Approvata in via definitiva la legge di conversione del DL 34/2020. L’esonero dei versamenti compete nel rispetto delle disposizioni comunitarie

Di Luca FORNERO

Il Senato ha approvato ieri in via definitiva, con 159 voti favorevoli e 121 contrari, la legge di conversione del decreto “Rilancio”, nel testo già licenziato dalla Camera.
La norma conferma – senza modifiche – l’esonero dai versamenti IRAP disposto dall’art. 24.
Così, i contribuenti con ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 19 maggio 2020 (2019 per i contribuenti “solari”), sono esclusi dall’obbligo di versamento:
– del saldo IRAP relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019 (2019, per i “solari”);
– della prima rata dell’acconto IRAP relativo al periodo di imposta successivo (2020, per i “solari”).

Rimane fermo il versamento dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 (2019, per i “solari”).

Sono espressamente esclusi dal beneficio (e quindi versano il saldo 2019 e gli acconti 2020 secondo le consuete modalità), indipendentemente dal volume di ricavi:
– gli intermediari finanziari (es. banche) e le società di partecipazione finanziaria e non finanziaria (“vecchie” holding industriali), come definiti dall’art. 162-bis del TUIR;
– le imprese di assicurazione (di cui all’art. 7 del DLgs. 446/97);
– le Amministrazioni Pubbliche (di cui all’art. 10-bis del DLgs. 446/97).

Secondo Assofiduciaria (comunicazione n. 135_C/2020), le società fiduciarie, non rientrando tra i soggetti di cui all’art. 162-bis del TUIR, possono beneficiare dell’agevolazione in esame.

Quanto all’importo dell’incentivo, il saldo IRAP 2019 da non corrispondere sarebbe pari alla differenza positiva tra (circ. Assonime n. 12/2020):
– l’IRAP dovuta per il 2019;
– l’acconto IRAP dovuto per il medesimo anno.

Nel calcolo, nessun rilievo assumerebbero i versamenti effettuati in eccesso nel 2019 (o in esercizi precedenti).

Il versamento della prima rata 2020 è escluso “nella misura prevista” dall’art. 17 comma 3 del DPR 435/2001 ovvero dall’art. 58 del DL 124/2019 e, dunque, in misura pari al:
– 40% dell’acconto complessivamente dovuto, per i soggetti estranei agli ISA;
– 50% dell’acconto complessivamente dovuto, per i soggetti ISA.

Il primo acconto IRAP 2020 da non versare dovrebbe essere calcolato sulla base del c.d. “metodo storico” (circ. Assonime n. 12/2020).
L’importo di tale acconto è comunque escluso dal calcolo dell’imposta dovuta a saldo per il 2020. In pratica, al fine del calcolo del saldo IRAP 2020, dall’imposta dovuta per il 2020 (che emergerà dalla dichiarazione IRAP 2021) andrà scomputata, oltre alla seconda rata di acconto che sarà effettivamente versata entro il 30 novembre 2020 (per i soggetti “solari”), anche la prima (figurativamente determinata in misura pari al 40% – o 50% per i soggetti ISA – dell’IRAP dovuta per il 2019), pur se non versata.

La disposizione in esame si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.
Posto che viene concesso un aiuto sotto forma di “agevolazioni fiscali o di pagamenti”, la misura ricade nelle previsioni di cui alla Sezione 3.1 del predetto Quadro temporaneo e, pertanto, il limite massimo di aiuto concedibile per singola impresa ammonta a 800.000 euro. Inoltre, “le misure temporanee di aiuto previste dalla medesima Comunicazione possono essere cumulate con gli aiuti previsti dai regolamenti «de minimis» o dai regolamenti di esenzione per categoria a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme relative al cumulo previste da tali regolamenti” (Comunicazione della Commissione europea 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, § 3.1, punto 20).

In pratica, ciascuna impresa può quindi beneficiare sia degli aiuti temporanei legati all’emergenza COVID-19, sia degli aiuti de minimis (nel limite di 200.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari), circostanza che porta il limite di aiuto per impresa a 1 milione di euro.
Secondo la più volte citata circ. Assonime n. 12/2020, sulla base di colloqui intercorsi con il Dipartimento del Ministero delle Finanze, sembrerebbe che le imprese facenti parte di un gruppo possano verificare la spettanza dell’agevolazione assumendo il limite degli 800.000 euro a livello di singola entità.