L’appropriazione telematica dovrà avvenire entro e non oltre 15 giorni solari dal ricevimento della comunicazione di accoglimento della domanda
L’INPS, con la circolare n. 44, pubblicata ieri, ha fornito, come preannunciato, alcune istruzioni operative e procedurali per la fruizione delle misure previste dagli artt. 23 e 25 del DL 18/2020, vale a dire il congedo speciale di massimo 15 giorni per i figli di età non superiore a 12 anni e la misura alternativa del bonus baby sitting (si veda “Congedo speciale o voucher per i lavoratori genitori di minori di 12 anni” del 17 marzo 2020 e “Congedo speciale con procedura INPS già in uso” del 21 marzo 2020).
Nell’illustrare le principali caratteristiche di tali istituti, nella circolare l’INPS precisa che gli stessi possono essere fruiti nell’anno in corso e con effetto retroattivo dalla data del 5 marzo 2020.
La circolare si sofferma in particolare sul bonus baby sitting, rilevando che l’importo di 600 euro e, per i dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti a determinate categorie e per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, di 1.000 euro, costituisce l’importo massimo erogabile anche se nel nucleo familiare sono presenti più figli che rispettino i limiti di età disposti dal decreto (quindi età non superiore ai 12 anni, anche se compiuti alla data di presentazione della domanda, purché alla data del 5 marzo siano sussistenti i requisiti richiesti). Quindi, sarà possibile percepire il bonus per ogni figlio avente i requisiti di età richiesti, ma nel limite di tali importi.
Il bonus va poi riconosciuto al genitore convivente: il richiedente dovrà quindi autodichiarare, sotto la propria responsabilità, la presenza dell’altro genitore o la sua assenza e, quindi, di essere genitore unico e convivente.
La c.d. appropriazione telematica del bonus, tramite libretto famiglia, dovrà avvenire entro e non oltre 15 giorni solari dal ricevimento della comunicazione di accoglimento della domanda; la mancata appropriazione equivarrà alla rinuncia tacita al bonus.
L’INPS chiarisce infine che le prestazioni inserite entro il 3 del mese successivo a quello in cui le stesse si sono svolte saranno pagate il giorno 15 del mese stesso (il termine ultimo per l’inserimento è fissato al 31 dicembre 2020) e che non trova applicazione il comma 5 dell’art. 54-bis del DL 50/2017: potranno quindi essere acquisite prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con cui l’utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.