Il Consiglio Notarile di Milano semplifica la procedura dell’assemblea agevolandone lo svolgimento mediante mezzi di telecomunicazione

Di Maurizio MEOLI

Pur ribadendo l’opportunità di un intervento normativo che riconosca uno slittamento dei termini di approvazione del bilancio d’esercizio 2019 per tutte le società, a prescindere dalle indicazioni contenute nello statuto circa le modalità attraverso le quali procedere all’assemblea di approvazione, è da segnalare come il Consiglio Notarile di Milano, con la massima n. 187 dell’11 marzo, tenda comunque a semplificarne lo svolgimento mediante mezzi di telecomunicazione.

Si afferma, infatti, che l’intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione può riguardare la totalità dei partecipanti alla riunione, ivi compreso il presidente; fermo restando che nel luogo indicato nell’avviso di convocazione deve trovarsi il segretario verbalizzante o il notaio, unitamente alla o alle persone incaricate dal presidente per l’accertamento di coloro che intervengono di persona (sempre che tale incarico non venga affidato al segretario verbalizzante o al notaio).

Tutto ciò sia quando ammesso dallo statuto, ai sensi dell’art. 2370 comma 4 c.c., sia quando “comunque ammesso dalla vigente disciplina”. Quest’ultimo inciso, in particolare, come sostenuto da autorevole dottrina, potrebbe anche leggersi come la concretizzazione della previsione contenuta nell’art. 1 comma 1 lett. q) del DPCM 8 marzo 2020, secondo la quale “sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto”.
Tale disposizione, in pratica, scavalcherebbe l’assenza di una indicazione statutaria autorizzativa dello svolgimento dell’assemblea (ma lo stesso dovrebbe valere per i CdA) mediante mezzi di telecomunicazione, senza il rischio di contestazioni.

Sarebbero, così, anche superati i dubbi comunque residuati alla indicazione del Comitato Triveneto dei Notai, nella massima H.B.39, tesa a consentire, nelle società per azioni “chiuse”, pur in assenza di una specifica previsione statutaria, l’intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione del concreto rispetto dei principi del metodo collegiale. Soluzione che, si ricorda, è stata fondata sulla lettura della locuzione “lo statuto può consentire”, di cui all’art. 2370 comma 4 c.c., nel senso che lo statuto “può disciplinare” le forme di intervento mediante mezzi di telecomunicazione, e non già nel senso che in assenza di clausola statutaria al socio sia precluso di partecipare ai lavori assembleari mediante mezzi di telecomunicazione pienamente rispettosi del metodo collegiale.
Allo stesso modo, l’art. 1 comma 1 lett. q) del DPCM 8 marzo 2020 neutralizzerebbe eventuali previsioni statutarie che dovessero imporre al presidente e al segretario dell’assemblea di trovarsi nello stesso luogo.

Ad ogni modo, la massima del Consiglio Notarile di Milano precisa altresì come le clausole statutarie che prevedano la presenza del presidente e del segretario nel luogo di convocazione (o comunque nel medesimo luogo) dovrebbero intendersi di regola funzionali alla formazione contestuale del verbale dell’assemblea, sottoscritto sia dal presidente sia dal segretario. Esse, pertanto, non impediscono lo svolgimento della riunione assembleare con l’intervento di tutti i partecipanti mediante mezzi di telecomunicazione, potendosi in tal caso redigere successivamente il verbale assembleare, con la sottoscrizione del presidente e del segretario, oppure con la sottoscrizione del solo notaio in caso di verbalizzazione in forma pubblica.

Resta, in ogni caso, e a prescindere dagli aspetti evidenziati, la necessità di attrezzarsi concretamente per porre in essere la riunione assembleare in audio-video conferenza; circostanza che, in questi giorni, potrebbe risultare tutt’altro che semplice.
È per questo che non ci si può che augurare un intervento, da più parti auspicato, teso a un rinvio generalizzato.