Per il contributo a fondo perduto si deve tener conto delle operazioni effettuate nei mesi di aprile anche se la fattura è emessa a maggio

Di Sandro CERATO

Per la verifica delle riduzione del fatturato, quale requisito per l’accesso al contributo a fondo perduto, il committente deve tener conto delle operazioni effettuate nei mesi di aprile (2020 rispetto al 2019), anche se la fattura è emessa nel mese di maggio in ottemperanza alle disposizioni contenute nel DM 18 novembre 1976.

Il contratto di commissione, che ai fini civilistici è un sottotipo del contratto di mandato, è disciplinato dagli artt. 1731 e seguenti c.c. ed è caratterizzato dal fatto che l’oggetto del mandato è l’acquisto o la vendita di un bene da parte del commissionario per conto del committente. Si tratta, in buona sostanza, di un mandato senza rappresentanza in quanto il commissionario conclude il contratto di acquisto o di vendita a nome proprio ma per conto del committente.

Nonostante nel contratto di commissione non vi sia un duplice passaggio di proprietà (prima tra terzo e commissionario e successivamente da quest’ultimo al committente), la normativa IVA (art. 2 comma 2 n. 3 del DPR 633/72) prevede una sorta di “finzione” in base alla quale si considerano cessioni di beni anche i passaggi tra committente e commissionario e viceversa (a seconda che la commissione abbia ad oggetto l’acquisto o la vendita di beni).

La peculiarità del contratto di commissione si riflette anche in relazione all’individuazione del momento di effettuazione dell’operazione, in quanto l’art. 6 comma 2 lett. b) del DPR 633/72 stabilisce che il passaggio dei beni dal committente al commissionario (nella commissione per la vendita dei beni) si realizza all’atto della vendita dei beni dal commissionario al terzo. Si verifica, quindi, una contestualità dei momenti di effettuazione sia nei rapporti con il terzo, sia nel rapporto interno tra commissionario e committente.

Tuttavia, tenendo conto che il committente viene a conoscenza del passaggio di proprietà dei beni a favore del terzo solo nel momento in cui il commissionario lo comunica in base agli accordi contrattuali, l’art. 1, comma 3 del DM 18 novembre 1976 stabilisce che “per le cessioni di beni inerenti a contratti estimatori e per i passaggi di beni dal committente al commissionario, gli obblighi di fatturazione, registrazione e annotazione, possono essere eseguiti nel termine di cui al primo comma”. Il richiamato comma primo consente di adempiere agli obblighi di fatturazione e registrazione entro il mese successivo a quello in cui è stata effettuata l’operazione (in base a quanto stabilito dall’art. 6 del DPR n. 633/72).

Applicando le regole descritte per l’accesso al contributo a fondo perduto di cui all’art. 25 del DL 34/2020, ne deriva che per la verifica del decremento del fatturato del mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del 2019 (non richiesta per coloro che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019), anche il committente debba far riferimento alle indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate (circ. nn. 9/2020 e 15/2020).
In particolare, il requisito del fatturato tiene conto delle operazioni effettuate nei suddetti mesi di aprile del 2020 e del 2019, ragion per cui il committente non deve aver riguardo alle fatture emesse nel mese di aprile che fanno riferimento alle operazioni effettuate nel precedente mese di marzo, bensì a quelle emesse nel mese di maggio (2020 e 2019) in quanto afferenti a operazioni effettuate nel precedente mese di aprile.

Come detto in precedenza, infatti, le disposizioni speciali contenute nel DM 18 novembre 1976 consentono il differimento del momento di emissione e registrazione della fattura da parte del committente, e non anche del momento di effettuazione dell’operazione che rimane sempre ancorato al momento in cui si realizza la vendita dei beni da parte del commissionario a favore del terzo. Nonostante l’art. 1 del citato DM 18 novembre 1976 faccia riferimento solamente ai passaggi di beni dal committente al commissionario (e quindi alla commissione per la vendita), la medesima regola dovrebbe applicarsi anche per il passaggio tra commissionario e committente (e quindi alla commissione per l’acquisto).