La Corte di Cassazione ammette la deducibilità degli interessi passivi anche su un mutuo acceso per ripagare il debito di un’altra società
Con l’ordinanza n. 5332, depositata ieri, la Cassazione ha confermato che gli interessi passivi sostenuti dai soggetti IRES sono sempre deducibili senza alcun giudizio sull’inerenza, anche se nei limiti della disciplina dettata dall’art. 96 del TUIR.
Quest’ultima disposizione, infatti, misura e indica le modalità del calcolo degli interessi passivi deducibili in via generale, senza che sia necessario operare alcun giudizio di inerenza.
Il caso analizzato dalla Suprema Corte riguarda gli interessi passivi contabilizzati in relazione a un mutuo acceso da una società a responsabilità limitata per ripianare la posizione debitoria di una società per azioni, società facente capo ai medesimi soci, a sua volta garantita con fideiussione dalla medesima srl.
Il principio di inerenza è disciplinato dall’art. 109 comma 5, primo periodo del TUIR, secondo cui “le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi”.
Secondo i giudici di legittimità, il diritto alla deducibilità tout court di questi oneri trova esplicito fondamento nel tenore letterale del comma 5 dell’art. 109 del TUIR, il quale indica la chiara volontà legislativa di riconoscere un trattamento differenziato per gli interessi passivi rispetto ai vari componenti negativi del reddito di impresa, nel senso che il diritto alla deducibilità deve essere riconosciuto sempre, senza alcun giudizio sull’inerenza.
La sentenza in commento conferma l’orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte, per la quale gli interessi passivi si considerano sempre inerenti e deducibili per i soggetti IRES (salvo l’applicazione delle limitazioni esplicite previste dal TUIR; cfr. anche Cass. 20 luglio 2018 n. 19430 e 10 ottobre 2014 n. 21467).
In merito, si ricorda che la giurisprudenza di legittimità ha precisato che, nella determinazione del reddito d’impresa, resta precluso tanto all’imprenditore quanto all’Agenzia delle Entrate dimostrare che gli interessi passivi afferiscono a finanziamenti contratti per la produzione di specifici ricavi, dovendo invece essere correlati all’intera attività dell’impresa esercitata. Ciò in quanto gli interessi passivi costituiscono oneri generati dalla funzione finanziaria che afferiscono all’impresa nel suo essere e progredire, e dunque non dovrebbero essere specificamente riferiti a una particolare gestione aziendale o ritenuti accessori a un particolare costo (cfr. Cass. nn. 14702/2001, 22034/2006 e 12246/2010).
Nello stesso modo si era espressa l’Agenzia delle Entrate nella risoluzione del 9 novembre 2001 n. 178, secondo cui gli interessi passivi sono costi la cui deducibilità è soggetta alle disposizioni indipendentemente dal loro “collegamento” ad attività produttive di ricavi o proventi imponibili.
In dottrina, è stato osservato che l’orientamento giurisprudenziale in materia di deducibilità degli interessi passivi si mostra incoerente con l’impostazione che la Corte ha adottato in relazione agli altri componenti negativi di reddito.
Secondo le ordinanze della Cassazione 11 gennaio 2018 n. 450 e 9 febbraio 2018 n. 3170, infatti, il principio di inerenza non avrebbe una disciplina espressa nel TUIR, ma costituisce un principio immanente (di matrice costituzionale) ai fini della determinazione del reddito d’impresa, mentre la disposizione dell’art. 109 comma 5 del TUIR si riferisce al solo profilo della coesistenza di proventi imponibili ed esenti.
Si ricorda, infine, che, ai sensi dell’art. 61 del TUIR, gli interessi passivi dei soggetti IRPEF imprenditori sono deducibili se inerenti all’esercizio dell’impresa. Pertanto, la verifica di inerenza risulta obbligatoria per i soggetti IRPEF che intendono dedurre gli interessi passivi.
In particolare, mentre l’art. 96 del TUIR (anche dopo la riforma a opera del DLgs. 142/2018) non pone alcun riferimento all’inerenza degli interessi passivi rispetto al reddito imponibile ai fini IRES, indicando semplicemente alcune limitazioni alla deducibilità che dipendono dal meccanismo del ROL per i soggetti non finanziari, l’attuale disposto dell’art. 61 per i soggetti IRPEF richiama esplicitamente il requisito dell’inerenza per beneficiare della deducibilità degli interessi.