Trasmissione non oltre il 13 agosto e, in caso di erede che continua l’attività per conto del soggetto deceduto, dal 25 giugno e non oltre il 24 agosto

Di Redazione Eutekne

Ieri, in tarda serata, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato l’atteso provvedimento con modello e istruzioni per la richiesta del contributo a fondo perduto previsto dall’art. 25 del DL 34/2020 (decreto “Rilancio).
Una delle principali novità rispetto alla bozza anticipata su Eutekne.info (si veda “In dirittura d’arrivo l’istanza per il contributo a fondo perduto” di ieri) riguarda i termini di presentazione.

Come precisato nel provvedimento (§ 3.4) e nelle istruzioni, infatti, la trasmissione dell’istanza può essere effettuata a partire dal giorno 15 giugno 2020 e non oltre il giorno 13 agosto 2020. Nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede che continua l’attività per conto del soggetto deceduto, le istanze possono essere trasmesse a partire dal 25 giugno e non oltre il 24 agosto.
Entro lo stesso termine è possibile presentare una nuova istanza, in sostituzione dell’istanza precedentemente trasmessa; l’ultima istanza trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate per le quali non è stato già eseguito il mandato di pagamento del contributo. Pertanto, è possibile inviare una nuova istanza solo se non è stata emessa la ricevuta di accoglimento dell’istanza precedente.

È poi possibile presentare una rinuncia all’istanza precedentemente trasmessa, da intendersi come rinuncia totale al contributo, che può essere inviata anche oltre i termini indicati.

Il provv. conferma che la trasmissione è effettuata mediante i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate ovvero mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”. Per ogni domanda, il sistema dell’Agenzia effettuerà due elaborazioni successive relative ai controlli formali e sostanziali. L’esito delle due elaborazioni sarà comunicato con apposite ricevute restituite al soggetto che ha trasmesso l’istanza.

Solo se l’ammontare del contributo è superiore a 150.000 euro, il modello dell’istanza, comprensivo dell’autocertificazione che il soggetto richiedente nonché i soggetti di cui all’art. 85 del DLgs. 159/2011 non si trovano nelle condizioni ostative di cui all’art. 67 del medesimo decreto, è predisposto in formato pdf e firmato digitalmente dal richiedente e inviato esclusivamente tramite PEC. Istanze pervenute alla casella PEC senza i requisiti sopra specificati (importo calcolato del contributo superiore a 150.000 euro e modello, completo di autocertificazione, in formato pdf e firmato digitalmente) non saranno accettate.
Anche la rinuncia per l’istanza relativa al contributo d’importo superiore a 150.000 euro è firmata digitalmente dal soggetto richiedente e inviata tramite PEC.

Per quanto riguarda i beneficiari, possono richiedere il contributo i soggetti esercenti attività d’impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario titolari di partita IVA, che nell’anno 2019 abbiano conseguito un ammontare di ricavi o di compensi non superiore a 5 milioni di euro.
Sono esclusi i soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza, gli enti pubblici ex art. 74 del TUIR, gli intermediari finanziari e società di partecipazione ex art. 162-bis del TUIR, i soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli artt. 27 e 38 del DL 18/2020 convertito, i lavoratori dipendenti e i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai DLgs. 509/94 e 103/96. Il contributo, invece, spetta anche ai soggetti titolari di redditi di lavoro autonomo individuati all’art. 28 del DL 18/2020, nonché gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali.

Il contributo spetta se l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 è inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Per chi ha iniziato l’attività dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza del requisito del calo di fatturato/corrispettivi, sempre che sia rispettato il presupposto del limite di ricavi o compensi di 5 milioni. Lo stesso vale per i soggetti che già versavano in stato di emergenza a causa di altri eventi calamitosi alla data dell’insorgere dello stato di emergenza COVID-19 (delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020) e per i quali, date le pregresse difficoltà economiche, non è necessaria la verifica della condizione del calo di fatturato.

L’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del mese di aprile 2019. La percentuale è del 20%, 15% e 10% per i soggetti con ricavi o compensi, rispettivamente, non superiori a 400.000 euro, superiori a 400.000 euro e fino a un milione di euro, superiori a un milione di euro e fino a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del DL 34/2020. Viene garantito comunque un contributo minimo per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.