Detrazione IRPEF del 36% per le spese di manutenzione straordinaria

Di Arianna ZENI

Per i pagamenti effettuati negli anni 2018, 2019 e 2020 è possibile beneficiare della detrazione IRPEF, nella misura del 36%, delle spese documentate relative agli interventi (anche se eseguiti sulle parti comuni condominiali di cui agli artt. 1117 e 1117-bis c.c. ) riguardanti:
– la “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
– la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili (commi 12-15 dell’art. 1 della L. 27 dicembre 2017 n. 205 da ultimo prorogata dall’art. 10 comma 1 del DL 162/2019 c.d. “decreto Milleproroghe”).

Nel corso dei Videoforum che si sono tenuti nei primi mesi del 2018, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il c.d. “bonus verde” spetta per gli interventi straordinari di sistemazione a verde, con particolare riguardo alla fornitura e messa a dimora di piante e arbusti di qualsiasi genere o tipo. Sono agevolabili le opere che si inseriscono in un intervento relativo all’intero giardino o area interessata, consistente nella sistemazione a verde ex novo o nel radicale rinnovamento dell’esistente (conseguentemente, è possibile fruire dell’agevolazione anche per la collocazione di piante e altri vegetali in vasi, a condizione che faccia parte di un più ampio intervento di sistemazione a verde degli immobili residenziali) e gli interventi mirati al mantenimento del buono stato vegetativo e alla difesa fitosanitaria di alberi secolari o di esemplari arborei di notevole pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale.

Non godono dell’agevolazione fiscale le spese sostenute per la manutenzione ordinaria annuale dei giardini preesistenti.
Ciò considerato, seppur non sia stato oggetto di specifici chiarimenti da parte dell’Amministrazione finanziaria dovrebbero rientrare tra gli interventi agevolati quelli di manutenzione straordinaria degli alberi/piante ad alto fusto come, ad esempio, il loro abbattimento e la ricollocazione di nuovi. Seppur la ratio della norma contenuta nei commi 12-15 dell’art. 1 della L. 27 dicembre 2017 n. 205 sia quella di incrementare le aree destinate a verde, ove, ad esempio, gli alberi siano malati o infettati dalla processionaria, la detrazione fiscale dovrebbe spettare anche per le spese sostenute per il loro taglio/abbattimento considerato che l’intervento si potrebbe rendere necessario per preservare la salute delle altre piante e che si tratta pur sempre di un intervento di manutenzione straordinaria.

Sono agevolati gli interventi di “sistemazione a verde” qualora siano effettuati:
– su unità immobiliari ad uso abitativo;
– sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali di cui agli artt. 1117 e 1117-bis c.c.

La detrazione:
– è fruibile fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare;
– deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

Considerato che il limite di spesa su cui calcolare la detrazione spetta per ogni unità immobiliare oggetto di intervento, nel caso di interventi di “sistemazione a verde” eseguiti sia sulla singola unità immobiliare che sulle le parti comuni di edifici condominiali il diritto alla detrazione spetta su due distinti limiti di spesa agevolabile, di 5.000 euro ciascuno.

Per poter beneficiare dell’agevolazione è previsto che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni. I pagamenti, quindi, possono essere eseguiti mediante:
– bonifico;
– bancomat o carte di credito.

Nella fattura non devono essere indicati gli estremi di legge, fermo restando che la descrizione dell’intervento consenta di ricondurre la spesa sostenuta tra quelle agevolabili.
Nel modello REDDITI 2020 PF per beneficiare della detrazione IRPEF del 36% devono essere compilati i righi da RP41 a RP47 (righi E41-E43 nel modello 730/2020) e nella colonna 2 deve essere indicato il codice:
– “12” se le spese riguardano la “sistemazione a verde” di aree private;
– “13” se le spese riguardano la “sistemazione a verde” di parti condominiali.