Il Ministro Gualtieri annuncia anche l’abbuono del saldo e dell’acconto IRAP di giugno
Tra le numerose misure previste nella bozza del c.d. “DL Rilancio”, che oggi potrebbe avere il via libera del Consiglio dei Ministri, sarebbe previsto il riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo, titolari di partita IVA, inclusi quindi gli enti non commerciali in relazione alle attività commerciali.
Sarebbero tuttavia esclusi dalla possibilità di beneficiare di tale contributo, tra l’altro, i soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 31 marzo 2020 e i soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli artt. 27, 38 o 44 del DL n. 18/2020 convertito.
Il contributo spetterebbe però soltanto ai soggetti con ricavi (art. 85, comma 1, lettere a) e b) del TUIR) o compensi (art. 54, comma 1 del TUIR) non superiori a 5 milioni di euro relativi al periodo d’imposta 2019.
Inoltre, l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 dovrebbe essere inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza del requisito del calo di fatturato/corrispettivi.
Quanto alle modalità di calcolo, l’ammontare del contributo sarebbe determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. La predetta percentuale è del 25%, 20% e 15% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori rispettivamente a 100.000, 400.000 e 5 milioni di euro, nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
È comunque garantito ai soggetti rientranti nell’ambito di applicazione della norma, al verificarsi delle suddette condizioni, un contributo minimo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e IRAP.
Al fine di ottenere il beneficio, i soggetti interessati dovranno presentare in via telematica (anche tramite intermediari abilitati) un’istanza all’Agenzia delle Entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti richiesti, secondo un iter di prossima definizione.
L’Agenzia delle Entrate dovrebbe erogare il contributo mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario.
Anche se non ancora riportato nella bozza, nella versione finale del decreto dovrebbe esserci anche uno sconto sull’IRAP. Nella serata di ieri il Ministro Gualtieri, parlando delle misure per le medie imprese ha infatti annunciato che sarà abbuonato “il saldo e acconto dell’Irap” di giugno.Tale terminologia lascerebbe intendere che il saldo 2019 diventerebbe un vero e proprio “sconto fiscale” a titolo definitivo, mentre il primo acconto 2020 si rifletterebbe in un maggior versamento il 30 giugno 2021, in sede di saldo 2020.
Un’altra disposizione prevista nella bozza del “DL Rilancio” sarebbe poi volta al rafforzamento patrimoniale delle società per azioni o società a responsabilità limitata che non operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo e aventi sede legale in Italia (denominate “Emittenti”), che rispettino determinate condizioni (es. fatturato annuo non superiore a 5 milioni di euro e riduzione complessiva del fatturato nel periodo di riferimento non inferiore al 33%).
Per l’anno 2020, sarebbe prevista una detrazione IRPEF pari al 20% della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di uno o più Emittenti, con investimento massimo detraibile, non superiore a 2.000.000 di euro.
Sarebbe inoltre riconosciuto ai soggetti passivi IRES un credito d’imposta pari al 20% della somma investita nel capitale sociale di uno o più Emittenti, con investimento massimo deducibile non eccedente 2.000.000 di euro.
L’ammontare, in tutto o in parte, non utilizzabile nel periodo d’imposta di riferimento potrebbe essere utilizzato nei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il terzo.
La distribuzione di riserve da parte dell’Emittente prima del 1° gennaio 2024 comporterebbe la decadenza dal beneficio e l’obbligo del contribuente di restituire l’importo, unitamente agli interessi legali
Tali incentivi sarebbero comunque alternativi e non cumulabili con gli incentivi in favore delle start up innovative e PMI innovative previsti dall’art. 29 del DL 179/2012 e dall’art. 4 del DL 3/2015.