Ieri l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti, anche sugli ulteriori differimenti
Con la pubblicazione del DL 18/2020 sull’edizione straordinaria della Gazzetta Ufficiale del 17 marzo, avvenuta solo nelle prime ore di ieri, è confermato il rinvio al 20 marzo, di tutti i versamenti fiscali e contributivi che sono scaduti il 16 marzo. Ulteriori differimenti sono previsti per i contribuenti che:
– svolgono attività nei settori maggiormente colpiti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19;
– con riferimento al periodo d’imposta 2019, hanno ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro;
– sono ubicati in determinati territori maggiormente colpiti dall’emergenza sanitaria.
L’art. 60 del DL 18/2020 dispone infatti il differimento al 20 marzo 2020 dei versamenti: nei confronti delle P.A., inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL; in scadenza il 16 marzo 2020.
Con tale disposizione viene quindi prevista una proroga di 4 giorni per tutti i versamenti fiscali e contributivi, che scadevano il 16 marzo, nei confronti di tutti i soggetti. Rientrano quindi nella proroga, ad esempio:
– tutti i versamenti relativi alle ritenute e alle addizionali IRPEF, trattenute nel mese di febbraio;
– il versamento dell’IVA relativa a febbraio;
– il versamento del saldo IVA relativo al 2019;
– il versamento della tassa annuale forfetaria di concessione governativa per la numerazione e bollatura iniziale di libri e registri;
– i versamenti dei contributi INPS, relativi a febbraio, dei dipendenti e dei “parasubordinati” iscritti alla Gestione separata.
Il successivo art. 61 prevede invece la sospensione:
– dal 2 marzo 2020 e fino al prossimo 30 aprile, dei versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL;
– dei versamenti IVA in scadenza nel mese di marzo 2020 (es. saldo IVA relativo al 2019 e IVA relativa al mese di febbraio).
Si tratta quindi di una sospensione più ampia dal punto di vista temporale, rispetto alla proroga al 20 marzo, ma più limitata da un punto di vista oggettivo: non riguarda tutti i versamenti fiscali, ma solo le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e l’IVA.
Inoltre, tale sospensione è applicabile solo ai soggetti espressamente previsti, che svolgono attività nei settori considerati maggiormente colpiti dall’emergenza sanitaria e che sono riepilogati nella tabella in calce.
A tal riguardo si segnala che nella tarda serata di ieri l’Agenzia delle Entrate con la ris. 12 ha diffuso, “a titolo indicativo”, i codici ATECO riferibili alle attività economiche individuate dalla norma.
Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, sia professionistiche che dilettantistiche, la sospensione dei suddetti versamenti relativi alle ritenute, ai contributi previdenziali e ai premi INAIL, si applica invece fino al 31 maggio 2020.
Ai sensi del successivo art. 62 del decreto “Cura Italia”, analoga proroga, dal punto di vista dei versamenti interessati, è prevista per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 17 marzo 2020 (2019, per i soggetti “solari”). In tal caso:
– la sospensione riguarda solo il periodo dall’8 al 31 marzo 2020;
– vengono espressamente considerate anche le trattenute relative all’addizionale regionale e comunale.
Pertanto, chi non svolge una delle predette attività e nel precedente periodo d’imposta ha conseguito ricavi o compensi in misura superiore a 2 milioni di euro, non beneficia di alcuna ulteriore sospensione dei versamenti rispetto al rinvio generalizzato al 20 marzo.
Fanno tuttavia eccezione i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa:
– nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza, che possono beneficiare della sospensione dei versamenti IVA che scadono tra l’8 il 31 marzo 2020, a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti;
– nei Comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia e Terranova dei Passerini nella Regione Lombardia e nel Comune di Vo’ nella Regione Veneto (prime “zone rosse”), che beneficiano della sospensione dei versamenti scadenti tra il 21 febbraio e il 31 marzo 2020 (DM 24 febbraio 2020, fatto espressamente salvo dall’art. 62, comma 4 del DL 18/2020).
I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:
– in un’unica soluzione, entro il 31 maggio 2020;
– oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2020.
Per gli enti sportivi che beneficiano della sospensione fino al 31 maggio 2020, i versamenti sospesi devono invece essere effettuati entro il 30 giugno 2020, oppure in un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a partire dal mese di giugno 2020.
Soggetti che beneficiano della sospensione dei versamenti fino al 30 aprile ex DL 18/2020 |
Imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo e tour operator |
Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori |
Soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi |
Soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati |
Soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso |
Soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub |
Soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali |
Soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l’infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti |
Soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili |
Aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico |
Soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici |
Soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali |
Soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift |
Soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare |
Soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli |
Soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica |
ONLUS iscritte negli appositi registri, organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome, associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall’art. 5 comma 1 del DLgs. 117/2017 |