali e altre forme di evasione fiscale internazionale; cessione di crediti fiscali fittizi e altri indebiti utilizzi.

Per quanto riguarda le nozioni di utilizzo ed emissione di fatture per operazioni inesistenti il riferimento è dato da quanto previsto nell’ambito del diritto penale tributario dall’art. 1 del DLgs. 74/2000: si tratta di fatture o di altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l’imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l’operazione a soggetti diversi da quelli effettivi (comma 1 lett. a). Chiaro è, inoltre, il rimando ai delitti di dichiarazione fraudolenta di cui all’art. 2 del medesimo decreto 74/2000 e del reato a questo complementare previsto dal successivo art. 8 (emissione di fatture per operazioni inesistenti).

I settori imprenditoriali ritenuti maggiormente a rischio sono i seguenti: edile, commercio di autoveicoli, beni a contenuto tecnologico, beni alimentari, trasporto su strada, carburanti, logistica, metalli preziosi, pulizia e manutenzione, materiali ferrosi, attività di consulenza e pubblicitarie.
Decisamente più articolate sono le frodi sull’IVA intracomunitaria, generalmente realizzate con il coinvolgimento di entità spesso prive di effettiva organizzazione o consistenza economica (c.d. missing trader), costituite ad hoc, in ordinamenti caratterizzati da una regolamentazione più flessibile e controlli meno rigidi, e poste in liquidazione o cessate poco tempo dopo la costituzione (le c.d. cartiere).

Altrettanto insidiosi sono gli illeciti connessi con il trasferimento e la detenzione di attività economiche e finanziarie all’estero nonché con il trasferimento della residenza all’estero, spesso realizzati con il coinvolgimento di c.d. “shell company” o di società interposte (c.d. “conduit company”) ovvero attraverso strumenti e forme di investimento complessi e innovativi, con caratteristiche idonee a occultare o a ostacolare la riconducibilità di tali risorse al titolare effettivo delle medesime.

Tali schemi si rivolgono a tutti i destinatari dell’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette elencati nell’art. 3 del DLgs. 231/2007. Alcuni indici si attagliano specificamente all’attività degli intermediari bancari e finanziari; mentre lo schema sulla cessione di crediti fiscali fittizi e altri indebiti utilizzi si riferisce prevalentemente all’attività dei professionisti.

Tali cessioni possono essere oggetto di condotte fraudolente, connesse alla natura fittizia dei crediti ceduti e all’indebita compensazione degli stessi con debiti tributari, oneri contributivi e premi realmente dovuti dalle imprese cessionarie.
In alcuni casi, al fine di eludere i controlli fiscali, i trasferimenti di crediti fittizi avvengono attraverso cessioni o conferimenti di aziende o di relativi rami delle stesse costituiti prevalentemente da crediti fiscali; la UIF sottolinea come sia qui frequente il coinvolgimento di figure professionali diverse che, talvolta, conseguono commissioni sproporzionate per i servizi prestati.