Sospesi dall’8 marzo al 31 maggio accertamenti esecutivi, cartelle di pagamento e avvisi di addebito INPS

Di Alfio CISSELLO e Caterina MONTELEONE

Il Consiglio dei Ministri ha approvato ieri il DL recante le nuove misure a sostegno di famiglie, lavoratori e imprese per contrastare gli effetti dell’emergenza coronavirus sull’economia (c.d. decreto “cura Italia”).

Al momento di chiudere il numero odierno del quotidiano, il provvedimento non risulta pubblicato sulla G.U. n. 68, ma non è escluso che nel corso della nottata venga dedicata al decreto un’edizione straordinaria della Gazzetta Ufficiale, come è avvenuto per il DL 9 marzo 2020 n. 14. È più che verosimile che il testo entrato ieri mattina in Consiglio dei Ministri, conforme alle bozze circolate domenica, sia stato confermato, soprattutto con riferimento alla proroga per la generalità dei contribuenti delle scadenze al 20 marzo, anticipata dl comunicato del MEF di venerdì scorso.

Tra le novità da segnalare in materia di adempimenti, vi è  anche la sospensione di alcuni termini di versamento scadenti nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020, relativi alle entrate tributarie e non tributarie.
Tale intervento rientra nell’ambito delle misure che erano state annunciate dall’Agenzia delle Entrate col comunicato stampa del 12 marzo 2020 e, prima ancora, con la circolare diramata dal Comandante del Terzo reparto operazioni n. 73943/2020.

Analizzando la norma che, secondo l’ultima bozza, è contenuta nell’art. 65 rubricato “Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione” restano i dubbi già emersi dalla lettura delle prime versioni del testo. Infatti, la sospensione sembra confermata per i pagamenti derivanti dalle cartelle di pagamento, dagli avvisi di accertamento esecutivi (art. 29 del DL 78/2010, IVA, imposte sui redditi e IRAP, L. 160/2019, tributi locali) e dagli avvisi di addebito INPS (art. 30 del DL 78/2010). Manca, però, un rinvio che estenda la sospensione dei pagamenti derivanti da atti diversi da quelli richiamati esplicitamente.

In particolare, la sospensione non è prevista per i pagamenti scadenti nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020, derivanti dalle comunicazioni inviate dalle Entrate per la liquidazione automatica, secondo quanto previsto dall’art. 36-bis del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72, o derivanti dal controllo formale (emessi ex art. 36-ter del DPR 600/73). In breve nessuna sospensione per gli avvisi bonari.

Non si ravvisano motivi plausibili per escludere dalla sospensione gli avvisi bonari, anche in considerazione del danno che potrebbe derivare al contribuente che, a causa dell’emergenza in atto, non riesca a pagare nel rispetto dei termini. Infatti, per gli avvisi bonari e salvi i limiti di tolleranza dell’art. 15-ter del DPR 602/73, se il contribuente paga l’importo (o la prima rata, in caso di dilazione) entro trenta giorni dal ricevimento beneficia della riduzione delle sanzioni da omesso versamento al terzo in caso di liquidazione automatica o a 2/3 per il controllo formale.

Al riguardo, è possibile, ma l’interpretazione potrebbe apparire un po’ forzata, che il legislatore abbia inteso estendere la sospensione dei termini di pagamento (oltre agli atti tassativamente richiamati) attraverso il rinvio all’art. 12 del DLgs. 159/2015, che con una disposizione di carattere più generale, prevede che “le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali”.

Questa tesi prende le mosse dal fatto che il versamento dell’avviso bonario possa intendersi quale “adempimento” non processuale. Si tratta di un’interpretazione che, sebbene possa apparire censurabile, eliminerebbe la disparità tra uffici finanziari e contribuente, disparità che, quanto meno nei tempi del coronavirus, il legislatore avrebbe potuto accantonare.
Premesso tanto, la notifica di un avviso bonario è un adempimento degli uffici, dunque pare sospeso tra l’8 marzo e il 31 maggio.

Dovrebbero essere sospese le cartelle di pagamento, ma non le rate da dilazione dei ruoli ex art. 19 del DPR 602/73 (anche quando la dilazione origina da accertamento esecutivo). Non vi è riferimento alcuno ad esse, salvo si voglia ritenere applicabile il menzionato art. 12. Rimane, per tutti, la scadenza dal 16 marzo al 20 marzo.

Relativamente ai termini di decadenza, l’art. 64 comma 4 del decreto, purtroppo, pare confermare l’espresso rinvio all’art. 12 del DLgs. 159/2015, tra cui spicca il comma 2. Allora, a fronte di una sospensione dall’8 marzo al 31 maggio per (alcuni) versamenti, l’Erario fruisce di una proroga biennale dei termini in scadenza a fine anno, dunque modelli REDDITI, IVA e IRAP 2016 (inerenti al 2015) per accertamenti e controllo formale, modelli REDDITI e IVA 2017 (inerenti al 2016) per la liquidazione automatica.