La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 26/2020 ha fornito chiarimenti in merito a tali cessioni
Con la circolare n. 26/2020, pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate fornisce numerosi chiarimenti in merito alla disciplina agevolativa per le cessioni di beni destinati alla gestione e al contenimento dell’emergenza da COVID-19.
Si ricorda, infatti, che l’art. 124 del DL 34/2020 (decreto “Rilancio”) ha previsto un elenco tassativo di beni le cui cessioni sono effettuate:
– in regime di esenzione IVA con riconoscimento del diritto alla detrazione (c.d. cessioni ad “aliquota zero”), sino al 31 dicembre 2020;
– con applicazione dell’aliquota IVA del 5%, a decorrere dal 1° gennaio 2021 (n. 1-ter.1 della Tabella A, parte II-bis, allegata al DPR 633/72).
Tra i chiarimenti più significativi, la circolare dell’Agenzia delle Entrate riconosce la possibilità di applicare la medesima agevolazione (esenzione con diritto alla detrazione e, in seguito, aliquota del 5%) anche per le operazioni accessorie alla cessione dei beni in argomento, ai sensi dell’art. 12 del DPR 633/72, come nel caso del trasporto, della posa in opera, dell’imballaggio, del confezionamento o della fornitura di recipienti o contenitori (si veda “Agevolato il trasporto e l’imballaggio dei beni anti-COVID” del 9 settembre 2020). Tuttavia, con riferimento ai pezzi di ricambio, l’Agenzia delle Entrate precisa che l’accessorietà andrà valutata “caso per caso”.
Alcune indicazioni vengono, inoltre, fornite in merito al meccanismo della ventilazione dei corrispettivi (art. 24 del DPR 633/72), da parte dei commercianti al minuto (es. farmacie).
Nel caso di cessioni ad “aliquota zero” (sino al 31 dicembre 2020), laddove non sia noto l’ammontare dei corrispettivi periodici riferibile ai beni di cui trattasi, l’importo da sottrarre dal totale dei corrispettivi prima di procedere con la determinazione dell’IVA a debito va calcolato in proporzione alla percentuale degli acquisti relativi ai medesimi beni.
Sulla parte rimanente dei corrispettivi lordi, lo scorporo dell’IVA avverrà secondo le diverse aliquote con il metodo della ventilazione.
Un’importante conferma dalla circolare n. 26/2020 giunge anche in merito alla compilazione del quadro VP della comunicazione delle liquidazioni periodiche: le cessioni ad “aliquota zero” dovranno essere riportate nel rigo VP2 (operazioni attive al netto dell’IVA); per il cessionario, gli acquisti saranno indicati nel rigo VP3 (operazioni passive al netto dell’IVA).
Per quanto concerne la dichiarazione annuale IVA, non vengono ancora fornite indicazioni, lasciando intendere che potrebbe essere previsto uno specifico rigo per le cessioni in regime di esenzione con diritto alla detrazione “a monte”, rispetto alla generalità delle operazioni esenti da IVA.
Con riferimento al corretto ambito di applicazione dell’agevolazione, il documento di prassi ha, poi, precisato, ad esempio, che con la dizione “detergenti e disinfettanti per mani” il legislatore ha voluto riferirsi ai soli prodotti che hanno “potere disinfettante”, escludendo, quindi quelli che si limitano alla rimozione dello sporco. Per essere annoverati nel perimetro dell’agevolazione, i detergenti devono possedere un’azione “virucida, battericida o fungicida”, che può essere ottenuta grazie all’utilizzo di biocidi o presidi medico chirurgici, autorizzati dal Ministero della Salute o dall’ISS.
Nella circolare viene inoltre chiarito che possono fruire dell’aliquota “zero” sino a fine anno (5% dal 1° gennaio 2021) le mascherine chirurgiche e quelle Ffp2 e Ffp3 (ivi comprese quelle riutilizzabili con la possibilità di sostituzione del filtro). Sono peraltro comprese nell’agevolazione anche le mascherine chirurgiche “autorizzate in deroga” dall’Istituto Superiore della Sanità e dall’INAIL ai sensi dell’art. 15 commi 2 e 3 del DL 18/2020. In forza di tale procedura straordinaria, adottata per agevolare il reperimento di beni ritenuti indispensabili per il contrasto alla diffusione della pandemia, il produttore è tenuto ad inviare all’ISS (o all’INAIL) un’autocertificazione nella quale vengono attestate le caratteristiche del prodotto e il rispetto dei requisiti di sicurezza richiesti dalla normativa vigente.
Nella circolare n. 26/2020 trova spazio anche il chiarimento relativo alla locuzione “in litri” riferito alle soluzioni idroalcoliche (e al perossido al 3 per cento). L’Agenzia conferma che l’agevolazione spetta anche per confezioni di prodotto di quantità inferiore al litro (ad esempio 500 ml, 750 ml), precisando tuttavia che il beneficio è fruibile nel solo presupposto che la cessione “avvenga per finalità sanitarie”. Il regime di favore non è applicabile nel caso in cui la soluzione sia ceduta “per finalità cosmetiche o alimentari”.
Sempre con riferimento alla “finalità sanitaria”, richiesta anche relativamente agli articoli di abbigliamento protettivo (es. guanti in nitrile) per beneficiare dell’agevolazione, l’Agenzia ha affermato che essa sussiste qualora i beni possiedano le caratteristiche tecniche idonee a garantire il contrasto alla diffusione del virus, indipendentemente dal fatto che il soggetto che ne fa uso operi in ambito sanitario o sia impiegato in settori diversi (grande distribuzione, scuola, ecc.).