Da individuare il quadro da utilizzare nella compilazione della dichiarazione “correttiva”

Di Mirco GAZZERA e Emanuele GRECO

Il 2 marzo 2020 è scaduto il termine per presentare la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche relative all’ultimo trimestre 2019.

Quest’anno, a seguito della riformulazione dell’art. 21-bis comma 1 del DL 78/2010 da parte dell’art. 12-quater del DL 34/2019, sono state previste due modalità alternative per assolvere tale adempimento:
– l’invio del modello LIPE, come già avvenuto per i precedenti trimestri;
– oppure la compilazione del quadro VP della dichiarazione IVA relativa al 2019, Modello IVA 2020 (anticipando, in questo caso, la presentazione della dichiarazione rispetto al termine ordinario del 30 aprile 2020).

In caso di omessa, incompleta o infedele trasmissione dei dati delle liquidazioni periodiche, a decorrere dal 3 marzo 2020 sono, dunque, applicabili le sanzioni stabilite dall’art. 11 comma 2-ter del DLgs. 471/97. La sanzione è compresa tra 500 e 2.000 euro, ma riducibile alla metà (tra 250 e 1.000 euro) laddove, entro 15 giorni dal termine, il soggetto passivo effettui la trasmissione della comunicazione in precedenza omessa oppure trasmetta i dati corretti.

Nel caso in esame, il dimezzamento delle sanzioni opera per le regolarizzazioni effettuate entro il 17 marzo 2020, ossia il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del 2 marzo 2020 (termine posticipato rispetto all’ultimo giorno di febbraio 2020). È possibile avvalersi, inoltre, dell’istituto del ravvedimento operoso (ris. Agenzia delle Entrate n. 104/2017).

A tal fine, nella dichiarazione IVA è previsto il quadro VH (“Variazioni delle comunicazioni periodiche”), da compilare solo qualora si intenda inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati nelle comunicazioni delle liquidazioni.

Se non sussistono incertezze in merito all’utilizzo di tale quadro nel caso di invio, integrazione o correzione dei dati delle liquidazioni relative ai primi tre trimestri del 2019, alcune considerazioni devono essere fatte per il quarto trimestre.
Come detto, è infatti possibile che il soggetto passivo abbia effettuato la comunicazione dei dati delle liquidazioni (incompleti o errati) compilando il quadro VP della dichiarazione.

Si pone il dubbio, allora, se in una siffatta situazione il soggetto passivo che intenda regolarizzare debba ripresentare la dichiarazione IVA compilando il quadro VP oppure il quadro VH.

Le istruzioni del quadro VP precisano che se il soggetto passivo intende inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati compila:
– il quadro VP, se la dichiarazione è presentata entro febbraio (i.e. 2 marzo 2020); in tale caso, non va compilato il quadro VH se non ci sono dati da inviare, integrare o correggere in relazione ai trimestri precedenti al quarto;
– il quadro VH, se la dichiarazione è presentata oltre febbraio (i.e. 2 marzo 2020).

Dalle istruzioni emerge dunque che, nel caso in cui il soggetto passivo si fosse avveduto dell’errore prima dello scadere del termine naturale per la presentazione della LIPE relativa al quarto trimestre 2019, egli sarebbe stato tenuto ad indicare i dati esatti nel quadro VP, presentando una dichiarazione “Correttiva nei termini”.

Successivamente al 2 marzo 2020, invece, come risulta da un’altra indicazione fornita dalle istruzioni del modello IVA 2020 per il 2019, il quadro VP non può essere più compilato e si deve fare ricorso al quadro VH. Anche le specifiche tecniche prevedono un controllo per verificare che il quadro VP non sia presente, se il modello dichiarativo è predisposto in data successiva al 2 marzo 2020. Non sembrano previste eccezioni a questo controllo, qualora siano compilate le caselle “Correttiva nei termini” o “Dichiarazione integrativa” contenute nel frontespizio.

La ratio dell’impostazione descritta sembra trovare il suo fondamento nei principi che disciplinano la regolarizzazione di errori od omissioni verificatisi in sede di presentazione della dichiarazione annuale IVA.
Il quadro VP, sostitutivo del modello LIPE, come detto, poteva essere compilato o corretto solo entro il termine del 2 marzo 2020, dando luogo, nel secondo caso alla presentazione di una dichiarazione “Correttiva nei termini”.

La dichiarazione avrebbe avuto natura “correttiva” pure nel caso in cui i dati modificati fossero stati relativi, anche o esclusivamente, a quadri diversi dal VP.
Successivamente a tale termine, può ragionevolmente dirsi che il quadro VP “decada” e che il soggetto passivo abbia la possibilità di presentare, fino al 30 aprile 2020, una dichiarazione “correttiva nei termini” sia per rettificare – mediante esposizione nel quadro VH – gli errori compiuti in relazione ai dati precedentemente esposti nel quadro VP, sia per correggere quanto esposto in altri quadri.
Diversamente ragionando, si sarebbe presentata una dichiarazione che avrebbe avuto duplice natura: “integrativa” in relazione al quadro VP e “correttiva nei termini” in relazione agli altri quadri; circostanza che appare discostarsi dai richiamati principi generali.