Con il voto di fiducia sul Ddl. di conversione del decreto Rilancio, ieri la Camera ha approvato la modifica

Di Maurizio MEOLI

L’obbligo di nomina del revisore legale o dell’organo di controllo nelle srl slitta al 2022.
Nel testo del Ddl. di conversione del DL 34/2020 (c.d. decreto “Rilancio”), su cui ieri la Camera ha votato la questione di fiducia, è confermato l’emendamento, inserito dalla Commissione Bilancio (art. 51-bis), ai sensi del quale, “al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 sulle attività d’impresa, all’articolo 379, comma 3, del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: «bilanci relativi all’esercizio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «bilanci relativi all’esercizio 2021»”.

Di conseguenza, l’obbligo di nomina del revisore legale o dell’organo di controllo nelle srl (e nelle cooperative) sarà operativo solo con l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2021 (e, quindi, nel 2022).

Si ricorda che il comma 3 dell’art. 379 del DLgs. 14/2019 (Codice della crisi) aveva fissato nel 16 dicembre 2019 il termine entro il quale le srl (e le cooperative) già costituite al 16 marzo 2019 avrebbero dovuto provvedere a nominare il revisore legale o l’organo di controllo – e, se necessario, a uniformare l’atto costitutivo e lo statuto – sulla base delle nuove soglie di cui alla lett. c) del comma 2 dell’art. 2477 c.c. (superamento per due esercizi consecutivi di almeno uno dei seguenti limiti: totale dell’attivo dello stato patrimoniale 4 milioni di euro; ricavi delle vendite e delle prestazioni 4 milioni di euro; numero dei dipendenti occupati in media durante l’esercizio pari a 20 unità).
Ai fini della prima applicazione di tale disposizione, facendo riferimento l’art. 379 comma 3 ultimo periodo del DLgs. 14/2019 ai due esercizi antecedenti la scadenza indicata, gli esercizi da considerare sarebbero stati il 2017 e 2018.

La L. 8/2020 di conversione del DL 162/2019 (c.d. decreto “milleproroghe”) ha previsto, inserendo il nuovo comma 6-sexies dell’art. 8, la modifica dell’art. 379 comma 3 primo periodo del DLgs. 14/2019, stabilendo che le srl obbligate dalla nuova disciplina alla nomina del revisore legale o dell’organo di controllo avrebbero potuto provvedervi “entro la data di approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2019 stabilita ai sensi dell’articolo 2364, secondo comma, del codice civile”.
La data entro la quale procedere all’approvazione dei bilanci 2019, poi, è stata prorogata, per tutte le società, dall’art. 106 comma 1 del DL 18/2020 convertito (c.d. decreto “Cura Italia”). Si è stabilito, infatti, che, “in deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l’assemblea ordinaria è convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio”.
Di riflesso, le nomine del revisore legale o dell’organo di controllo nelle srl che per la prima volta ricadevano nell’ambito applicativo dell’art. 2477 comma 2 lett. c) c.c. hanno subito un ulteriore slittamento, potendosi provvedere entro la fine di giugno 2020 (in prima convocazione), avendo a riferimento gli esercizi 2018 e 2019.

Con l’approvazione del testo sopra riportato, ora, l’obbligo di nomina del revisore legale o dell’organo di controllo slitta in avanti di due esercizi, dovendo avvenire entro la data di approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2021 (ovvero nel 2022), con i bilanci di riferimento che diventano quelli relativi agli esercizi 2020 e 2021.

Tale soluzione – tralasciando l’assenza di coordinamento con l’entrata in vigore degli strumenti di allerta del DLgs. 14/2019 (che, al momento, saranno applicabili dal 1° settembre 2021) – solleva, nuovamente, la questione relativa alla posizione dei controllori già nominati.
Nel caso di opzione per il solo revisore legale, si potrebbe aprire la strada della revoca. Ai sensi dell’art. 4 comma 1 lett. i) del DM 261/2012, infatti, costituisce giusta causa di revoca “la sopravvenuta insussistenza dell’obbligo di revisione legale per l’intervenuta carenza dei requisiti previsti dalla legge”.
In caso di revoca immediata, peraltro, la riapertura dei termini disposta eviterebbe anche il problema del “cooling off” di cui all’art. 8 del DM 261/2012, richiedendosi, per l’assunzione di un nuovo incarico nella medesima società, che sia trascorso almeno un anno. Obbligo c.d. di “cooling off” che, comunque, non è applicabile nell’ipotesi di risoluzione consensuale (cfr. il documento di ricerca Assirevi n. 234).

Nel caso di opzione per l’organo di controllo (sindaco unico o Collegio sindacale), invece, non essendo ravvisabile né una causa di decadenza, non rientrando tra quelle tassativamente elencate dal legislatore (art. 2399 c.c.), né una giusta causa di revoca da parte dell’assemblea (ex art. 2400 c.c., che comunque impone l’avallo del Tribunale), non configurandosi alcun comportamento inadempiente da parte dei sindaci, lo stesso dovrebbe restare in carica fino alla scadenza naturale del mandato. Dovrebbero permanere in carica fino a scadenza, infine, anche i sindaci con funzione di revisione legale.