Con il DL 19/2020 il Governo aggiusta il tiro, scegliendo la via della sanzione di natura amministrativa
Da ieri sono in vigore le nuove sanzioni per le violazioni delle misure adottate per contenere l’emergenza sanitaria connessa al coronavirus. L’art. 4 del DL n. 19/2020 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 marzo – tenta di fare chiarezza sui provvedimenti sanzionatori conseguenti al mancato rispetto delle c.d. misure di contenimento adottate attraverso la successione di provvedimenti e decreti.
Si noti che sia il DL del 23 febbraio 2020 n. 6 che il DPCM dell’8 marzo 2020 avevano precisato che tali violazioni avrebbero comportato la possibile contestazione della contravvenzione prevista dall’art. 650 c.p., secondo cui viene punito con l’arresto fino a 3 mesi e con l’ammenda, fino a 206 euro, chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d’ordine pubblico o d’igiene, sempre che il fatto non costituisca un più grave reato.
Il citato art. 4 del nuovo DL 19/2020 muta radicalmente tale impostazione. La via scelta è quella della sanzione di natura amministrativa, accertata ai sensi della L. 689/1981. In particolare, viene previsto che il mancato rispetto delle misure delineate o richiamate nel decreto medesimo (art. 1 comma 2, art. 2 comma 1, art. 3) venga punito con la sanzione del pagamento di una somma da 400 euro a 3.000 euro (se però il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l’utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo).
È prevista anche la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni, nei casi in cui il divieto aggirato riguardi le limitazioni alle attività di cinema, teatri, sale da concerto sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi o altri analoghi luoghi di aggregazione (art. 1 comma 2 lett. i); palestre, centri termali, sportivi, piscine, centri natatori e impianti sportivi (lett. m); servizi educativi per l’infanzia, scuole di ogni ordine e grado, università, master, corsi professionali ed altre attività similari specificate dalla lett. p) della disposizione in esame; attività commerciali di vendita al dettaglio, attività fieristiche e mercatali, escluse quelle di cui è espressamente consentita l’apertura e (lett. u) e lett. aa); attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti (lett. v); attività d’impresa, professionali o di lavoro autonomo, salva la possibilità di esclusione per pubblica utilità (lett. z).
In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.
Particolare importanza viene data al “divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive al virus” sancito dall’art. 1 comma 2 lett. e) del decreto in esame. In tal caso, la violazione può essere punita con l’arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l’ammenda da 500 euro a 5.000 euro (art. 260 del RD 1265/1934 – Testo unico delle leggi sanitarie), salvo che il fatto costituisca un delitto contro la salute pubblica (ai sensi dell’art. 452 c.p.) o comunque più grave reato.
Ciò che è importante evidenziare è che il nuovo decreto specifica che “non si applicano (più) le sanzioni contravvenzionali previste dall’articolo 650 del codice penale”. Si tratta di una decisa inversione di marcia rispetto ad una indicazione che era sorta probabilmente per motivi di urgenza e di emergenza, garantendo da un lato il timore dello stigma penale e dall’altro l’utilizzo di una fattispecie già esistente. Tale decisione è coerente con il fatto che lo stesso art. 650 c.p. è norma di natura sussidiaria che, cioè, trova applicazione solo quando l’inosservanza del provvedimento dell’Autorità non sia sanzionata da altra norma penale, processuale o amministrativa (c.d. principio di specialità). Questa scelta, tra l’altro, sembra privilegiare l’efficacia preventiva delle sanzioni piuttosto che il “grimaldello penale” che dovrebbe restare comunque l’extrema ratio.
Il decreto si è anche premurato di precisare la sorte delle migliaia di denunce penali derivate dalla prima applicazione delle misure restrittive (applicabili fino al 25 marzo). Viene infatti stabilito – al comma 8 dell’art. 4 – che le nuove sanzioni amministrative sostituiscono le precedenti sanzioni penali e “si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ma in tali casi le sanzioni amministrative sono applicate nella misura minima ridotta alla metà”.
In altre parole, tutte le persone denunciate fino al 25 marzo per aver violato il divieto di spostamento dovranno pagare subito una sanzione di 200 euro mentre la vecchia sanzione (art. 650 c.p.) verrà automaticamente estinta.
Resta, però, da precisare che lo stesso art. 4 del DL in esame esordisce con “salvo che il fatto costituisca reato”, lasciando così impregiudicata la contestazione di fattispecie penali laddove il mancato rispetto delle norme comportasse conseguenze ulteriori e penalmente rilevanti.