Pubblicato un nuovo modulo di autocertificazione, ma potrà essere utilizzato anche il precedente

Di Barbara SESSINI

Inizia oggi in tutta Italia la cosiddetta “fase 2”, quella di convivenza con il virus, regolata dal DPCM 26 aprile 2020.

Tra le principali novità c’è la possibilità di fare visita ai congiunti nella stessa Regione e di fare sport all’aperto, sempre nel rispetto di alcune misure di sicurezza, e l’obbligo di indossare la mascherina nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, come bus, tram e gli altri mezzi pubblici. Sul fronte economico, è consentita la ristorazione da asporto per bar e ristoranti, che si va ad aggiungere all’attività di consegna a domicilio già ammessa.

Ripartono, inoltre, diverse attività produttive e industriali: si tratta delle attività per il settore manifatturiero e quello edile, insieme a tutte le attività all’ingrosso ad essi correlati, con l’obbligo di rispetto delle regole vigenti in materia di sicurezza sul lavoro (si veda “Dal 4 maggio riapre il settore manifatturiero” del 27 aprile 2020).

“Da domani oltre 4 milioni di italiani torneranno al lavoro, si sposteranno con i mezzi pubblici, molte aziende e fabbriche si rimetteranno in moto – ha scritto in un post su Facebook ieri il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte –. E saranno ben più numerose le occasioni di un possibile contagio, che potremo scongiurare solo grazie a un senso di responsabilità ancora maggiore”. Gli attualmente positivi ieri hanno raggiunto quota 100.179, mentre si contano 28.884 deceduti.

Il Governo ha pubblicato il 2 maggio sul proprio sito diverse FAQ per fornire chiarimenti sul decreto.
Per quanto riguarda l’economia, le attività consentite sono tutte quelle indicate nell’Allegato 3 del DPCM 26 aprile 2020, tra le quali, rispetto al DPCM del 10 aprile 2020, risultano ricomprese anche quelle relative al settore del tessile, della moda, dell’auto, dell’industria estrattiva, della fabbricazione di mobili.

L’elencazione del DPCM, sottolineano le FAQ, “deve considerarsi esaustiva, nel senso che non è più prevista la comunicazione al prefetto per proseguire le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, incluse le lavorazioni, gli impianti, i materiali, i servizi e le infrastrutture essenziali per la sicurezza nazionale e il soccorso pubblico, nonché le attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere produttive”. Le imprese le cui attività non sono sospese dovranno comunque rispettare i contenuti dei protocolli di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus negli ambienti di lavoro.

Inoltre, le FAQ precisano che tutte le attività professionali, a prescindere dalla forma con cui vengono svolte, sono espressamente consentite in quanto prevale la natura dell’attività non la forma con cui la stessa si esercita (ad esempio, l’attività d’impresa). L’art. 2, comma 2 del DPCM 26 aprile 2020 prevede che qualsiasi attività, anche se sospesa, possa continuare ad essere esercitata se organizzata in modalità a distanza o lavoro agile.

Per quanto riguarda, invece, gli spostamenti, le FAQ precisano che la giustificazione di tutti gli spostamenti ammessi, in caso di eventuali controlli, può essere fornita “nelle forme e con le modalità consentite”. La giustificazione del motivo di lavoro può essere comprovata anche esibendo adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili) idonea a dimostrare la condizione dichiarata. In ogni caso, tutti gli spostamenti sono soggetti al divieto generale di assembramento, e quindi all’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza minima di un metro fra le persone.

Ieri, infine, il Ministero dell’Interno ha pubblicato il nuovo modello di autodichiarazione per gli spostamenti valido da oggi, 4 maggio 2020, precisando però che può essere ancora utilizzato il precedente modello barrando le voci non più attuali. È stata pubblicata ieri anche una nuova circolare del Capo di Gabinetto del 2 maggio 2020. L’obiettivo del nuovo quadro di regole è trovare un punto di equilibrio tra la salvaguardia primaria della salute pubblica e l’esigenza di contenere l’impatto delle restrizioni sulla vita dei cittadini, tra il sostegno al riavvio del sistema economico produttivo e la sicurezza dei lavoratori.

Le disposizioni del DPCM 26 aprile 2020 sono efficaci da oggi fino al 17 maggio 2020 e che continuano ad avere effetto le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, anche d’intesa con il Ministro della Salute, per le specifiche aree del territorio regionale.

Infine, le decisioni potranno essere revisionate a seconda dell’andamento dell’epidemia. Il decreto del Ministero della Salute 30 aprile 2020, pubblicato sabato scorso in Gazzetta Ufficiale, ha definito i criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario. Le soglie definite negli indicatori sono volte a mantenere un numero di nuovi casi di infezione da COVID-19 stabile e a impedire il sovraccarico dei servizi sanitari, mentre i valori di allerta identificati serviranno per decidere eventuali revisioni delle misure adottate.