Per i bilanci 2020 possibile valutare voci e prospettiva della continuazione dell’attività sulla base delle risultanze del bilancio d’esercizio precedente

Di Stefano DE ROSA

Nei bilanci 2019, non ancora approvati, la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell’attività di cui all’art. 2423-bis, primo comma, n. 1) c.c. è effettuata non tenendo conto delle incertezze e degli effetti derivanti dai fatti successivi alla data di chiusura del bilancio, mentre, nei bilanci 2020, la valutazione della continuità può comunque essere effettuata sulla base delle risultanze del bilancio precedente.

Ciò è quanto previsto nell’art. 38-quater del DL 34/2020 (inserito dal Ddl. di conversione, approvato alla Camera) che, di fatto, interviene sulle disposizioni dell’art. 7 del DL 23/2020, che numerose difficoltà interpretative aveva sollevato tra gli addetti ai lavori.
In sostanza, viene confermata e rafforzata la sterilizzazione dei bilanci 2019 dai possibili effetti distorsivi della pandemia in corso in sede di valutazione della continuità aziendale, prevedendo non più la possibilità di deroga all’art. 2423-bis ma l’astensione tout court della valutazione dei fatti successivi alla data di chiusura del bilancio. Tale disposizione, pur non distinguendosi per tempestività, giungendo quando ormai la maggior parte dei bilanci dello scorso esercizio sono stati approvati (all’appello mancano solo i fascicoli che saranno approvati in sede assembleare in seconda convocazione), ha il pregio di fornire una declinazione normativa delle interpretazioni formulate dall’OIC nel documento n. 6 “Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 – Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio”, pubblicato, nella versione definitiva, il 3 giugno scorso (si veda “Anche con la deroga alla continuità aziendale occorre fornire adeguata informativa” del 4 giugno 2020).

Viene, pertanto, ribadito che i bilanci chiusi al 31 dicembre 2019 sono redatti “in continuità” (per quelli ancora da approvare, senza la necessità di attivare alcuna deroga) nei casi in cui, sulla base delle informazioni disponibili a tale data, sussisteva la prospettiva della continuità aziendale in applicazione:
– del § 21 dell’OIC 11, secondo cui la valutazione delle voci di bilancio deve essere fatta nella prospettiva della continuazione dell’attività;
– oppure del successivo § 22, relativo alle situazioni in cui la direzione aziendale identifichi significative incertezze in merito alla capacità dell’azienda di continuare a operare in continuità.

Come indicato nel richiamato documento dell’OIC, non è possibile, invece, redigere i bilanci in continuità per quelle società che già alla data di chiusura dell’esercizio la società si trovavano nelle condizioni descritte:
– al § 23 dell’OIC 11, relativo a situazioni in cui non vi siano ragionevoli alternative alla cessazione dell’attività (ma non si siano ancora accertate cause di scioglimento di cui all’art. 2484 c.c.);
– ovvero al § 24 dell’OIC 11, attinente ai casi in cui venga accertata dagli amministratori una delle cause di scioglimento di cui all’art. 2484 c.c.

In linea con il documento dell’Organismo italiano contabilità è, inoltre, previsto l’obbligo di fornire adeguata informativa in Nota integrativa, dove andranno indicate, ad esempio, eventuali significative incertezze in merito alla capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio (fornendo le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi e incertezze).

Il secondo comma della norma in commento si riferisce al bilancio 2020 nel quale, ricorrendone i presupposti, la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell’attività di cui all’art. 2423-bis, primo comma, n. 1) c.c. può comunque essere effettuata sulla base delle risultanze del bilancio d’esercizio precedente. Anche per tale bilancio, deve essere, peraltro, garantita l’adeguatezza dell’informativa in Nota integrativa.

Lascia, invece, perplessi, il contenuto del terzo comma del disposto normativo in esame, secondo cui “l’efficacia delle disposizioni del presente articolo è limitata ai soli fini civilistici”. Non di facile individuazione appare, infatti, la ratio sottostante a tale inciso con riferimento ai possibili impatti “non civilistici” della valutazione della continuità per gli esercizi 2019 e 2020.