Con riferimento al 2019, restano dovuti solo gli acconti, da «ravvedere» ove non versati

Di Luca FORNERO

L’art. 24 del DL 34/2020 (c.d. DL “Rilancio”), nel testo pubblicato in G.U., stabilisce espressamente che l’importo del primo acconto IRAP 2020 che non deve essere pagato a giugno/luglio 2020 sarà comunque escluso dal calcolo dell’imposta dovuta a saldo per il 2020.

Vengono così superate le incertezze generate dalle prime bozze del DL 34/2020, in base alle quali sembrava che, se l’IRAP dovuta per il 2020 non fosse stata interamente “coperta” dalla seconda rata dell’acconto 2020 (che dovrà essere corrisposta entro il 30 novembre 2020 da parte dei soggetti “solari”), l’eccedenza a debito avrebbe dovrebbe essere recuperata in sede di saldo 2020.
In base alla versione definitiva del DL, invece, al fine del calcolo del saldo IRAP 2020, dall’imposta dovuta per il 2020 (che emergerà dalla dichiarazione IRAP 2021) andrà scomputata, oltre alla seconda rata di acconto che sarà effettivamente versata entro il 30.11.2020 (per i soggetti “solari”), anche la prima, pur se non versata.

Si supponga che un’impresa abbia indicato nel rigo IR21 della dichiarazione IRAP 2020 un’imposta dovuta per il 2019 pari a 10.000 euro e che, quindi, il primo acconto IRAP che non dovrà essere versato a giugno ammonti a 4.000 euro. Ipotizzando che a novembre venga versata la seconda rata in misura pari a 6.000 euro e che l’imposta dovuta per il 2020 sia pari a 8.000 euro, la dichiarazione IRAP 2021 chiuderà a credito (e non a debito) per 2.000 euro.

Un ulteriore aspetto che è stato modificato rispetto alla versione iniziale dell’articolato attiene alla misura della prima rata d’acconto 2020 esclusa dal versamento.
Viene, infatti, stabilito che detto pagamento non va eseguito “nella misura prevista” dall’art. 17 comma 3 del DPR 435/2001 ovvero dall’art. 58 del DL 124/2019 e, dunque, in misura pari al:
– 40% dell’acconto complessivamente dovuto, per i soggetti estranei agli ISA;
– 50% dell’acconto complessivamente dovuto, per i soggetti ISA.

Le prime bozze del provvedimento prevedevano, invece, che l’importo escluso dal pagamento fosse, in ogni caso, del 40%.
Pertanto, sempre supponendo un’imposta dovuta per il 2019 pari a 10.000 euro, il primo acconto IRAP 2020 che non dovrà essere versato a giugno/luglio 2020 ammonta a:
– 4.000 euro, per i soggetti estranei agli ISA;
– 5.000 euro, per i soggetti ISA.

Vengono, invece, confermati gli altri tratti salienti della disposizione, dai soggetti beneficiari (contribuenti con ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di euro nel 2019, diversi da intermediari finanziari, assicurazioni e pubbliche Amministrazioni) all’esclusione del versamento, oltre che del primo acconto 2020, altresì del saldo IRAP 2019.
A tale ultimo riguardo, per espressa previsione dell’art. 24 del DL 34/2020, resta comunque fermo il versamento dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019.
In pratica, anche i contribuenti che non hanno corrisposto gli acconti relativi a tale periodo d’imposta, pur essendo tenuti a farlo, devono sanare l’omesso versamento tramite il ravvedimento operoso (ex art. 13 del DLgs. 472/97).

In assenza di ulteriori indicazioni normative, pare ragionevole ritenere che, in tale ipotesi, l’importo degli acconti oggetto di ravvedimento (cui applicare i previsti interessi e sanzioni) debba essere determinato in misura pari (in questo senso, cfr. la News legislativa Assonime del 22 maggio 2020):
– all’imposta dovuta per il 2018 (90% dell’imposta dovuta per il 2018, nel caso dei soggetti ISA), tenuto presente che la prima rata deve risultare comunque non inferiore al 40% dell’importo complessivamente dovuto (ex art. 4 comma 2 lett. b) del DL 69/89, conv. L. 154/89);
– (se inferiore) all’imposta dovuta per il 2019 (90% dell’imposta dovuta per il 2019, nel caso dei soggetti ISA), tenuto presente che la prima rata deve risultare comunque non inferiore al 40% dell’importo complessivamente dovuto.

Infine, per quanto concerne il profilo contabile, per i soggetti che, avendo approvato il bilancio relativo all’esercizio 2019 entro il termine di 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, hanno rilevato il costo relativo all’IRAP per il suo intero ammontare, sarebbe opportuno stabilire, in sede di conversione in legge del DL 34/2020, l’irrilevanza fiscale della sopravvenienza attiva che sarà rilevata nel Conto economico 2020, a storno del debito eccedente.
Invece, per i soggetti che approveranno il bilancio relativo all’esercizio 2019 nel termine di 180 giorni (con predisposizione del relativo progetto entro il 29 maggio 2020), il costo IRAP potrebbe essere rilevato al netto del saldo 2019 non dovuto, valorizzando l’esistenza del debito alla chiusura dell’esercizio (espressamente in tal senso, la News legislativa Assonime del 22 maggio 2020).