Non coincidono gli ambiti applicativi della sospensione degli adempimenti e dei versamenti

Di Mirco GAZZERA e Emanuele GRECO

La circ. Agenzia delle Entrate n. 11/2020 (§ 2.1) ha confermato che la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (LIPE) relativa al primo trimestre 2020 rientra tra gli adempimenti sospesi che, ai sensi dell’art. 62 del DL 18/2020 convertito (“Cura Italia”), possono essere effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.
Con il decreto “Cura Italia” sono stati, infatti, sospesi gli adempimenti tributari (esclusi i versamenti e l’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute, disciplinati altrimenti) in scadenza tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020.
Si precisa che non assume rilievo, nella circostanza, il fatto che il termine per presentare la comunicazione relativa al primo trimestre (31 maggio) coincida, quest’anno, con un giorno festivo e, dunque, si applichi il differimento al 1° giugno 2020, ai sensi dell’art. 7 comma 2 lett. l) del DL 70/2011 (vale a dire, a una data che si colloca al di fuori del periodo di sospensione degli adempimenti previsto dal DL 18/2020).

La sospensione del termine in scadenza (e il conseguente rinvio dell’adempimento al 30 giugno 2020) dovrebbe applicarsi anche ai soggetti non residenti che abbiano nominato un rappresentante fiscale o che si siano identificati direttamente ai fini IVA in Italia, in analogia con quanto chiarito in merito alla dichiarazione annuale IVA (circolare n. 11/2020, § 2.15).

A livello di predisposizione del modello, ci si interroga sulla necessità di compilare la casella “Eventi eccezionali” presente nel rigo VP1 (casella 4).
La casella è riservata ai soggetti che, essendone legittimati, hanno fruito per il periodo di riferimento, agli effetti dell’IVA, delle agevolazioni fiscali previste da particolari disposizioni normative emanate a seguito di calamità naturali o di altri eventi eccezionali.
Qualora si ritenesse dovuta la compilazione della predetta casella, nel caso di specie andrebbe indicato il codice “9”, riservato alla generalità degli eventi eccezionali, salvo che l’Agenzia delle Entrate non approvi, nel frattempo, un nuovo modello di comunicazione prevedendo, nelle relative istruzioni, un codice specifico per l’emergenza sanitaria da COVID-19.

Occorre evidenziare che la sospensione del termine per presentare la comunicazione LIPE relativa al primo trimestre 2020 riguarda, come detto, la generalità dei soggetti passivi.
Tuttavia, i versamenti IVA relativi ai mesi di febbraio e marzo 2020 (ovvero all’intero primo trimestre 2020, per i soggetti con liquidazioni su base trimestrale) sono sospesi solo se sussistono le condizioni previste dal DL 18/2020 e/o dal DL 23/2020.

Di conseguenza, i soggetti passivi che non soddisfano tali condizioni hanno comunque già dovuto liquidare l’IVA regolarmente per versare l’eventuale imposta a debito nei termini ordinari.
La liquidazione dell’imposta risulta necessaria anche se quest’ultima è a credito, qualora si intenda presentare il modello TR prima del 30 giugno 2020, al fine di anticipare la domanda di rimborso o l’utilizzo del credito in compensazione nel modello F24.

Si rammenta, inoltre, che alla comunicazione in esame non sono tenuti i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell’anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero (art. 21-bis comma 3 del DL 78/2010).
Pertanto, un soggetto che effettua solo operazioni esenti IVA di cui all’art. 10 del DPR 633/72 non è tenuto a inviare la comunicazione, in quanto esonerato dalla presentazione della dichiarazione annuale (si veda il § 2.2 delle istruzioni relative al modello IVA 2020).

Qualora venissero meno le condizioni di tale esonero (per esempio, a fronte di un acquisto in reverse charge), si ritiene che il soggetto passivo sia tenuto a presentare, oltre alla comunicazione relativa al periodo interessato, anche le seguenti comunicazioni del medesimo anno, salvo che nei successivi trimestri risulti esonerato dall’effettuazione delle liquidazioni periodiche (ad esempio per il fatto che, nel periodo, non ha effettuato alcuna operazione, né attiva né passiva; si veda la C.M. n. 113/2000, § 2.1.5, seppure in relazione alle soppresse dichiarazioni IVA periodiche).

Resta fermo, invece, l’obbligo di presentare la comunicazione per chi ha effettuato esclusivamente operazioni non imponibili, trattandosi di soggetto tenuto sia a presentare la dichiarazione annuale, sia a effettuare le liquidazioni periodiche IVA (C.M. n. 19/79).