Il DM dovrebbe essere emanato entro il 30 giugno, ma data l’emergenza e la proroga del Codice della crisi non è da escludere un ulteriore slittamento

Di Antonio NICOTRA

Tra le varie novità contenute nel DL 23/2020 (decreto “liquidità”), conv. L. 5 giugno 2020 n. 40, si registra il rinvio al 1° settembre 2021 dell’entrata in vigore del DLgs. n. 14/2019, recante il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (originariamente prevista dal 15 agosto 2020).
A tal proposito, si ricorda che la L. n. 20/2019 ha delegato il Governo all’adozione delle disposizioni integrative e correttive al DLgs. 14/2019, entro due anni dalla sua entrata in vigore; conseguentemente, dovrebbero ritenersi ampliati anche i termini di attuazione alla legge delega, fino al 1° settembre 2023.

In attuazione della L. 20/2019, è stato già predisposto e approvato in via preliminare, il 13 febbraio 2020, lo schema di DLgs. correttivo del Codice della crisi.
Il Consiglio di Stato – Sezione Consultiva per gli Atti Normativi (Adunanze del 2 aprile 2020 e del 23 aprile 2020) ha reso noto, il 24 aprile 2020, il parere n. 811 sullo schema di decreto. Inoltre, il 27 maggio 2020, è stato trasmesso lo schema di decreto alla Presidenza del Senato, in vista del parere che dovranno rendere le Commissioni parlamentari competenti (Atto n. 175).

L’art. 5 del 23/2020 fa salve, invece, le norme di cui all’art. 389 comma 2 del DLgs. 14/2019, che sono entrate in vigore dal 16 marzo 2019. Tra queste, si ricorda l’art. 356 del DLgs. 14/2019, che istituisce il nuovo Albo dei gestori della crisi, regolandone l’iscrizione, il mantenimento, i requisiti per il “primo popolamento”.

L’art. 357 del DLgs. 14/2019 sul “Funzionamento dell’albo” – anch’esso in vigore dalla medesima data – rimette a un apposito decreto ministeriale il compito di regolare l’iscrizione, la sospensione e cancellazione dall’Albo, nonché le modalità di esercizio del potere di vigilanza del Ministero della Giustizia, il contributo per l’iscrizione nell’Albo e per il suo mantenimento. Il termine di emanazione di tale decreto, originariamente fissato al 1° marzo 2020, è stato prorogato al 30 giugno 2020 per effetto del DL 162/2019 (c.d. “Milleproroghe”).
Siffatto termine è ormai prossimo e, in ragione del contesto emergenziale e della proroga complessiva dell’entrata in vigore del Codice della crisi, è ragionevole ritenere che possa essere ulteriormente prorogato.

Si rammenta che lo schema di decreto correttivo e integrativo del DLgs. 14/2019, tra le varie novità, semplifica i requisiti di iscrizione all’Albo per i professionisti appartenenti agli Ordini professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti, degli esperti contabili e del consulenti del lavoro, prevedendo, a tal fine, la possibilità di documentare la partecipazione a corsi di formazione (art. 4 comma 5 lett. b) del DM 202/2014) di durata non inferiore a 40 ore, anziché 200 ore come richiesto per altre categoria (art. 356 comma 2). Restano invariati, invece, gli obblighi di formazione di cui all’art. 4 comma 5 lett. c) del DM 202/2014.

Sempre con riferimento agli obblighi formativi, la Scuola superiore della magistratura (SSM), con il documento del 7 novembre 2019 n. 16218, ha elaborato le Linee guida generali per la definizione dei corsi di formazione e di aggiornamento (si veda “Accesso all’Albo dei gestori della crisi con meno formazione” del 24 febbraio 2020).
Stando al nuovo comma 2, terzo periodo, dell’art. 356 (modificato dal DLgs. correttivo), l’Albo dovrà contenere una sezione destinata a coloro che intendono essere nominati dall’autorità giudiziaria nelle procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza e un’altra sezione per coloro (i soggetti di cui all’art. 352 del DLgs. 14/2019) che intendono svolgere le funzioni di esperti nei collegi degli OCRI.

È prevista, inoltre, una “semplificazione” dei requisiti per l’accesso al “primo popolamento”, riconoscendo l’iscrizione all’Albo anche ai soggetti, in possesso dei requisiti di cui all’art. 358 comma 1, che documentino di essere stati nominati, alla data del 16 marzo 2019, in almeno 2 procedure negli ultimi 4 anni (in luogo della previsione della nomina in 4 procedure negli ultimi 4 anni, che aveva destato perplessità), curatori, commissari o liquidatori giudiziali, ovvero, ai fini della nomina a componenti dell’OCRI, ai soggetti di cui all’art. 352 del DLgs. 14/2019 (si veda “Semplificazioni in vista per l’accesso all’Albo dei gestori della crisi” del 27 gennaio 2020). Si renderebbe opportuna, sotto tale profilo, una proroga anche di tale termine.

Viene modificata anche la lett. b) dell’art. 357 del DLgs. 14/2019 con la previsione che rimette al DM per il funzionamento dell’Albo il compito di regolare la sospensione e la cancellazione dall’Albo anche a seguito del mancato versamento del contributo di iscrizione e/o di mantenimento.

Entrerà in vigore il 1° settembre 2021, invece, l’art. 358, che disciplina i requisiti per la nomina agli incarichi nelle procedure, ove, alla lett. c), modificata dal DLgs. correttivo, è previsto che, ai fini della nomina dei professionisti, assumeranno rilievo le esigenze di trasparenza nell’assegnazione degli incarichi, in base al numero di procedure aperte nell’anno precedente, valutata l’esperienza richiesta dalla natura e dall’oggetto dell’incarico, che condiziona, a tutela della professionalità e dell’esperienza del designato, anche i criteri di rotazione nell’assegnazione degli incarichi (art. 5 del DLgs. 14/2019).