L’emergenza sanitaria potrebbe determinare lo storno delle attività per imposte anticipate rilevate in bilancio

Di Silvia LATORRACA

L’emergenza sanitaria conseguente alla diffusione del coronavirus sta provocando, nella maggior parte dei casi, una riduzione del fatturato delle imprese, con un effetto sui ricavi che saranno contabilizzati nel Conto economico del bilancio 2020 per i soggetti “solari”, ma potrà incidere, altresì, su altre poste contabili.
Tra i possibili effetti che la crisi potrebbe determinare sul bilancio 2020, rientra il venir meno della ragionevole certezza del futuro recupero delle attività per imposte anticipate, con la conseguente necessità di ridurne il valore.

Secondo il documento OIC 25, le attività per imposte anticipate (anche dette deferred tax assets o DTA) rappresentano gli ammontari delle imposte sul reddito (dovute nell’esercizio in corso) che saranno recuperabili negli esercizi futuri e sono riferibili alle differenze temporanee deducibili (ossia differenze temporanee che, nella determinazione del reddito imponibile o della perdita fiscale di esercizi successivi, si tradurranno in importi deducibili quando il valore contabile dell’attività o della passività sarà estinto o realizzato, in tutto o in parte) o al riporto a nuovo di perdite fiscali.
Le differenze temporanee deducibili possono derivare, ad esempio, da componenti negativi di reddito deducibili ai fini fiscali in esercizi successivi a quello in cui vengono imputati a Conto economico (svalutazione di crediti ex art. 106 del TUIR, ammortamento di beni materiali ex art. 102 del TUIR, ecc.) o da componenti positivi di reddito tassabili in esercizi precedenti a quelli in cui vengono imputati a Conto economico.

Le imposte anticipate sono rilevate nell’esercizio in cui emergono le differenze temporanee e sono conseguite le perdite fiscali riportabili a nuovo.
Il principio contabile stabilisce che le DTA sono rilevate, nel rispetto del principio della prudenza, solo quando vi è la ragionevole certezza del loro futuro recupero.

La ragionevole certezza è comprovata quando:
– esiste una proiezione dei risultati fiscali della società (pianificazione fiscale) per un periodo di tempo ragionevole, in base alla quale si prevede di avere redditi imponibili non inferiori all’ammontare delle differenze temporanee che si annulleranno o sufficienti per utilizzare le perdite fiscali; e/o,
– negli esercizi in cui si prevede l’annullamento della differenza temporanea deducibile o lo scomputo delle perdite fiscali, vi sono sufficienti differenze temporanee imponibili di cui si prevede l’annullamento.
Il documento OIC 25 precisa, inoltre, che il valore contabile di un’attività per imposte anticipate è rivisto a ciascuna data di riferimento del bilancio.

Un’attività non contabilizzata in esercizi precedenti, in quanto non sussistevano i requisiti per il suo riconoscimento, è iscritta nell’esercizio in cui sono soddisfatti tali requisiti.
Per contro, la società riduce il valore contabile dell’attività se non vi è più la ragionevole certezza del suo futuro recupero. Negli esercizi successivi, il valore dell’attività per imposte anticipate è ripristinato nella misura in cui diviene ragionevolmente certo il suo recupero.

Alla luce di quanto sin qui riportato, in sede di redazione del bilancio 2020, occorrerà, in primo luogo, considerare le differenze temporanee deducibili sorte nel 2020 e le perdite fiscali conseguite nel 2020.
La società potrà rilevare le corrispondenti DTA ove sia ragionevolmente certa di recuperarle negli esercizi successivi e, quindi, di conseguire un reddito imponibile sufficiente per consentirne l’utilizzo (a tal fine, si ricorda che, in base all’art. 84 del TUIR, per i soggetti IRES non sono previsti limiti di carattere temporale per l’utilizzo delle perdite). Tale rilevazione produrrà un effetto positivo sul Conto economico.

In secondo luogo, occorrerà considerare le DTA rilevate nei precedenti esercizi.
Ove la società ritenga che gli effetti della crisi non siano temporanei, con una previsione di perdite negli esercizi successivi o di redditi imponibili non sufficienti per consentire l’utilizzo delle DTA, dovrà ridurre il valore contabile di tali attività.
La riduzione (che deve essere rilevata nella voce “20 – Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate”) produrrà un effetto negativo sul Conto economico, ulteriore rispetto a quello determinato dalla riduzione del fatturato.
Ove, invece, la società ritenga la crisi temporanea (con il conseguimento di perdite soltanto nel 2020), potrà mantenere il valore delle DTA rilevato in bilancio.

In merito alla valutazione della recuperabilità delle imposte anticipate e, più in generale, alle poste di bilancio interessate da processi di valutazione, il caso Assonime n. 5/2020 ha sottolineato come la valutazione delle perdite attese debba effettuarsi con riferimento alla data di riferimento del bilancio.
Alla chiusura dell’esercizio 2020 sarà presumibilmente possibile fare stime maggiormente attendibili sugli effetti della crisi rispetto a quelle che sono possibili ad oggi.