La detrazione del 110% dovrebbe estendersi a tutti gli altri interventi, siano essi effettuati su parti comuni o su singole unità immobiliari

Di Arianna ZENI

Emergono dubbi con riguardo all’eventuale estensione del superbonus del 110% a tutti gli altri interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle singole unità immobiliari nel caso in cui venga eseguito uno degli interventi “trainanti” sulle parti condominiali.
Ci si potrebbe chiedere, ad esempio, se la sostituzione dell’impianto di riscaldamento condominiale (intervento “trainante”) con le caratteristiche richieste dall’art. 119 comma 1 lett. b) del DL 34/2020, consenta di estendere la detrazione del 110% anche a tutti gli altri interventi di riqualificazione energetica (intervento “trainato”, come ad esempio, la sostituzione degli infissi) eseguiti sulle singole unità immobiliari.

Testualmente, il comma 2 dell’art. 119 in esame stabilisce che “l’aliquota prevista al comma 1, alinea, del presente articolo si applica anche a tutti gli altri interventi di efficienza energetica di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nei limiti di spesa previsti, per ciascun intervento di efficienza energetica, dalla legislazione vigente, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al citato comma 1”.
La menzionata norma prevede come unica condizione che “siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al citato comma 1”, quindi che venga effettuato, alternativamente, l’isolamento termico (lett. a) oppure la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni degli edifici (lett. b) oppure ancora la sostituzione degli stessi impianti su edifici unifamiliari o plurifamiliari (lett. c).

Da un’interpretazione letterale della norma, quindi, sembrerebbe che l’esecuzione di uno qualsiasi degli interventi “trainanti” determini la fruizione della detrazione nella misura del 110% anche a tutti gli altri interventi di riqualificazione energetica, siano essi effettuati sulle parti comuni o sulle singole unità immobiliari.
Gli interventi di riqualificazione energetica disciplinati dall’art. 14 del DL 63/2013, infatti, sono tutti quelli che, in generale, consentono di beneficiare dell’ecobonus.

Nel caso sia eseguito uno degli interventi “trainanti” di cui all’art. 119 comma 1 del DL 34/2020, quindi, dovrebbero beneficiare dell’aliquota maggiorata al 110%:
– tutti gli interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici di cui all’art. 1 commi da 344 a 347 della L. 296/2006 (compresa la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria ex art. 1 comma 48 della L. 220/2010);
– gli interventi di riqualificazione relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli artt. 1117 e 1117-bis c.c. o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio;
– l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari di cui all’allegato M al DLgs. 311/2006;
– l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti;
– l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;
– le spese relative agli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica. In questi casi, ove sia eseguito congiuntamente un intervento “trainante”, dovrebbe spettare la detrazione del 110% anche se gli interventi determinano il passaggio a una classe di rischio inferiore soltanto. La detrazione è ripartita in 10 quote annuali di pari importo e si applica su un ammontare delle spese non superiore a 136.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio (art. 14 comma 2-quater.1) del DL 63/2013).

In ogni caso, il superbonus del 110% (sia per gli interventi “trainanti” che “trainati”) non spetta per le unità immobiliari accatastate nelle categorie A/1, A/8 e A/9 (art. 119 comma 15-bis del DL 34/2020).

Fermo restando l’ambito soggettivo della super detrazione definito dai commi 9 e 10 dell’art. 119 del DL 34/2020, inoltre, dovrebbero poter essere “trainati” tutti gli interventi di riqualificazione energetica effettuati dai condòmini sulle singole unità immobiliari, siano essere abitazioni (comprese le seconde case), negozi o uffici.
Riguardo alla suesposta questione, tuttavia, sarebbero opportuni chiarimenti ufficiali.