Se un familiare paga con la propria carta la spesa del beneficiario, rendere la somma con bonifico può essere utile in caso di controllo formale

Di Arianna ZENI

Per poter beneficiare delle detrazioni fiscali, le spese devono essere sostenute dal contribuente (devono essere state pagate) e devono essere effettivamente rimaste a carico di chi le ha sostenute (in generale, la detrazione non spetta se le spese sono rimborsate e il rimborso non ha concorso al reddito; circ. Agenzia delle Entrate 31 maggio 2019 n. 13).

Per alcune spese la detrazione spetta anche se le stesse sono sostenute nell’interesse di familiari fiscalmente non a carico. Si tratta, ad esempio, delle spese sanitarie sostenute nell’interesse dei predetti familiari affetti da patologie che danno diritto all’esenzione della partecipazione al costo per le correlate prestazioni sanitarie incluse nei livelli essenziali di assistenza, ai sensi dell’art. 5 comma 1 lett. a) del DLgs. 124/98, oppure delle spese sostenute per l’assistenza personale dei soggetti non autosufficienti (badanti).

Successivamente alle novità introdotte dalla legge di bilancio 2020 relative al pagamento con modalità “tracciabili”, tuttavia, potrebbero sorgere problemi nel momento in cui le spese vengono formalmente sostenute da un soggetto diverso dal beneficiario della detrazione.

Si pensi, ad esempio, ad un figlio che paga con la propria carta di credito la spesa per una visita da un medico professionista effettuata dalla madre (non fiscalmente a carico e priva di carte di pagamento).
Fino al 2019 la madre poteva restituire al figlio i soldi in contanti; dal 2020, tuttavia, potrebbe essere preferibile restituire le spese con modalità “tracciabili” (ad esempio con un bonifico) in modo tale da poter dimostrare, in caso di un controllo formale delle dichiarazione ex art. 36-ter del DPR 29 settembre 1973 n. 600, che le spese sono state effettivamente sostenute dalla madre.

L’obbligo di pagare con modalità “tracciabili” (bonifico bancario o postale, ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del DLgs. 241/97, tra cui carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari) decorre dal 1° gennaio 2020 e determina la spettanza della detrazione IRPEF del 19% (sono escluse le detrazioni con percentuali diverse) degli oneri indicati nell’art. 15 del TUIR e in altre disposizioni normative (comma 679 dell’art. 1 della L. 160/2019; si veda “Detrazioni IRPEF tra parametrazione e pagamenti tracciabili” del 10 dicembre 2019).

Non devono essere pagate obbligatoriamente con modalità tracciabili (il pagamento può essere eseguito con denaro contante) le spese sostenute per:
– l’acquisto di medicinali;
– l’acquisto di dispositivi medici;
– le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche;
– le prestazioni sanitarie rese da strutture private accreditate al SSN.

Tutte le altre tipologie di spesa che non rientrano fra quelle sopraelencate devono essere pagate con strumenti “tracciabili”; è il caso, ad esempio, delle spese relative ai certificati di buona e robusta costituzione rilasciati dai medici di famiglia o delle spese per visite specialistiche eseguite da medici che esercitano la libera professione (dentisti, ginecologi, dermatologi, ecc.).