I datori di lavoro potranno predisporre controlli della temperatura corporea prima dell’accesso ai locali aziendali

Di Elisa TOMBARI

In attuazione di quanto previsto dall’art. 1, comma 1, n. 9) del DPCM 11 marzo 2020, che raccomanda le intese tra le organizzazioni datoriali e sindacali, sabato 14 marzo 2020 CGIL, CISL, UIL e Confindustria e Confapi hanno sottoscritto il “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”.

Il documento contiene le linee guida operative a cui le imprese dei settori produttivi non soggetti alla chiusura disposta dal Governo dovranno conformarsi nel mettere in pratica i protocolli anti contagio, tenuto conto che la prosecuzione delle attività produttive può infatti avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione (si veda “Astensione del lavoratore retribuita in assenza di protocolli anti contagio in azienda” del 14 marzo 2020).

Le aziende sono tenute, in primis, ad assolvere gli obblighi di informazione, predisponendo ad esempio depliant o cartelli che informino il personale circa l’obbligo di rispettare le adeguate norme igienico sanitarie, di tenersi alla distanza interpersonale minima di un metro e di restare o fare ritorno presso il proprio domicilio in presenza di febbre superiore a 37,5° o altri sintomi influenzali, anche in caso di insorgenza degli stessi durante lo svolgimento dell’attività lavorativa, avendo cura di informare il proprio datore di lavoro; quest’ultimo dovrà inoltre rendere noto il divieto di ingresso in azienda a chiunque, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19. Potranno altresì essere disposti controlli della temperatura corporea prima dell’accesso ai locali aziendali, nel rispetto della normativa in tema di privacy.

Il Protocollo fornisce altresì indicazioni riguardanti la gestione dei fornitori, cui è fatto divieto scendere dai propri mezzi e per i quali occorre predisporre adeguate procedure di ingresso, transito e uscita, per ridurre al minimo le occasioni di contatto con il personale dipendente. La pulizia dei locali aziendali dovrà essere adeguata alla situazione sanitaria in atto, mediante la predisposizione di sanificazioni e ventilazioni periodiche degli ambienti, delle aree comuni (prevedendo ad esempio la pulizia della pulsantiera delle macchinette erogatrici di snack e bevande) e delle postazioni di lavoro, avendo cura di pulire con detergenti adeguati tastiere dei pc, schermi touch, mouse, sia negli uffici che nei reparti produttivi. In caso di presenza in azienda di un soggetto positivo al COVID-19, occorrerà fare riferimento ai protocolli di sanificazione indicati nella circolare n. 5443 del Ministero della Salute.

Obblighi anche sotto il profilo dei dispositivi di protezione individuale, in particolare circa l’utilizzo delle mascherine conformi agli standard dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (o, in caso di difficoltà di approvvigionamento, di quelle corrispondenti alle indicazioni dell’autorità sanitaria), che dovranno obbligatoriamente essere usate insieme ad altri strumenti (guanti, occhiali, ecc.) laddove le modalità di svolgimento dell’attività lavorativa non consentano di rispettare la distanza interpersonale di un metro.

Fermo restando le raccomandazioni dei DPCM fino ad oggi emanati di attivare, ove possibile, lo smart working e di favorire la fruizione di ferie e permessi retribuiti, il Protocollo consente di disporre la chiusura dei reparti diversi dalla produzione, di procedere a rimodulazioni dei livelli produttivi, di scaglionare gli orari di ingresso e di uscita di tutti i dipendenti e di assicurare turnazioni dei dipendenti impiegati nella produzione, creando gruppi autonomi, distinti e riconoscibili. Sono inoltre sospese e annullate le trasferte, i viaggi di lavoro e gli eventi di formazione in modalità in aula (resta possibile la formazione a distanza); data la situazione di emergenza, il mancato aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro non comporta l’impossibilità di continuare a svolgere lo specifico ruolo/funzione.

Al pari delle aziende, tenute a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori in questa situazione di emergenza sanitaria in corso, anche il lavoratore è tenuto a rispettare tutte le indicazioni igienico sanitarie impartite, all’interno e all’esterno dei locali aziendali, nonché ad utilizzare i dispositivi di protezione individuale durante lo svolgimento del proprio lavoro; in mancanza, potrà essere soggetto a sanzioni disciplinari.