Il DL Rilancio incrementerebbe l’agevolazione fino a 60.000 euro per ciascun beneficiario
In dirittura d’arrivo il c.d. decreto Rilancio: il Preconsiglio dei Ministri iniziato lunedì e ripreso ieri dovrebbe aver apportato le modifiche tecniche necessarie al testo. Il Consiglio dei Ministri, atteso già ieri in serata, non è stato tuttavia convocato, ma potrebbe essere in programma già oggi, dal momento che l’accordo politico sulle misure contenute nel decreto è stato raggiunto.
Nell’ambito del decreto una delle misure più attese dovrebbe essere l’incremento del credito d’imposta per la sanificazione, che spetterebbe nella misura del 60% delle spese sostenute, fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario.
L’art. 64 del DL 18/2020 convertito (c.d. “Cura Italia”), allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19, ha introdotto un credito d’imposta sulle spese di sanificazione sostenute nel 2020. L’art. 30 del DL. 23/2020 (c.d. “Liquidità”), in corso di conversione in legge, ha esteso tale agevolazione anche all’acquisto di dispositivi di protezione individuale (si veda “Credito d’imposta per la sanificazione in attesa di regole” del 10 aprile).
Nella bozza del c.d. DL “Rilancio” sarebbe ora prevista l’abrogazione di tali disposizioni, facendo confluire la disciplina del credito d’imposta per la sanificazione in un nuovo articolo.
In base a tale nuova disposizione, l’agevolazione spetterebbe anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo del settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
Come anticipato, il credito d’imposta sarebbe riconosciuto in misura pari al 60% (in luogo del precedente 50%) delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Il credito d’imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro (in luogo dei precedenti 20.000 euro) per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2020 (in precedenza lo stanziamento invece era di 50 milioni di euro).
La nuova disposizione agevolativa estenderebbe anche l’ambito applicativo dell’agevolazione, includendo nella norma i chiarimenti che erano stati forniti dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 9/2020 ed ulteriori dispositivi di sicurezza, quali termometri e termoscanner.
Sarebbero infatti ammessi al “nuovo” credito d’imposta le spese sostenute per:
– la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
– l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
– l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
– l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui sopra (vale a dire diversi da quelli individuali), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
– l’acquisto di dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.
Per la prima volta sarebbero altresì fornite indicazioni in merito alle modalità di utilizzo dell’agevolazione, non menzionate nelle norme attualmente in vigore. Il credito d’imposta potrebbe essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione mediante il modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97; non si applicherebbero né il limite alla compensazione dei crediti da quadro RU, pari a 250.000 euro, di cui all’art. 1, comma 53 della L. 244/2007, né il limite generale alle compensazioni di cui all’art. 34 della L. 388/2000.
Sarebbe inoltre espressamente disposto che il credito d’imposta non dovrebbe concorrere alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’IRAP, rendendolo quindi fiscalmente irrilevante per il beneficiario.
Resta sempre il rinvio ad un provvedimento attuativo, questa volta del direttore dell’Agenzia delle Entrate, che “entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto legge”, stabilirà i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta, anche al fine del rispetto del limite di spesa (per un’analisi dei profili critici, si veda “Tax credit per le spese di sanificazione «al palo» per risorse insufficienti” di oggi).
Le disposizioni del presente articolo si applicano comunque nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato (comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final e successive modifiche).
Si rileva, inoltre, che il DL Rilancio dovrebbe introdurre anche un nuovo credito d’imposta sulle spese per l’adeguamento degli ambienti di lavoro.