Per l’acconto IRAP la norma resta di fatto applicabile ai soli soggetti tenuti al pagamento di entrambe le rate

Di Luca FORNERO

A seguito della conversione in legge del DL 23/2020 (c.d. DL “liquidità”), viene confermata l’inapplicabilità delle sanzioni e degli interessi per omesso o insufficiente versamento degli acconti IRPEF, IRES e IRAP dovuti per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (2020, per i soggetti “solari”), a condizione che l’importo versato sia almeno pari all’80% della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base dei modelli REDDITI e IRAP 2021.
Di fatto, quindi, la misura dei suddetti acconti si riduce all’80%, ove calcolati con il c.d. criterio previsionale.

Atteso che la formulazione dell’art. 20 non ha subito modifiche nell’iter di conversione, restano validi i chiarimenti resi dalla circ. Agenzia delle Entrate n. 9/2020 (§ 4) in ordine al relativo ambito applicativo.
In ogni caso, la disposizione in esame va coordinata con l’art. 24 del DL 34/2020 (temporalmente successivo), in base al quale i contribuenti con ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 19 maggio 2020 (2019 per i contribuenti “solari”) sono esclusi dall’obbligo di versamento:
– del saldo IRAP relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019 (2019, per i “solari”);
– della prima rata dell’acconto IRAP relativo al periodo di imposta successivo (2020, per i “solari”).
Rimane fermo il versamento dell’acconto IRAP dovuto per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 (2019, per i “solari”).

Pertanto, in ordine all’acconto IRAP 2020, quanto disposto dall’art. 20 del DL 23/2020 rimane, in concreto, applicabile soltanto con riferimento ai soggetti che restano obbligati al pagamento sia della prima che della seconda rata, vale a dire:
– soggetti con ricavi o compensi superiori a 250 milioni di euro nel 2019;
intermediari finanziari (es. banche) e società di partecipazione finanziaria e non finanziaria (“vecchie” holding industriali), di cui all’art. 162-bis del TUIR, indipendentemente dal volume di ricavi;
– imprese di assicurazione (di cui all’art. 7 del DLgs. 446/97), indipendentemente dal volume di ricavi;
– amministrazioni pubbliche (di cui all’art. 10-bis del DLgs. 446/97), indipendentemente dal volume di ricavi.

Ciò posto, la riduzione all’80% della misura degli acconti determinati col previsionale si applica, oltre a IRPEF, IRES e IRAP, anche:
– all’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP dovuta dai contribuenti che si avvalgono di forme di determinazione del reddito con criteri forfetari;
– alla cedolare secca di cui all’art. 3 del DLgs. 23/2011;
– all’IVAFE di cui all’art. 19 commi 18-22 del DL 201/2011;
– all’IVIE di cui all’art. 19 commi 13-17 del DL 201/2011.

Per quanto non specificato dalla citata circ. n. 9/2020, si ritiene che, con l’espressione di cui al primo punto, l’Agenzia intenda fare riferimento, tra l’altro:
– all’imposta sostitutiva per il regime forfetario (art. 1 commi 54 ss. della L. 190/2014);
– all’imposta sostitutiva per il regime di vantaggio (art. 27 commi 1 e 2 del DL 98/2011).

Inoltre, come chiarito dalla stessa Agenzia, per scongiurare l’applicazione del regime sanzionatorio (ex art. 13 del DLgs. 471/97), la soglia minima dell’80% può essere garantita anche con un versamento carente e/o omesso, purché sanato mediante il ravvedimento operoso, secondo le ordinarie modalità. Questo, a condizione che non sia già intervenuta la notifica degli atti di liquidazione o di accertamento, comprese le comunicazioni inviate dall’Agenzia delle Entrate al contribuente, inerenti agli esiti della liquidazione automatica (artt. 36-bis del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72) e/o del controllo formale (art. 36-ter del DPR 600/73).
In pratica, è possibile sanare l’omesso o insufficiente versamento dei suddetti acconti pagando, oltre alla quota capitale e agli interessi, la sanzione ridotta in base alla data in cui la violazione è regolarizzata.

Si ricorda, infine, che, come confermato sempre dalla circ. n. 9/2020, la disposizione si applica a entrambe le rate dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (2020, per i soggetti “solari”), purché determinate con il metodo previsionale.
La precisazione si era resa necessaria attesa la rubrica della versione originale dell’art. 20, cioè “Metodo previsionale acconti giugno”. Si segnala che, in sede di conversione in legge, essa è stata mutata in “Metodo previsionale per la determinazione degli acconti da versare nel mese di giugno”, senza, peraltro, che, in modo abbastanza paradossale, la modifica sia riuscita a eliminare alla radice il dubbio che aveva richiesto l’intervento chiarificatore dell’Amministrazione finanziaria.