Lavoratori autonomi e liberi professionisti possono accedere ai benefici dell’apposito Fondo di solidarietà entro il 17 dicembre 2020

Di Enrico ZANETTI

Entro il 17 dicembre 2020, i lavoratori autonomi e i liberi professionisti che dovessero registrare un calo di fatturato di oltre un terzo, rispetto a quello dell’ultimo trimestre 2019, potranno accedere ai benefici del Fondo di solidarietà sui mutui “prima casa” (c.d. “Fondo Gasparrini”) e ottenere così una sospensione fino a 18 mesi del pagamento delle rate.

La disciplina del Fondo è recata dall’art. 2 commi 475-480 della L. 244/2007 e successive modificazioni, nonché dalle disposizioni attuative del DM 21 giugno 2010 n. 132, come modificato dal DM 22 febbraio 2013 n. 37.
A regime, l’accesso al Fondo è limitato al verificarsi dei seguenti presupposti (anche con riguardo a uno soltanto dei mutuatari, nel caso di mutui cointestati):
– cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato;
– cessazione del rapporto di lavoro parasubordinato o di rappresentanza commerciale o di agenzia;
– morte o riconoscimento di handicap grave, ovvero di invalidità civile non inferiore all’80%.

Nel caso delle cessazioni dei rapporti di lavoro, rappresentanza o agenzia, sono espressamente escluse le ipotesi: di risoluzione consensuale o per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità; di licenziamento o recesso datoriale per giusta causa o giustificato motivo soggettivo; di dimissioni o recesso del lavoratore non per giusta causa.

L’art. 26 del DL 9/2020, ai primi di marzo, aveva aggiunto ai predetti presupposti quello della “sospensione dal lavoro o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno trenta giorni, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito”.
L’art. 54 del DL 18/2020 (c.d. “Cura Italia”) apre, finalmente, anche se solo temporaneamente, ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti con un crollo significativo del fatturato che la norma individua nella soglia di oltre un terzo.
Il raffronto va operato, rispetto al fatturato dell’ultimo trimestre 2019, sulla base del fatturato registratosi “in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e il 21 febbraio 2020”.

La norma precisa altresì che il predetto calo quantitativo di fatturato deve essere “in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus”.

La domanda di sospensione continua a dover essere presentata alla banca, utilizzando la modulistica reperibile sul sito del Dipartimento del Tesoro nell’apposita sezione (artt. 4 e 5 del DM 132/2010) e, per i “nuovi” beneficiari temporaneamente ammessi, autocertificando ex artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 il presupposto del calo di fatturato.
Fino al 17 dicembre 2020, non sarà però più necessario allegare il modello ISEE (né per i “nuovi” beneficiari temporaneamente ammessi, né per quelli “vecchi” ammessi a regime), perché “tenuto conto del gap temporale che strutturalmente presenta l’ISEE nel registrare i cali di reddito si è ritenuto, nell’eccezionalità della situazione, di escluderlo dai requisiti di accesso al Fondo” (Relazione illustrativa al DL 18/2020).

Se dunque il requisito del possesso di un indicatore ISEE non superiore a 30.000 euro è temporaneamente sospeso, permangono tuttavia i requisiti oggettivi che delimitano l’accesso al Fondo con riguardo ai mutui “prima casa” di importo non superiore a 250.000 euro, in ammortamento da almeno un anno alla data della presentazione della domanda di sospensione e relativi a immobili diversi da quelli di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 che, sempre alla data di presentazione della domanda, costituiscono l’abitazione principale del richiedente.

Secondo la Relazione tecnica al DL 18/2020 sarebbero 473.000 i lavoratori autonomi titolari di mutui “prima casa” e la stima è di una platea potenziale di richiedenti la sospensione pari al 50%.
Aggiungendo a questa stima quella di un “plausibile incremento delle ipotesi di perdita del lavoro dipendente (stimate in circa 300.000 le famiglie vulnerabili)”, la Relazione tecnica individua in 400 milioni la dotazione finanziaria adeguata per rimpinguare la dotazione finanziaria del Fondo, così da poter dare seguito concreto al picco di richieste prevedibili nei prossimi nove mesi, in ragione delle conseguenze economiche della crisi sanitaria e dell’allargamento della platea dei potenziali beneficiari.