Tra gli esclusi figurerebbero i lavoratori autonomi che hanno avviato l’attività dopo il secondo bimestre 2019

Di Paola RIVETTI

La circolare INPS n. 80/2020 ha riepilogato i requisiti necessari al riconoscimento:
– dell’indennità, pari a 1.000 euro per il mese di maggio 2020, in favore dei lavoratori autonomi e dei collaboratori iscritti alla Gestione separata INPS, nonché dei lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali (art. 84 commi 2, 3 e 6 del DL 34/2020);
– delle indennità pari a 600 euro per aprile e a 1.000 euro per il mese di maggio, in favore dei lavoratori in regime di somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nei settori del turismo e degli stabilimenti termali (art. 84 commi 5 e 6 del DL 34/2020).

Il documento non fornisce chiarimenti in merito agli aspetti maggiormente critici relativi all’indennità per i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS (ivi inclusi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo) i quali, per poterne fruire per maggio, devono accertare la riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019.

Una casistica particolare sulla quale erano attesi chiarimenti riguarda i soggetti che hanno avviato l’attività successivamente al secondo bimestre 2019, per i quali non sarebbe possibile parametrare la riduzione del reddito professionale secondo i criteri sopra indicati. In base alla formulazione della norma e in assenza di aperture a livello interpretativo, per tale categoria risulterebbe precluso l’accesso all’indennità erogata dall’INPS per il mese di maggio. Peraltro, sul punto, non risulterebbero previsti correttivi in sede di conversione del DL “Rilancio”.

Analoga questione si era posta per i professionisti iscritti a Casse private, ma sul punto il decreto attuativo dell’indennità per aprile (DM 29 maggio 2020) ha riconosciuto ugualmente il beneficio ai professionisti iscritti nel corso del 2019 e del 2020, previa attestazione del rispetto dei limiti reddituali previsti per la fruizione dell’indennità (35.000/50.000 euro).

Si ricorda inoltre che i professionisti iscritti alla Gestione separata che hanno diritto a percepire l’indennità ex art. 27 del DL 18/2020 sono esclusi dal contributo a fondo perduto, a prescindere dal fatto che la domanda INPS sia stata effettivamente presentata e, conseguentemente, l’indennità materialmente erogata. Pertanto, indipendentemente dal possesso delle condizioni per beneficiare dell’indennità per maggio di cui all’art. 84 comma 2 del DL 34/2020, i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata che avevano già titolo per beneficiare dell’indennità di 600 euro dall’INPS per il mese di marzo (rinnovata automaticamente anche per aprile) non possono comunque accedere al contributo a fondo perduto.

Un secondo aspetto sul quale si attendevano conferme riguarda il calcolo del reddito, strumentale alla verifica della riduzione del 33%. L’art. 84 comma 2 del DL 34/2020 dispone che il reddito sia individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell’esercizio dell’attività, comprese le eventuali quote di ammortamento.

Tale argomento non viene approfondito dalla circolare n. 80 la quale ribadisce che, per la verifica del requisito reddituale, l’INPS comunica i dati identificativi dei soggetti che hanno presentato l’autocertificazione all’Agenzia delle Entrate che, a sua volta, provvede a comunicare all’INPS l’esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti sul reddito.

Manca, quindi, una conferma espressa sul fatto che, per i professionisti in regime forfetario (L. 190/2014), le spese possano essere computate, anziché analiticamente, applicando il coefficiente di redditività ordinariamente utilizzato ai fini della determinazione del reddito assoggettato ad imposta sostitutiva. Tale soluzione pare comunque condivisibile in considerazione delle più ampie semplificazioni riconosciute ai contribuenti in regime forfetario, non solo sotto il profilo della determinazione del reddito.