Oltre alla cassa integrazione, il DL Ristori-bis prevede novità in materia di sospensione dei contributi, congedo straordinario e bonus baby-sitting

Di Luca MAMONE e Daniele SILVESTRO

Il DL “Ristori-bis” prevede importanti novità anche in materia di lavoro e previdenza, nonché sugli ammortizzatori sociali.

In particolare, la sospensione dei versamenti contributivi dovuti nel mese di novembre 2020, introdotta dall’art. 13 del DL 137/2020 (DL “Ristori”), si applica anche in favore dei datori di lavoro privati appartenenti ai settori individuati nell’allegato 1 al decreto in commento (esclusi i premi INAIL).

Inoltre, viene prevista la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti nel mese di novembre 2020, in favore dei datori di lavoro privati con unità produttive od operative nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della Salute adottate ai sensi dell’art. 3 del DPCM 3 novembre 2020, appartenenti ai settori individuati nell’Allegato 2 al decreto “Ristori-bis”.

Il pagamento dei contributi sospesi è effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o con rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo (con prima rata da pagare entro il 16 marzo 2021). Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.

Sul punto, si segnala anche la modifica all’art. 42-bis del DL 104/2020 convertito (DL “Agosto”); pertanto, la sospensione dei versamenti tributari e contributivi per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio del comune di Lampedusa e Linosa, in scadenza entro il 21 dicembre 2020, o scaduti nelle annualità 2018 e 2019, sono effettuati nel limite del 40% dell’importo dovuto, ad eccezione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA).

Con riguardo alle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, agli stessi soggetti interessati dall’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, ex art. 16 del DL 137/2020, che svolgono le attività identificate dai codici ATECO di cui all’allegato 3 del decreto in commento, è riconosciuto il medesimo beneficio anche per il periodo retributivo del mese di dicembre 2020.

Per quanto concerne i trattamenti di integrazione salariale, l’art. 12 del decreto “Ristori-bis” interviene con due modifiche di rilievo al testo del DL 137/2020, prorogando al 15 novembre 2020 (in precedenza era il 30 ottobre 2020) il termine decadenziale per l’invio delle domande di accesso ai trattamenti con causale COVID-19 ex DL 18/2020, nonché per la trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano in tutto il mese di settembre 2020.

Ancora, il provvedimento in questione allarga la platea dei beneficiari, includendo anche i lavoratori in forza al 29 ottobre 2020, data di entrata in vigore del DL 137/2020.

Invece, il successivo art. 13 concede un congedo straordinario ai lavoratori dipendenti in caso di chiusura delle scuole secondarie di primo grado, nelle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (c.d. “zone rosse”). In particolare, il congedo è fruibile solo se la prestazione lavorativa non può svolgersi in smart working ed è riconosciuto – in via alternativa – ad entrambi i genitori (lavoratori dipendenti) di alunni delle predette scuole, per l’intera durata della sospensione dell’attività didattica in presenza.

Per i periodi di congedo è riconosciuta, in luogo della retribuzione, un’indennità pari al 50% della retribuzione calcolata ai sensi dell’art. 23 del DLgs. 151/2001. Il beneficio è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità ex art. 4 comma 1 della L. 104/92, iscritti a scuole di ogni ordine e grado od ospitati in centri diurni, per i quali sia stata disposta la chiusura in forza dei recenti DPCM.

Sempre nell’ipotesi di chiusura delle scuole secondarie di primo grado nelle c.d. “zone rosse”, il decreto in esame (art. 14) riconosce ai lavoratori, genitori di alunni delle suddette scuole, iscritti alla Gestione separata ex L. 335/95 o alle gestioni speciali dell’INPS, il diritto a fruire di uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 1.000 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza. Anche in questo caso, la fruizione del bonus (erogabile mediante libretto famiglia) è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

Il bonus non è riconosciuto per le prestazioni rese dai familiari ed è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido di cui all’art. 1 comma 355 della L. 232/2016.