L’INPS dovrebbe garantire i datori sul fatto che anche per i contributi la sospensione di marzo riguarda sempre e comunque la loro interezza

Di Enrico ZANETTI

Chi ha operato le normali ritenute fiscali e contributive, sulle retribuzioni erogate ai propri dipendenti e collaboratori nel mese di febbraio, deve porsi la questione del versamento entro il prossimo 20 marzo della quota di contributi trattenuti che sono a carico del lavoratore anche se è un soggetto che esercita una delle attività economiche riconducibili ai settori economici maggiormente esposti (ristorazione, turismo, logistica, sport, ecc.) o se è un soggetto che nel 2019 ha avuto ricavi o compensi inferiori a 2 milioni di euro.
Se infatti il decreto “Cura Italia”, rimasto latitante in Gazzetta Ufficiale fino alla tarda notte di ieri, dispone per queste categorie di soggetti la sospensione dei versamenti delle ritenute fiscali e previdenziali in scadenza a marzo (oltre al rinvio tecnico per tutti della scadenza del 16 marzo al 20 marzo), bisogna fare i conti con i tutt’altro che latitanti chiarimenti di prassi dell’INPS.

Solo qualche giorno fa, infatti, l’Istituto previdenziale, con la circolare n. 37/2020, nel dare istruzioni in merito alle sospensioni di versamento dei contributi in scadenza fino al 30 aprile 2020 disposte dagli artt. 5 e 8 del DL 9/2020, con riguardo, rispettivamente, ai datori di lavoro esercenti attività nelle “originarie” zone rosse della Lombardia e del Veneto e ai datori di lavoro esercenti su tutto il territorio nazionale attività turistiche, ha infatti replicato il proprio seguente orientamento: “La sospensione contributiva fino al 30 aprile 2020 degli adempimenti e dei versamenti contributivi è concessa ai predetti soggetti, ivi compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti. Il datore di lavoro privato o il committente sono responsabili del versamento della quota a carico del lavoratore e, pertanto, nel caso in cui essi usufruiscano della sospensione contributiva, verrà sospesa sia la quota a proprio carico, sia quella a carico del lavoratore. Il datore di lavoro o il committente che sospende il versamento della contribuzione, ma che contemporaneamente opera la trattenuta della quota a carico del lavoratore, è tenuto obbligatoriamente a versare quest’ultima alle ordinarie scadenze legali di versamento”.

La traduzione pratica di questa indicazione operativa dell’INPS è che, se un datore di lavoro ha erogato a febbraio 2020 remunerazioni relativamente alle quali ha operato anche la trattenuta di contributi a carico del lavoratore, oltre che quella a carico proprio e le ritenute fiscali, al sopraggiungere della scadenza legale di versamento (che è traslata per tutti dal 16 al 20 marzo) dovrà versare “regolarmente” i contributi corrispondenti alla quota a carico del lavoratore anche se, per la quota a proprio carico e per le ritenute fiscali potrà invece sospendere i versamenti, perché riconducibile a una delle categorie per le quali il DL “Cura Italia” dispone la sospensione.

Sul fatto che, tecnicamente parlando, l’INPS potrebbe ritenere applicabili queste istruzioni operative anche per le sospensioni di versamenti contributivi disposte dal decreto “Cura Italia”, paiono esservi pochi dubbi.
In primo luogo, perché il DL riproduce, anche letteralmente, le stesse formule normative che contraddistinguono le norme interpretate dall’INPS con la circ. n. 37/2020.
In secondo luogo, perché questa indicazione operativa non costituisce per l’INPS “un fulmine a ciel sereno”, ma la conferma di una prassi che ha sempre avvalorato nelle proprie circolari con riguardo ai provvedimenti che in questi anni hanno disposto analoghe sospensioni (tra le altre: circ. 6 novembre 2018 n. 105 e 4 dicembre 2008 n. 106).

Se però ci si astrae dall’algido dato tecnico e ci si prova a calare nella drammaticità del momento, ecco che forse l’INPS potrebbe spendere due parole per rassicurare in merito al fatto che la sua consolidata e sicuramente pregevole interpretazione, che distingue tra contributi trattenuti a carico del lavoratore e contributi trattenuti a carico del datore di lavoro, viene riposta in attesa di tempi migliori e viene sostituita da una impostazione certamente più greve sul piano tecnico, ma di gran lunga più adeguata, volta a garantire i datori di lavoro circa il fatto che, così come per le ritenute fiscali (che, in verità, sono per il loro intero ammontare a carico del lavoratore), anche per i contributi previdenziali la sospensione di marzo riguarda sempre e comunque l’interezza dei medesimi, senza distinzioni di sorta anche laddove le trattenute sono state operate anche a carico del lavoratore.

Senza polemica e con il massimo rispetto per tutti, ma sarebbe giunta l’ora che, anche nei più profondi meandri della macchina pubblica, si valutasse un approccio di ossequioso rispetto nei confronti di un datore di lavoro privato che paga e continua a pagare stipendi.