Da oggi riaprono le attività commerciali nel rispetto dei protocolli di sicurezza
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di ieri il DPCM 17 maggio 2020, contenente le disposizioni in materia di contenimento del contagio da COVID-19 che regoleranno la cosiddetta “fase 2”, da oggi fino al 14 giugno. Il decreto si compone di 11 articoli e di 17 allegati.
In coerenza con quanto stabilito dal DL 33/2020, (si veda “Libertà di circolazione all’interno delle singole Regioni” di oggi), il decreto non contiene più limitazioni alla libertà di circolazione, ribadendo tuttavia quanto già previsto dal DPCM dello scorso 26 aprile e cioè che i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5 gradi) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante.
L’art. 3 del DPCM conferma l’obbligo sull’intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza.
A tal fine, possono essere anche utilizzate “mascherine di comunità”, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.
In un contesto di graduale riapertura di tutte le attività, restano sospese:
– le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo;
– le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso, le fiere e i congressi;
– fino al 14 giugno gli spettacoli aperti al pubblico in teatro e sale da concerto, i cinema.
Riaprono da oggi tutte le attività commerciali al dettaglio a condizione che:
– sia assicurata la distanza interpersonale di almeno un metro;
– gli ingressi avvengano in modo scaglionato;
– venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni.
Il DPCM precisa, inoltre, che le attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10 del provvedimento che contiene i criteri elaborati dal Comitato tecnico-scientifico in data 15 maggio 2020.
Viene raccomandata altresì l’applicazione delle misure di cui all’allegato 11 del DPCM nel quale si raccomanda, fra le altre cose:
– pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in funzione dell’orario di apertura;
– ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani, soprattutto in prossimità di tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento;
– utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale;
– uso dei guanti “usa e getta” nelle attività di acquisto in particolare di alimenti e bevande.
Riaprono anche le attività dei servizi di ristorazione (art. 1 comma lett. ee)), a condizione che le Regioni e le Provincie autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità della riapertura con l’andamento della curva epidemiologica e sempre nel rispetto dei protocolli nazionali e regionali. Al DPCM sono allegate le linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020 che sul punto contengono dettagliate indicazioni. Ad esempio:
– i tavoli devono essere disposti in modo che le sedute garantiscano il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro di separazione tra i clienti;
– la consumazione al banco è consentita solo se può essere assicurata la distanza interpersonale di almeno 1 metro tra i clienti;
– la consumazione a buffet non è consentita;
– il personale di servizio a contatto con i clienti deve utilizzare la mascherina e deve procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche;
– i clienti devono indossare la mascherina tutte le volte che non sono seduti al tavolo.
Nulla cambia per le attività professionali per le quali il DPCM conferma le regole dei previgenti provvedimenti. Da segnalare che nelle linee Guida del 16 maggio allegate al decreto vi è anche una sezione dedicata agli studi professionali e ai servizi amministrativi che prevedono accesso del pubblico.
Tra le altre indicazioni, viene richiesto di:
– favorire l’accesso dei clienti solo tramite prenotazione, consentendo la presenza contemporanea di un numero limitato di clienti in base alla capienza del locale;
– riorganizzare gli spazi, per quanto possibile, per assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione sia tra le singole postazioni di lavoro, sia tra i clienti in attesa. Dove questo non può essere garantito deve essere utilizzata la mascherina;
– l’attività di front office per gli uffici ad alto afflusso di clienti può essere svolta esclusivamente in postazioni dedicate e dotate di vetri o pareti di protezione.