La soluzione è però contrastata in dottrina e giurisprudenza, dove i Tribunali di Bologna e di Milano hanno adottato interpretazioni contrapposte
La questione che si intende esaminare attiene alla legittimità o meno della seguente clausola di srl: “Nel caso in cui la revisione legale dei conti sia affidata, per decisione dei soci, ad un revisore, l’unico membro dell’organo di controllo monocratico può essere scelto fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche”.
Le “Linee guida per il Sindaco Unico” CNDCEC del dicembre 2015 ritengono che il sindaco unico debba essere necessariamente scelto tra gli iscritti nel Registro dei revisori legali solo quando gli sia affidata anche la revisione, dovendo altrimenti essere scelto fra gli iscritti nella sezione A dell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nell’albo degli avvocati, nell’albo dei consulenti del lavoro o fra i professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche (cfr. anche la nota interpretativa CNDCEC aprile 2012). Ne conseguirebbe la piena legittimità della clausola riportata.
Una parte della dottrina, invece, ha sottolineato come il sindaco unico dovrebbe essere necessariamente scelto tra i soggetti (persone fisiche) iscritti al Registro dei revisori legali. Ne conseguirebbe la illegittimità della clausola riportata (cfr. anche la circ. Confindustria 6 aprile 2012 n. 19510 e la circ. Assonime 7 marzo 2012 n. 6).
Il contrasto si ripropone in giurisprudenza.
Secondo il Tribunale di Bologna 23 maggio 2019, la clausola in questione sarebbe legittima, perché ogniqualvolta la revisione legale di una srl venga affidata a un revisore (o società di revisione) non occorrerebbe che della distinta e autonoma attività del sindaco unico sia incaricato un altro revisore legale, iscritto nell’apposito registro. È ritenuta preferibile, quindi, un’interpretazione che si distacchi dal richiamo letterale al precetto dell’art. 2397 comma 2 c.c. – applicabile alle srl in forza del rinvio contenuto nell’art. 2477 comma 4 c.c. – nella parte in cui stabilisce che almeno un membro effettivo e uno supplente del collegio sindacale devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro. Non dovrebbe richiedersi, allora, la presenza di un ulteriore soggetto dotato delle medesime caratteristiche funzionali che connotano il revisore per chiamarlo poi a svolgere un ruolo differente.
Secondo il Tribunale di Milano 13 giugno 2019, invece, una simile previsione statutaria si porrebbe in contrasto con il citato art. 2397 comma 2 c.c.
Si osserva, quindi, come, a parte il caso in cui al collegio sindacale sia affidata anche la revisione, con conseguente necessaria presenza di soli sindaci-revisori, non sia comunque consentito un collegio sindacale composto esclusivamente da professionisti non revisori. Il legislatore avrebbe ritenuto necessaria, anche per il controllo sulla gestione, la partecipazione all’organo di controllo di almeno un revisore legale. Di conseguenza, nelle srl, ove l’organo di controllo sia composto da un solo membro e sia privo della funzione di revisione, perché affidata a un soggetto esterno, il sindaco unico dovrebbe comunque essere un revisore legale.
Parte della dottrina, a sostegno di tale conclusione, invoca anche ulteriori argomenti. Uno storico, legato al fatto che, quando nell’ordinamento giuridico è comparso il sindaco unico anche nelle spa, se ne era imposta l’iscrizione nel Registro dei revisori (si veda l’art. 2397 comma 3 c.c., inserito dall’art. 14 comma 14 della L. 183/2011 e abrogato dall’art. 35 comma 1 del DL 5/2012 convertito). L’altro pratico, correlato al rilievo che, anche in presenza di un revisore esterno, l’organo di controllo è comunque chiamato ad assolvere attività che richiederebbero una certa preparazione contabile.
Se tutto ciò è vero, però, è anche innegabile che, per tal via, si corre il rischio di introdurre una rigidità nei controlli delle srl probabilmente non voluta dal legislatore, che, invece, ha inteso operare una semplificazione nel contesto di realtà, in genere, decisamente meno complesse rispetto al mondo delle spa.
Occorre considerare, inoltre, che – come peraltro suggerito dalla circ. Assonime 7 marzo 2012 n. 6 – in caso di sindaco unico, il principio da seguire sia quello per cui la disciplina in materia di collegio sindacale dovrebbe trovare applicazione nei limiti della compatibilità.
Ragionando in questi termini, di conseguenza, imporre la presenza del sindaco unico/revisore anche nelle srl già munite di un revisore esterno significherebbe privare la società delle differenti professionalità che, invece, nelle spa, andrebbero comunque a comporre l’organo collegiale. Con la conseguenza che si finirebbe per far pendere i controlli verso una esclusiva sensibilità “contabile”, tralasciando i profili più generali, ma non meno importanti, attinenti alla gestione.