L’Agenzia delle Entrate conferma che si considerano le operazioni con data della fattura in aprile

Di Emanuele GRECO

La circolare n. 22/2020, pubblicata ieri dall’Agenzia delle Entrate (si veda “Studi associati fuori dal contributo a fondo perduto” di oggi), contiene nuove indicazioni anche in merito ai requisiti per includere (o escludere) determinate operazioni nel calcolo del fatturato di aprile 2019/2020, ai fini dell’accesso al contributo a fondo perduto.

L’art. 25 comma 4 del DL 34/2020 ha, infatti, individuato quale criterio per verificare la riduzione di un terzo del fatturato in aprile 2020 rispetto ad aprile 2019 quello della data di effettuazione dell’operazione (cessione di beni o prestazione di servizi) secondo i principi dell’IVA.
Come già chiarito nella precedente circolare n. 15/2020 e qui ribadito, devono quindi essere considerate tutte le fatture attive (al netto dell’IVA) con data di effettuazione dell’operazione che cade nel mese di aprile.

Il criterio del momento di effettuazione IVA, prescritto dall’art. 25 comma 4 del DL 34/2020, ha come inevitabile conseguenza una “asimmetria” rispetto al momento di determinazione del ricavo o del compenso.
Quindi, come emerge dalla lettura del § 3.4 della circolare in esame, è da considerare la data di effettuazione della cessione o prestazione ai fini IVA (individuata ai sensi dell’art. 6 del DPR 633/72), anche qualora detta cessione o prestazione si riferisca a ricavi o compensi che sono antecedenti o successivi alla data di fatturazione.

Nell’ottica appena descritta si pongono anche altri chiarimenti contenuti nella circolare n. 22/2020.

Per il settore dell’edilizia, ad esempio, viene precisato che anche nel caso di appalti con SAL intermedi, si dovranno comunque considerare le fatture emesse nel mese di aprile, anche qualora relative a SAL dell’anno precedente.
Vale anche in questo caso il disposto dell’art. 6 del DPR 633/72 che, per le prestazioni di servizi (qual è l’esecuzione di un contratto di appalto), individua il momento di effettuazione nel momento di pagamento del corrispettivo oppure nel momento di emissione della fattura, se anticipata rispetto al pagamento.

Corollario dell’impostazione data dal legislatore è il fatto che non può spettare il contributo a fondo perduto ai quei soggetti che sia nel mese di aprile 2019 che nel mese di aprile 2020 hanno avuto un fatturato pari a zero.
Come indicato nella risposta n. 2.7, infatti, laddove il fatturato risulti pari a zero sia in aprile 2019 che in aprile 2020, non si può considerare soddisfatto il requisito del calo del fatturato, ancorché tale condizione derivi dall’esercizio di attività a carattere “stagionale”.

Sul piano delle operazioni di aprile 2019/2020, ai fini del computo del fatturato per il contributo, secondo la circolare in commento:
– non sono da includere le cessioni di beni la cui consegna della merce è avvenuta in aprile 2019/2020 se è stata emessa fattura anticipata (ad esempio nel mese di marzo 2019/2020), in quanto, a norma dell’art. 6 comma 4 del DPR 633/72, l’emissione della fattura anticipa il momento di effettuazione ai fini IVA (limitatamente all’importo fatturato);
– sono da considerare i passaggi interni tra attività separate ai fini IVA (art. 36 comma 3 del DPR 633/72), per i quali è comunque dovuta l’emissione della fattura (si veda “Passaggi interni nel calcolo del fatturato per il contributo a fondo perduto” del 27 giugno 2020).

L’Agenzia delle Entrate chiarisce, inoltre, che devono essere incluse nel calcolo del fatturato mensile anche le fatture emesse su base volontaria, vale a dire quelle per le quali l’emissione non è obbligatoria.

Questa circostanza può verificarsi tanto nel caso di operazioni non rilevanti ai fini IVA (i cui corrispettivi sono da includere nel computo del fatturato, come già evidenziato nella circolare n. 15/2020) quanto nel caso di operazioni che, pur rilevanti ai fini IVA, non sono soggette all’obbligo di fatturazione ai sensi dell’art. 22 del DPR 633/72 (si pensi, a titolo di esempio, alle locazioni di fabbricati in regime di esenzione).

La soluzione adottata è coerente con il fatto che coloro che non sono tenuti a certificare le operazioni mediante fattura, secondo i chiarimenti già forniti in precedenza (circolare n. 8/2020 e n. 15/2020), devono comunque tenere conto dell’ammontare dei ricavi o compensi attribuibili al mese di aprile, in base alle proprie regole di determinazione del reddito.