La sospensione degli adempimenti tributari dovrebbe riguardare gli esercenti che beneficiano ancora del regime «transitorio»

Di Corinna COSENTINO e Emanuele GRECO

La sospensione dei termini degli adempimenti tributari disposta a causa dell’emergenza epidemiologica dovrebbe interessare anche l’invio telematico dei corrispettivi “mensili” da parte degli esercenti per i quali opera ancora il periodo di moratoria delle sanzioni.

In base all’art. 62 commi 1 e 6 del DL 18/2020, per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi gli adempimenti tributari (diversi dai versamenti, dalle ritenute alla fonte e dalle trattenute relative alle addizionali) che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020. Tali adempimenti, ai sensi della disposizione citata, potranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020, anziché secondo le normali scadenze, senza l’applicazione delle relative sanzioni.

Stante l’ampia formulazione del richiamato art. 62 comma 1, si potrebbe sostenere che la sospensione valga anche in relazione alla memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi. Tuttavia, come già in precedenza rilevato (si veda “Adempimenti IVA sospesi fino al 31 maggio” del 23 marzo 2020), la ratio del DL 18/2020 dovrebbe essere quella di posporre gli adempimenti che il contribuente deve porre in essere esclusivamente nei confronti dello Stato. La memorizzazione del corrispettivo sembra però assumere anche una valenza commerciale, risultando necessaria ai fini della certificazione dell’operazione. Si ricorda, infatti, che l’emissione del documento commerciale, il quale consente al cliente di esercitare i propri diritti di garanzia, è conseguenza automatica della memorizzazione dei dati.

Per tale ragione, nonché per esigenze di carattere pratico consistenti nella necessità, per l’esercente, di rilevare contabilmente le operazioni effettuate, è plausibile sostenere che la sospensione disposta dall’art. 62 del DL 18/2020 non possa essere fatta valere anche per la memorizzazione dei corrispettivi. Appare, dunque, opportuno che gli esercenti che siano ancora operativi nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020 continuino ad assolvere l’adempimento con cadenza giornaliera, come previsto dall’art. 2 comma 6-ter del DLgs. 127/2015.

Una valutazione differente potrebbe essere compiuta, invece, in merito all’obbligo di trasmissione dei dati, che sembra costituire un adempimento di natura più prettamente tributaria, in quanto funzionale ad agevolare i controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Tale interpretazione non sembra contrastare con il principio secondo cui memorizzazione e trasmissione costituiscono un unico adempimento ai fini dell’esatta documentazione delle operazioni (circ. n. 3/2020, § 5) visto che già nella fase transitoria di operatività del regime di cui all’art. 2 comma 1 del DLgs. 127/2015 i due obblighi sono considerati separatamente, ammettendo il differimento dei termini per la sola fase di trasmissione dei dati.

In verità, per coloro che rilevano i corrispettivi mediante i registratori telematici o la procedura web dell’Agenzia delle Entrate, la trasmissione telematica fa seguito, in modo pressoché automatico, alla memorizzazione. Ragionevolmente, dunque, non dovrebbe porsi, in questa circostanza, il problema della sospensione del termine dei 12 giorni per l’invio dei dati.

Diverso è il caso di quegli esercenti che, in via transitoria, non essendo in possesso di un registratore telematico, possono ancora (in relazione all’intero primo semestre 2020) trasmettere i dati dei corrispettivi entro l’ultimo giorno del mese successivo all’effettuazione dell’operazione, utilizzando i servizi web dell’Agenzia delle Entrate (art. 2 comma 6-ter del DLgs. 127/2015). Per tali soggetti, infatti, l’adempimento dell’obbligo implica un inserimento non automatizzato dei dati nell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi (frequentemente con l’intervento di un intermediario).

Potendosi dunque presumere, alla luce del tenore letterale dell’art. 62 del DL 18/2020, che la sospensione degli adempimenti valga almeno per la fase di trasmissione dei corrispettivi, dovrebbe essere differibile l’invio dei dati relativi ai mesi di febbraio, marzo e aprile 2020, in scadenza, rispettivamente, il 31 marzo, il 30 aprile, il 31 maggio 2020 (termine, quest’ultimo, già differito al 1° giugno 2020).
Ciò significa che gli stessi dovrebbero poter essere trasmessi integralmente entro il prossimo 30 giugno senza l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 2 comma 6 del DLgs. 127/2015.

Peraltro, considerando che nei mesi di marzo e aprile 2020 gli esercenti potrebbero essere stati obbligati alla sospensione dell’attività commerciale, giova ricordare che essi non saranno tenuti a includere, negli invii “mensili” effettuati tramite le soluzioni transitorie, gli importi “a zero” delle giornate di chiusura (si veda “Chiusura per coronavirus gestita dal registratore telematico” del 14 marzo 2020).