Come i lavoratori iscritti al Fondo pensioni «Lavoratori dello spettacolo» sono esclusi anche se fuori dall’indennità del Cura Italia

Di Enrico ZANETTI

I professionisti iscritti alla Gestione separate INPS e i lavoratori iscritti al Fondo pensioni “Lavoratori dello spettacolo” sono esclusi “a priori” dai soggetti che possono fruire del contributo a fondo perduto di cui all’art. 25 del DL 34/2020 (c.d. decreto “Rilancio”), sia che abbiano concretamente fruito delle indennità previste, rispettivamente dall’art. 27 e dall’art. 38 del DL 18/2020 (c.d. decreto “Cura Italia”), sia che non abbiano potuto fruirne per la mancanza di uno o più requisiti di carattere oggettivo previsti dalle relative discipline.

Questa la conclusione cui perviene l’Agenzia delle Entrate, nella risposta 2.4 della circolare n. 22 pubblicata ieri, facendo propria quella che è senza dubbio la lettura più logica della norma, dal punto di vista sistematico, ma che risultava quanto meno dubbia proprio in ragione della a dir poco sorprendente interpretazione che la stessa Agenzia delle Entrate, in occasione della circ. n. 19/2020 (§ 1) aveva dato con riguardo ad altro aspetto della disciplina del contributo a fondo perduto, asserendo che l’espressa esclusione dei lavoratori dipendenti dal perimetro soggettivo dei beneficiari del contributo a fondo perduto vada letta come “norma di chiusura” e non come norma volta ad escludere tout court gli esercenti attività di impresa e di lavoro autonomo che sono anche titolari di rapporti di lavoro dipendente (si veda “Spiraglio per il contributo a fondo perduto ai professionisti senza cassa” del 19 giugno 2020).

Ai sensi del comma 2 dell’art. 25 del DL 34/2020, il contributo a fondo perduto ivi disciplinato non spetta, tra gli altri, ai contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli artt. 27 e 38 del DL 18/2020.
I contribuenti che hanno diritto alla percezione dell’indennità prevista dall’art. 27 del DL 18/2020 sono i liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 e i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

I contribuenti che hanno diritto alla percezione dell’indennità prevista dall’art. 38 del DL 18/2020 sono i lavoratori iscritti al Fondo pensioni “Lavoratori dello spettacolo”, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020.

Mentre per i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, l’esclusione dal perimetro soggettivo dei beneficiari del contributo a fondo perduto, di cui all’art. 25 del DL 34/2020, è prevista in quanto “tali”, per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata INPS e per i lavoratori dello spettacolo l’esclusione è prevista solo in quanto “contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste” dagli artt. 27 e 38 del DL 18/2020.

Questa differenza di impostazione, unita alla già richiamata interpretazione data dall’Agenzia delle Entrate sul versante della lettura da dare al richiamo dei lavoratori dipendenti tra i soggetti a loro volta esclusi dal contributo a fondo perduto, rendeva legittimo chiedersi se i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata INPS e i lavoratori dello spettacolo, che non rientrano tra i contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità di cui agli artt. 27 e 38 del DL 18/2020, in quanto titolari di pensione o di rapporti di lavoro dipendente, oppure, relativamente ai lavoratori dello spettacolo, perché superano la soglia reddituale di 50.000 euro prevista dall’art. 38, non fossero compresi tra le esclusioni soggettive contemplate dal comma 2 dell’art. 25 del DL 34/2020 e potessero dunque beneficiare del relativo contributo a fondo perduto ivi disciplinato, purché sussistano i relativi requisiti e la condizione del calo del fatturato e dei corrispettivi.

Dubbio ora rimosso dalla risposta 2.4 della circ. Agenzia delle Entrate 21 luglio 2020 n. 22, laddove afferma che “in considerazione del tenore letterale del comma 2 dell’articolo 25 del decreto rilancio, che rinvia ai contribuenti che rientrano nell’ambito soggettivo degli articoli 27 e 38 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, quest’ultimi sono esclusi dalla fruizione del contributo a fondo perduto, indipendentemente dalla circostanza che siano o meno soddisfatti i requisiti di carattere oggettivo previsti dai predetti articoli 27 e 38 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18”.

Nell’occasione, l’Agenzia delle Entrate approfitta per puntualizzare che “tale esclusione si applica altresì ai soggetti che fruiscono delle indennità di cui all’articolo 84, comma 2 del decreto legge n. 34 del 2020”.