Una prima bozza del decreto “Agosto” prevede 18 settimane di integrazioni salariali fruibili tra il 13 luglio e il 31 dicembre 2020

Di Luca MAMONE

Dovrebbe arrivare fino a fine anno la copertura dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria e in deroga con causale emergenziale COVID-19. Questo è quanto emerge da una prima bozza del c.d. decreto “Agosto”, con cui il Governo intende dare seguito alle misure eccezionali finora già adottate per far fronte ai danni economici derivanti dalla diffusione del coronavirus.

Tra le altre misure presenti nel testo circolato ieri, si segnalano la proroga di 2 mesi dell’indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, la previsione di un esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato, la proroga delle speciali disposizioni in materia di contratto a termine, nonché delle misure in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo.

Tornando ai trattamenti di integrazione salariale, la bozza di decreto prevede un possibile nuovo ricorso a 18 settimane di CIGO, assegno ordinario e CIG in deroga COVID-19, fruibili in due distinti blocchi da 9, da collocarsi nel periodo ricompreso tra il 13 luglio e il 31 dicembre 2020.
Tale nuovo periodo di cassa integrazione COVID-19 si “innesta” dunque nell’impianto delle vigenti disposizioni contenute nel DL 18/2020 (decreto “Cura Italia”), con cui si dispone l’estensione da 9 a 18 settimane della durata massima dei trattamenti, fruibili – a determinate condizioni – nel periodo compreso tra il 23 febbraio e il 31 ottobre 2020.

Sul punto, la bozza del provvedimento in esame – come tale suscettibile di modifiche – stabilisce che i periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi del DL 18/2020 collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020 vengano imputati alle prime 9 settimane previste dal medesimo decreto “Agosto”.
In seguito, la seconda tranche di 9 settimane di integrazione salariale previste dal decreto sarà riconosciuta esclusivamente ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il periodo delle prime 9 settimane.

Sempre con riferimento alla fruizione della seconda tranche di 9 settimane, la bozza del decreto in esame prevede, per i datori di lavoro che ne hanno fatto richiesta, l’eventuale applicazione di un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre 2019, pari al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20% e pari al 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.
La disposizione esonererebbe dunque dal versamento del predetto contributo addizionale i datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20%.

Secondo la bozza del provvedimento, le predette riduzioni di fatturato possono essere autocertificate dal datore di lavoro ai sensi del DPR 445/2000, in sede di presentazione della domanda di accesso ai trattamenti di CIGO o CIG in deroga.

Analogamente a quanto già previsto dalla normativa vigente, anche nel caso del decreto “Agosto” le domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale COVID-19 devono essere inoltrate all’INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza verrà fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del decreto.

Per quanto riguarda invece l’ipotesi di pagamento diretto del trattamento da parte dell’INPS, il datore di lavoro è tenuto a inviare all’Istituto previdenziale i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dall’adozione del provvedimento di concessione.

Infine, si segnala che la bozza di decreto in esame consente ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono i predetti trattamenti di CIG COVID-19 e che hanno già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, dei trattamenti ordinari e in deroga del DL 18/2020, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, la possibilità di richiedere l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico (con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL), per un periodo massimo di 4 mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nel citato periodo.