L’agevolazione riguarda i soggetti con ricavi non superiori a 5 milioni di euro
Il decreto “Rilancio” è stato firmato ieri dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Sempre ieri, il Ministro dell’Economia Roberto Gualtieri ha annunciato al Tg1 che il testo sarebbe andato subito in Gazzetta Ufficiale – non ancora pubblicata al momento della chiusura del Quotidiano –, con l’immediata utilizzabilità delle sue risorse già da oggi.
Il testo bollinato prevede, per contrastare gli effetti negativi delle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica, all’art. 28 un nuovo credito d’imposta sui canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo. Rispetto al precedente credito d’imposta di cui all’art. 65 del DL 18/2020, previsto solo per botteghe e negozi, la nuova agevolazione risulta più ampia, includendo tutti gli immobili destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico (compresi quelli nell’ambito dell’affitto d’azienda) o destinati all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.
Possono beneficiare dell’agevolazione i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione e gli enti non commerciali. Sono tuttavia previste alcune specifiche condizioni. I soggetti devono avere ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del DL (quindi 2019, per i soggetti “solari”). Le “strutture alberghiere e agrituristiche” possono, invece, beneficiare dell’agevolazione indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente.
Sulla base di quanto disposto con riferimento al vecchio credito d’imposta per la ristrutturazione degli alberghi, per strutture alberghiere dovrebbero intendersi gli alberghi, i villaggi albergo, le residenze turistico-alberghiere, gli alberghi diffusi, mentre per struttura agrituristica dovrebbe intendersi la struttura che svolge attività agrituristica come definita dalla L. 96/2006 e norme regionali (art. 2 del DM 20 dicembre 2017). Dovrebbe inoltre essere chiarito se rientrano in tale esimente anche i B&B.
Per i soggetti locatari esercenti attività economica, è inoltre previsto che il credito d’imposta spetti a condizione che nel mese di riferimento abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente. Per il calcolo del fatturato/corrispettivi, dovrebbe rilevare quanto chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate n. 9/2020 (§ 2.2.5) in materia di rinvio dei versamenti, disciplinati da un meccanismo analogo.
Il credito d’imposta è riconosciuto sui canoni di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati a: lo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico; l’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo; lo svolgimento dell’attività istituzionale per gli enti non commerciali.
Sotto il profilo oggettivo, si evidenzia che il nuovo credito d’imposta riguarda tutti gli “immobili ad uso non abitativo”, non essendo previsto, come per il bonus botteghe e negozi di cui all’art. 65 del DL 18/2020, la classificazione in una sola categoria catastale (nel caso di specie era la categoria C/1). Inoltre, l’agevolazione spetta (in misura ridotta) anche sui canoni relativi a contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinati alle suddette attività (esclusi invece dalla precedente agevolazione).
Per espressa disposizione normativa, l’agevolazione è utilizzabile solo “successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni”, per cui i canoni devono essere pagati.
Il credito d’imposta è commisurato all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno. In particolare, il credito d’imposta spetta in misura pari al 60% dell’ammontare mensile dei canoni di locazione, leasing o di concessione dei suddetti immobili ad uso non abitativo o al 30% in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo.
Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito e dell’IRAP. Viene inoltre disposto che l’agevolazione in esame non sia cumulabile con il credito botteghe e negozi in relazione alle medesime spese.
Quanto alle modalità di utilizzo, il credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione nel modello F24 ex art. 17 del DLgs. 241/97, successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni. In alternativa all’utilizzo diretto, i beneficiari del credito possono optare per la cessione, anche parziale, del credito d’imposta ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari (art. 122 del DL).