Una Comunicazione della Commissione Ue dà il via libera per le imprese con meno di 50 dipendenti e fino a 10 milioni di euro di fatturato

Di Nicolò LA BARBERA e Enrico ZANETTI

Via libera, per micro imprese e piccole imprese già in difficoltà al 31 dicembre 2019, agli aiuti erogati nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Quadro temporaneo della Commissione Ue per gli aiuti di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19.
Lo stabilisce il punto 6 dell’introduzione della Comunicazione della Commissione Ue, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea dello scorso 2 luglio, con la quale si procede alla “Terza modifica del quadro temporaneo” inizialmente approvato con la Comunicazione del 19 marzo 2020 C(2020) 1863.

Per le imprese con meno di 50 dipendenti e fino a 10 milioni di euro di fatturato e/o di attivo, essere già “in difficoltà” alla data del 31 dicembre 2019 non è dunque più una causa di esclusione dal novero dei soggetti beneficiari delle misure di aiuto, “a condizione che non siano soggette a procedura concorsuale per insolvenza ai sensi dei rispettivi diritti nazionali e che non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio (che non hanno rimborsato) o aiuti per la ristrutturazione (e siano ancora oggetto di un piano di ristrutturazione)”.

In pratica, per micro e piccole imprese costituite nella forma di società di capitali o società di persone, vengono a cadere gli effetti altrimenti preclusivi che derivavano dal ritrovarsi, già alla data del 31 dicembre 2019, in una condizione di erosione di oltre metà del capitale.

Si ricorda che tra gli aiuti la cui spettanza è espressamente subordinata al “rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e successive modifiche» rientrano:
– l’abbuono del saldo 2019 e primo acconto 2020 dell’IRAP, ai sensi dell’art. 24 comma 3 del DL 34/2020;
– il credito di imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d’azienda, ai sensi dell’art. 28 comma 9 del DL 34/2020;
– il credito di imposta per l’adeguamento sanitario degli ambienti di lavoro, ai sensi dell’art. 120 comma 5 del DL 34/2020.

Alle misure di aiuto che precedono, si aggiunge anche quella del contributo a fondo perduto, di cui all’art. 25 del DL 34/2020, relativamente alla quale, nel silenzio della norma, la circ. Agenzia Entrate 13 giugno 2020 n. 15 (§ 7) ha chiarito che “l’aiuto non può essere concesso a imprese che si trovavano già in difficoltà (ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria) il 31 dicembre 2019 in base alla definizione di cui all’art. 2 punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014”.

La Commissione Ue motiva il proprio apprezzabile intervento di apertura alle micro e piccole imprese già in difficoltà al 31 dicembre 2019 (purché non già in procedura concorsuale o ristrutturazione) sottolineando come questi soggetti “siano meno idonei a falsare la concorrenza nel mercato interno e ad incidere sugli scambi all’interno dell’UE rispetto agli aiuti di Stato concessi alle medie e grandi imprese [….] tenuto conto delle loro dimensioni limitate e del loro limitato coinvolgimento nelle operazioni transfrontaliere”.

Viene in questo modo circoscritto un problema che, sul piano pratico, riguardava in particolar modo le micro e piccole imprese costituite in forma di società di persone, per le quali, non è raro rinvenire situazioni di capitale eroso per oltre la metà o magari addirittura negativo, pur in condizioni che non sono di reale difficoltà dell’impresa.

Ovviamente, per le imprese medio e grandi, ossia quelle con almeno 50 addetti e almeno 10 milioni di euro di fatturato e/o di attivo di bilancio, resta pienamente applicabile la preclusione all’accesso alle misure di aiuto la cui spettanza è subordinata al rispetto delle condizioni e dei limiti del Quadro temporaneo della Commissione Ue, laddove tali imprese risultino già in difficoltà al 31 dicembre 2019, secondo la definizione di “impresa in difficoltà” rinvenibile dall’art. 2 punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 (si veda “Contributo a fondo perduto e abbuono IRAP al test dei limiti e delle condizioni «europee»” del 18 giugno).

A tale proposito, giova ricordare che, per le imprese che fanno parte di gruppi, la normativa europea prevede l’obbligo di verificare il superamento o meno delle soglie dimensionali, che collocano una impresa tra quelle micro, piccole, medie o grandi, avendo riguardo non già ai dati della singola impresa, bensì ai dati consolidati del gruppo cui la singola impresa appartiene.