Proroga per le scadenze che si verificano durante la sospensione del pagamento
L’art. 67 del DL 18/2020 nella versione originaria prevedeva, per effetto del rinvio all’art. 12 del DLgs. 159/2015, la proroga fino al 31 dicembre 2022 dei termini di accertamento in scadenza nel corso del 2020.
La proroga avrebbe interessato tanto gli accertamenti infrannuali in scadenza nel 2020 (si pensi agli accertamenti in materia di registro), quanto gli accertamenti per imposte dirette e IVA per il periodo d’imposta 2015 (anche 2014 in caso di omessa dichiarazione).
A seguito dell’esame in Parlamento l’art. 67 del DL 18/2020 è stato modificato.
In particolare, la legge di conversione n. 27/2020 ha modificato l’art. 67 comma 4 prevedendo che, con riferimento ai termini di decadenza e prescrizione delle attività degli enti impositori, si applichino solo i commi 1 e 3 dell’art. 12 (e non invece anche il comma 2).
La scelta di escludere l’applicazione dell’art. 12, comma 2 si spiega con la volontà, risultante anche dagli atti parlamentari, di cancellare dal DL Cura Italia la proroga di due anni dei termini di accertamento.
A fronte del differimento dei termini di versamento per alcuni giorni o settimane, il Fisco avrebbe ottenuto una proroga dei termini di accertamento di due anni.
Occorre allora chiedersi quali siano gli effetti del richiamo esplicito al comma 1 dell’art. 12, formulato con la legge di conversione del DL 18/2020.
Tale comma prevede: “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione”.
Norma, questa, di ardua interpretazione, e un rinvio circoscritto ai termini di decadenza/prescrizione alla stessa rende ancor più difficile il lavoro dell’interprete.
La ratio del comma 1 è quella di prevedere che, nei casi eccezionali in cui sono sospesi i versamenti tributari, per lo stesso periodo di tempo siano sospesi gli adempimenti connessi alle stesse imposte.
Tuttavia, ai fini dell’art. 67 comma 4 il richiamo al comma 1 deve essere circoscritto ai termini di prescrizione e decadenza relativi all’attivita? degli uffici impositori.
Ecco quindi che la legge di conversione del DL 18/2020 introduce, con riferimento alle medesime imposte, una sospensione dei termini di accertamento per un tempo corrispondente alla sospensione dei versamenti.
Ciò non significa necessariamente, però, che operi una proroga dei termini di accertamento con riferimento ai versamenti sospesi. Uno dei modi plausibili per interpretare la norma potrebbe essere il seguente: al pari dei versamenti, le attività degli uffici, che scadono nel periodo di sospensione, sono differite al momento in cui è posticipato il termine del versamento.
Ora, nell’ambito del DL 18/2020 è lo stesso art. 67 comma 1 a stabilire che, a causa del COVID-19, sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attivita? di liquidazione, controllo e accertamento da parte degli uffici.
Non occorre dunque differire in via interpretativa i termini delle attività degli uffici sulla base delle singole (e innumerevoli) previsioni eccezionali relative ai versamenti: con l’art. 67 comma 1 il legislatore ha operato una scelta diversa, sospendendo tutte le attività degli uffici fino dall’8 marzo al 31 maggio 2020.
Tuttavia, l’art. 67 comma 1 non indica il termine entro cui devono essere adempiute le attività degli uffici in scadenza tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020: si pensi agli accertamenti infrannuali in scadenza al 31 maggio 2020 e non notificati nel periodo di sospensione delle attività.
Allora, se la ratio dell’art. 12 comma 1 è quella di differire, in situazioni eccezionali, i termini di accertamento secondo i criteri applicabili ai versamenti, in assenza di altra disposizione, gli atti in scadenza tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020, se non già notificati, dovranno essere spediti al contribuente, a pena di decadenza, entro il mese successivo al termine di sospensione delle attività, ossia entro il 30 giugno 2020.