L’emergenza COVID-19 non è un indicatore di perdita di valore delle immobilizzazioni nei bilanci 2019 anche per abbreviati e micro imprese

Di Silvia LATORRACA

Nella giornata di ieri, 5 maggio 2020, la Fondazione OIC ha pubblicato la versione definitiva della comunicazione in merito alla redazione del test di impairment, nei bilanci al 31 dicembre 2019, in conseguenza dell’emergenza sanitaria causata dal COVID-19.

Il documento, che era stato pubblicato in bozza il 28 aprile 2020 e sottoposto a consultazione fino al 3 maggio 2020, è stato approvato dal Consiglio di Gestione dell’OIC nella riunione del 4 maggio 2020.
Rispetto alla prima bozza della comunicazione (si veda “Il coronavirus non influisce sull’impairment 2019” del 30 aprile 2020), non sono state apportate modifiche sostanziali.

In particolare, viene confermato che:
– in base alle indicazioni del documento OIC 29, l’insorgere della pandemia integra una fattispecie di fatto successivo alla chiusura dell’esercizio che, nel rispetto del postulato della competenza, non deve essere recepito nei valori di bilancio al 31 dicembre 2019, in quanto non evidenzia condizioni già esistenti a quella data, ma deve essere illustrato in Nota integrativa in considerazione della sua rilevanza;
– ai fini della predisposizione del test di impairment delle immobilizzazioni in applicazione del documento OIC 9, l’emergenza sanitaria non deve essere considerata un indicatore di perdita di valore nei bilanci al 31 dicembre 2019;
– qualora sussistano altri indicatori di perdita e vada quindi effettuato il test di impairment, gli effetti dell’epidemia non devono essere considerati nella predisposizione dei piani aziendali utilizzati per stimare i flussi finanziari futuri ai fini della determinazione del valore d’uso dell’immobilizzazione.

A tale ultimo riguardo, la versione definitiva della comunicazione ha precisato, in aggiunta a quanto già previsto dalla bozza, che restano validi gli obblighi di informativa previsti dal § 37 dell’OIC 9, che richiede di fornire, nella Nota integrativa, informazioni sulle modalità di determinazione del valore recuperabile, con particolare riguardo:
– alla durata dell’orizzonte temporale preso a riferimento per la stima analitica dei flussi finanziari futuri;
– al tasso di crescita utilizzato per stimare i flussi finanziari ulteriori;
– al tasso di attualizzazione applicato.

Se del caso, si forniscono informazioni sulle tecniche utilizzate per la determinazione del fair value.
La versione definitiva della comunicazione ha, altresì, evidenziato (anche in questo caso in aggiunta a quanto previsto dalla bozza), che le medesime conclusioni sono valide anche per i soggetti che possono redigere il bilancio in forma abbreviata e per le micro imprese, che, ai sensi del § 30 dell’OIC 9, possono adottare l’approccio semplificato per la determinazione delle perdite durevoli di valore basato sulla capacità di ammortamento (costituita dal margine economico che la gestione mette a disposizione per la copertura degli ammortamenti, determinato sottraendo algebricamente al risultato economico dell’esercizio gli ammortamenti delle immobilizzazioni).

L’approccio semplificato, infatti, condivide le stesse basi concettuali fondanti del modello di base e la sua adozione si giustifica nel presupposto che, per le società di minori dimensioni, i risultati ottenuti divergono in misura non rilevante da quelli che si sarebbero ottenuti applicando il modello base.

Attraverso il proprio sito internet, la Fondazione ha reso noto che, nella riunione del 4 maggio 2020, il Consiglio di Gestione dell’OIC ha, inoltre, approvato la versione definitiva del documento interpretativo OIC 6, dedicato alle novità introdotte dal DL 23/2020 in materia di continuità aziendale.

L’OIC ha evidenziato che, rispetto al testo pubblicato in bozza il 28 aprile 2020 e sottoposto a consultazione fino al 3 maggio 2020 (si veda “Bilanci 2019 in continuità anche con significative incertezze anteriori all’emergenza” del 30 aprile), sono state apportate modifiche minimali.

Tuttavia, la pubblicazione del documento interverrà al termine del due process statutariamente previsto.
Infine, nella riunione del 4 maggio 2020, è stata approvata la lettera di risposta dell’OIC all’exposure draft “COVID-19-Related Rent Concessions” che contiene una proposta di modifica dell’IFRS 16, pubblicato dallo IASB il 24 aprile 2020 e sottoposto a consultazione fino all’8 maggio 2020 (si veda “Il COVID-19 può modificare i leasing IAS” del 4 maggio 2020).