L’adempimento interessa anche il primo trimestre, se l’importo dovuto per i primi tre mesi era inferiore a 250 euro

Di Luca BILANCINI

Lunedì 20 luglio scadrà il termine per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre del 2020 (codice tributo 2522). In virtù delle disposizioni contenute nel decreto “liquidità” (art. 26 del DL 23/2020), la scadenza interesserà anche i soggetti passivi per i quali nei primi tre mesi dell’anno l’importo dovuto era inferiore a 250 euro.

Sulla base del novellato art. 17 del DL 124/2019, infatti, con riferimento al primo trimestre dell’anno (codice tributo per il versamento 2521):
– qualora l’imposta dovuta fosse stata pari o superiore a 250 euro, il versamento avrebbe dovuto essere effettuato entro il 20 aprile;
– qualora l’ammontare sia risultato inferiore a detta soglia, il versamento dovrà essere effettuato entro il prossimo 20 luglio; resta fermo, tuttavia, il fatto che se, al 30 giugno 2020, l’imposta di bollo dovuta per i primi due trimestri non avesse ancora raggiunto l’ammontare di 250 euro, sarebbe possibile differire ulteriormente il versamento al 20 ottobre (in coincidenza con la scadenza stabilita per le fatture emesse nel terzo trimestre).

Al fine di verificare l’imposta dovuta e procedere al relativo versamento, l’Agenzia delle Entrate rende disponibile un apposito servizio nell’area riservata del soggetto passivo, presente nel portale “Fatture e Corrispettivi”. Detto servizio fornisce un computo dell’ammontare dovuto, tenendo conto delle fatture transitate attraverso il Sistema di Interscambio, cioè a dire, quelle – non scartate – per le quali è stata emessa una ricevuta di consegna o di impossibilità di recapito.

Come indicato dall’Amministrazione (cfr. “Assistenza on line” del sito “Fatture e Corrispettivi”), il servizio determina l’imposta prendendo in considerazione:
– le fatture elettroniche fra privati (B2B e B2C) la cui data di consegna presente nella ricevuta inviata dal SdI al trasmittente o la cui data di messa a disposizione sono precedenti alla fine del trimestre di riferimento;
– le e-fatture B2G per le quali la data di consegna precede la fine del trimestre, se consegnate o accettate, o la cui attestazione di avvenuta trasmissione con impossibilità di recapito sia stata inviata dal SdI al trasmittente prima della fine del trimestre (vengono tenute in considerazione anche le fatture consegnate, e in decorrenza dei termini, per le quali la data di consegna precede la fine del trimestre).

Per quanto sopra riportato e rammentando che l’art. 6 del DM 17 giugno 2014 fa riferimento all’imposta “relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare”: ne consegue che, ai fini del calcolo, non avrà rilevanza la data inserita nel campo “Data” del file XML (riguardante l’effettuazione dell’operazione), quanto quella contenuta nella ricevuta prodotta dal Sistema di Interscambio, attestante l’avvenuta trasmissione.

Può essere utile rammentare, in questa sede, che sono soggette a imposta di bollo, pari a 2 euro, le fatture aventi ad oggetto i corrispettivi relativi a operazioni per le quali non si applica l’IVA, sempre che la somma fatturata sia superiore a 77,47 euro. Scontano, quindi, l’imposta, a titolo esemplificativo, le fatture relative a operazioni:
– fuori campo IVA per assenza dei requisiti oggettivo o territoriale;
– esenti ex art. 10 del DPR 633/72;
– non imponibili ex art. 8 comma 1 lett. c) del DPR 633/72 (cessioni a esportatori abituali).
Al contrario, sono esenti da imposta di bollo le fatture che documentano:
– cessioni all’esportazione, dirette o triangolari ai sensi dell’art. 8 comma 1 lett. a) e b) del DPR 633/72;
– cessioni intracomunitarie ex art. 41 del DL 331/93;
– servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali di cui all’art. 9 comma 1 del DPR 633/72, purché, come rilevato dall’Amministrazione finanziaria nella R.M. 6 giugno 1978 n. 290586, “tali servizi internazionali siano diretti esclusivamente al fine di realizzare l’esportazione di merci”.

Permangono dubbi in ordine all’applicazione dell’imposta di bollo con riferimento alle operazioni escluse da IVA ai sensi dell’art. 15 del DPR 633/72. Sul punto si registra la presa di posizione del Notariato che, nello Studio n. 184-2019/T, ritiene di dover escludere dal computo dell’imposta dovuta le fatture nelle quali sono presenti, oltre a somme relative a corrispettivi imponibili, anche somme (come le anticipazioni in nome e per conto) escluse da IVA. Nel documento vengono illustrati i motivi per i quali tale interpretazione, che non ha peraltro ancora trovato conferma esplicita in documenti di prassi dell’Agenzia delle Entrate, non si porrebbe in contrasto con quanto indicato dalla stessa Agenzia nella risoluzione n. 98/2001, secondo cui sarebbero soggette a imposta di bollo le fatture emesse a fronte di più operazioni, i cui corrispettivi, in parte non assoggettati a IVA, superano l’importo di 77,47 euro (si veda “Senza imposta di bollo le fatture con anticipazioni in nome e per conto” del 12 maggio 2020).