La previsione del DL liquidità ha generato differenti ricostruzioni

Di Maurizio MEOLI

Ai sensi dell’art. 6 del DL 23/2020 (c.d. DL liquidità), la cui legge di conversione (L. 5 giugno 2020 n. 40) è stata pubblicata sabato sulla Gazzetta Ufficiale, a decorrere dal 9 aprile 2020, data della sua entrata in vigore, e fino al 31 dicembre 2020, per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la medesima data, non si applicano gli artt. 2446 commi 2 e 3, 2447, 2482-bis commi 4, 5 e 6 e 2482-ter c.c. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484 n. 4 e 2545-duodecies c.c. La previsione normativa è stata oggetto di differenti ricostruzioni correlate alla lettura dell’inciso “fattispecie verificatesi”.

Secondo una interpretazione “estensiva”, le “fattispecie verificatesi” dal 9 aprile 2020 al 31 dicembre 2020 sarebbero da riferire alle assemblee convocate per approvare la situazione patrimoniale o il bilancio che accerti la presenza di perdite rilevanti. In tal modo, la disciplina riguarderebbe non solo le perdite del periodo epidemico, ma anche quelle del 2019, nella convinzione che il legislatore abbia inteso aiutare non solo le situazioni di perdita provocate dall’attuale emergenza, ma anche le società che abbiano maturato perdite anteriormente, per le quali l’attuale situazione ha provocato una sopravvenuta mancanza di risorse per provvedere al loro ripianamento.

Secondo una interpretazione “restrittiva”, invece, l’espressione “fattispecie verificatesi” dal 9 aprile 2020 al 31 dicembre 2020 sarebbe da riferire alle perdite provocate dall’emergenza (e non anche alle perdite precedenti). A supporto di tale seconda soluzione, tra l’altro, depongono: la maggiore aderenza alla lettera della norma; l’intento del legislatore come emerge dalla Relazione illustrativa (in cui si legge: “La previsione intende evitare che la perdita del capitale dovuta all’emergenza epidemiologica da COVID-19, e verificatasi nel corso degli esercizi chiusi al 31 dicembre 2020 …”); la capacità di evitare le disparità di trattamento ingenerate dalla soluzione estensiva (infatti, includendo tra i beneficiari le società il cui bilancio si sia chiuso al 31 dicembre 2019, si discriminerebbero le società che avessero tempestivamente rilevato le perdite e provveduto ad adottare le relative misure in data anteriore all’entrata in vigore del DL 23/2020, rispetto a quelle che, con colpevole ritardo, non avessero ancora proceduto a convocare le assemblee per l’approvazione dei bilanci e l’adozione dei relativi provvedimenti).

Una terza soluzione, infine, che appare possibile definire “inclusiva”, in ragione del fatto che tende a negare una lettura del termine “fattispecie” nel senso alternativo sopra descritto, parte dai seguenti rilievi: l’art. 6 del DL 23/2020 individua due diversi intervalli temporali, il primo dal 9 aprile 2020 al 31 dicembre 2020 e il secondo determinato dal fatto che ci si riferisce ad “esercizi chiusi entro la predetta data” ovvero entro il 31 dicembre 2020 (intervallo privo di terminus a quo); appaiono meritevoli di protezione sia gli imprenditori che subiscono perdite a seguito dell’emergenza, sia coloro che si trovano nella difficoltà di ricapitalizzare, sempre a causa dell’emergenza; la Relazione illustrativa presenta un limitato valore ermeneutico; normalmente, l’esatta misura delle perdite viene ad essere determinata solo con la redazione del bilancio (che, per il 2019, vede i termini di approvazione prorogati a fine giugno dall’art. 106 comma 1 del DL 18/2020 convertito); la tesi restrittiva escluderebbe dal regime di favore anche quelle società il cui esercizio termina al 31 marzo 2020 ovvero in un lasso temporale che ricomprende (in parte) il periodo di chiusura dovuto all’emergenza.

Si osserva, quindi, come una lettura delle “fattispecie” esclusivamente nel senso di una “alternativa” – riferendole al verificarsi delle perdite oppure all’approvazione del bilancio – perverrebbe a soluzioni non coerenti con la finalità della norma; occorrendo, invece, che entrambi gli elementi predetti possano essere ricondotti a presupposto di applicazione della norma stessa. Ciò considerando che il prodursi delle perdite presuppone un accertamento contabile che potrebbe determinare uno sfasamento temporale tra il loro verificarsi e la loro rilevazione, e, conseguentemente, l’adempimento degli obblighi derivanti dalla legge.

Ed allora, ad esempio, nel caso di società con esercizio chiuso ante 9 aprile 2020 con perdite che riducano il capitale oltre il terzo già rilevate nell’esercizio precedente e che ora dovrebbe ricapitalizzare, la “fattispecie” di cui all’art. 6 del DL 23/2020 potrebbe riferirsi alla approvazione del bilancio, rientrando perfettamente in entrambi i parametri temporali individuati (si verifica tra il 9 aprile 2020 e il 31 dicembre 2020 ed è relativa ad un esercizio chiuso entro il 31 dicembre 2020).

Per disapplicare le norme sulle perdite agli esercizi chiusi entro il 31 dicembre 2020, ma che saranno approvati all’inizio del 2021, invece, l’unica opzione appare quella di riconoscere la natura ambivalente al termine “fattispecie”, che dovrà essere riferita non più all’approvazione del bilancio, ma alla rilevazione delle perdite.
Si ritiene, peraltro, ragionevole, ma letteralmente problematico, estendere la medesima tutela anche agli esercizi chiusi dopo il 31 dicembre 2020.