Il quadro non va compilato se i dati da variare della comunicazione LIPE non sono presenti nello stesso

Di Mirco GAZZERA e Emanuele GRECO

Il 30 giugno 2020, oltre a rappresentare il termine per la tempestiva presentazione della dichiarazione IVA riferita al 2019 (si veda “Dichiarazione IVA «correttiva nei termini» sino al 30 giugno” del 15 giugno), è anche l’ultimo giorno per beneficiare della riduzione a 1/8, per effetto del ravvedimento operoso, della sanzione prevista dall’art. 11 comma 2-ter del DLgs. 471/97 in relazione alle comunicazioni delle liquidazioni periodiche presentate (o da presentare) nel 2019.

La  regolarizzazione di errori e/o omissioni nelle comunicazioni delle liquidazioni può avvenire, prima della presentazione della dichiarazione IVA annuale, mediante l’invio di una nuova comunicazione sostitutiva della precedente.
Successivamente, la correzione deve essere effettuata direttamente nella dichiarazione annuale stessa, compilando il quadro VH  (“Variazioni delle comunicazioni periodiche”), come indicato nelle istruzioni del modello IVA 2020, nonché secondo quanto precisato nella ris. Agenzia delle Entrate n. 104/2017.

Particolare interesse riveste il caso in cui l’integrazione o correzione dei dati delle liquidazioni periodiche riguardi le operazioni non imponibili o le operazioni esenti.

Si rileva che il totale delle operazioni attive al netto dell’IVA (rigo VP2) e il totale delle operazioni passive al netto dell’IVA (rigo VP3) non hanno effetti, di per sé, sulla determinazione dell’imposta da versare o a credito (rigo VP14) e non sono riportati nel quadro VH della dichiarazione annuale.
Al contrario, i dati contenuti nei righi da VP4 a VP13 del quadro VP della comunicazione delle liquidazioni concorrono, direttamente o indirettamente, alla determinazione dell’IVA da versare o a credito per il periodo di riferimento.
Ne consegue che i dati omessi, incompleti o errati relativi a questi ultimi righi comportano, generalmente, un’errata determinazione del risultato finale della liquidazione periodica indicato nel rigo VP14, alla quale si può rimediare con la compilazione del quadro VH.

I dati riguardanti le operazioni non imponibili o esenti IVA, pur concorrendo all’ammontare totale delle operazioni attive o passive, non comportano l’insorgenza di un’imposta esigibile o detraibile.
È possibile sostenere, dunque, che eventuali errori oppure omissioni possano essere “sanati” attraverso l’esposizione dei dati corretti nel quadro VE (“Operazioni attive e determinazione del volume d’affari”) e nel quadro VF (“Operazioni passive e IVA ammessa in detrazione”) della dichiarazione annuale IVA (cfr. circ. Assonime n. 9/2018).

Non è chiaro, tuttavia, se in questo caso si applichi comunque la sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro prevista per l’omessa, incompleta o infedele comunicazione ai sensi dell’art. 11 comma 2-ter del DLgs. 471/97, il cui importo può essere ridotto, fra l’altro, per effetto del ravvedimento operoso (si veda “Errori nelle comunicazioni LP del tutto sanabili con il modello IVA 2018” del 20 aprile 2018).
Anche se si tratta di un’ipotesi residuale, sembra possibile estendere le predette considerazioni ai righi da VP4 a VP12 della comunicazione delle liquidazioni, qualora l’errore o l’omissione non comporti una variazione dell’IVA da versare o a credito risultante dalla liquidazione periodica.

È il caso, per esempio, del mancato computo nella comunicazione delle liquidazioni di un’operazione passiva soggetta al meccanismo del reverse charge che incide:
– sul totale delle operazioni passive (rigo VP3) per l’ammontare dell’imponibile;
– sull’IVA esigibile (rigo VP4) e sull’IVA detratta (rigo VP5) per il medesimo ammontare, pari all’IVA assolta con l’inversione contabile, se integralmente detraibile.

Poiché i predetti dati non rientrano fra quelli da indicare nel quadro VH e resta invariato l’ammontare dell’imposta da versare o a credito risultante dalla liquidazione periodica interessata, non deve essere compilato il citato quadro. Anche in questa ipotesi si ritiene che l’omissione possa essere “sanata” attraverso l’esposizione dei dati corretti negli altri quadri della dichiarazione annuale IVA. Sussiste sempre il dubbio circa la debenza della predetta sanzione per l’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni.