Possibile variare la destinazione del credito IVA relativo al 2019 e al primo trimestre 2020

Di Mirco GAZZERA

Per l’anno 2020, l’art. 147 del DL 34/2020 ha aumentato da 700.000 a 1 milione di euro il limite massimo dei crediti di imposta e contributivi compensabili tramite il modello F24 ovvero rimborsabili con la procedura “semplificata” ai soggetti intestatari di conto fiscale (art. 34 comma 1 della L. 388/2000).

Come precisato nella relazione illustrativa del decreto “Rilancio”, la misura è finalizzata a incrementare la liquidità delle imprese, favorendo lo smobilizzo dei predetti crediti mediante l’istituto della compensazione di cui all’art. 17 del DLgs. 241/97.

Seppure temporaneamente, pertanto, la citata soglia è stata innalzata all’importo stabilito per i subappaltatori che abbiano registrato, nell’anno precedente, un volume d’affari costituito per almeno l’80% da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto (art. 35 comma 6-ter del DL 223/2006).

Si ricorda, inoltre, che il limite dovrebbe essere applicato in una logica “di cassa”, dunque, con riguardo alle compensazioni nel modello F24 effettuate nell’anno solare, a prescindere dal periodo in cui matura il credito. In senso contrario, però, si è espressa C.T. Reg. Torino n. 49/10/11 (si veda il capitolo “Incremento del limite annuo di compensazione” presente nello Speciale «Novità del decreto “Rilancio”»).

La novità in esame può incidere anche sulle scelte dei soggetti passivi in ordine alla destinazione del credito IVA. Sulla base dei chiarimenti forniti in passato dalla prassi amministrativa, comunque, sembra possibile modificare anche le decisioni prese in relazione al credito IVA maturato nell’anno 2019 e nel 1° trimestre 2020.
A titolo esemplificativo, si pensi a un soggetto passivo che ha già presentato la dichiarazione per l’anno 2019 destinando il credito IVA:
– in compensazione “orizzontale”, per un ammontare che teneva conto del previgente limite di 700.000 euro;
– a rimborso, per la restante parte.

Se il soggetto passivo intende incrementare l’importo da utilizzare in compensazione nel modello F24, appare possibile presentare una dichiarazione integrativa. Qualora l’invio avvenga entro il 30 giugno 2020, si dovrebbe trattare, in realtà, di una dichiarazione qualificabile come “correttiva nei termini”, vista la sospensione degli adempimenti tributari prevista dall’art. 62 commi 1 e 6 del DL 18/2020.

La possibilità di revocare (in tutto o in parte) la richiesta di rimborso IVA per utilizzare il credito in compensazione è stata ammessa, infatti, dalla circ. Agenzia delle Entrate n. 35/2015 (§ 1). A tale fine, come anticipato, occorre inviare una dichiarazione integrativa non oltre i termini per l’accertamento stabiliti dall’art. 57 del DPR 633/72, ossia entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (art. 8 comma 6-bis del DPR 322/98). Questo se si considera il termine attualmente vigente per presentare una dichiarazione IVA integrativa “a favore”, più esteso rispetto a quello previsto all’epoca dell’emanazione della circolare (si veda “Ultimi giorni per evitare l’omessa dichiarazione IVA” del 26 luglio 2019). È necessario verificare, però, che non sia già stato disposto il rimborso.

Modificabile anche la scelta espressa nel modello TR

La possibilità di variare la destinazione vale anche per il credito maturato nel 1° trimestre 2020 indicato nel modello TR, se quest’ultimo è già stato presentato nonostante la predetta sospensione degli adempimenti tributari.

Come precisato dall’Agenzia delle Entrate (es. ris. n. 82/2018; ris. n. 99/2014 e circ. n. 35/2015), infatti, il soggetto passivo esprime la propria volontà in ordine all’utilizzo del credito IVA trimestrale con la presentazione del modello TR, fermo restando la possibilità di rettificare tale scelta:
– sia prima della scadenza dei termini per la presentazione del modello (di regola, l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento), attraverso una nuova istanza ove barrare nel frontespizio la casella “Correttiva nei termini”;
– sia una volta decorsi i predetti termini, tramite la presentazione di un nuovo modello TR, a condizione che l’invio avvenga entro la data di effettiva presentazione della dichiarazione IVA e che l’ufficio non abbia già validato la disposizione di pagamento, in caso di modifica di utilizzo del credito da rimborso a compensazione.