La riapertura dei termini di nomina indica che l’obiettivo di accrescere il livello di fiducia degli utilizzatori nel bilancio non pare del tutto condiviso

Di Fabrizio BAVA e Alain DEVALLE

Puntuale, nel rispetto della tradizione, è arrivata la “proroga” anche della nomina del revisore o dell’organo di controllo nelle srl cosiddette “nano-imprese”. La peculiarità, piuttosto significativa, è che sia stato prorogato un termine scaduto da oltre due mesi, nonostante da più parti tale proroga fosse stata vanamente richiesta nei mesi precedenti la scadenza. Perché, se indubbiamente era infelice una scadenza che imponeva la nomina di un revisore il 16 dicembre 2019, costringendolo a effettuare la revisione sul bilancio d’esercizio 2019 (nonostante “bizzarre” tesi di senso contrario), appare incomprensibile la tempistica di tale ripensamento.

L’atteggiamento del legislatore e, dobbiamo aggiungere, anche di parte della nostra categoria e di parte delle associazioni di categoria, che ha portato a tale “auspicato” risultato, nasconde una visione a nostro parere miope del ruolo dei controlli nelle società, che vengono spesso qualificati come inutili costi, uno dei tanti adempimenti che appesantiscono il conto economico dell’impresa.

Consapevoli della talvolta limitata qualità e conseguente limitata efficacia dei controlli, è però bene ricordare che l’obiettivo della revisione contabile enunciato dall’ISA Italia 200 è quello di “accrescere il livello di fiducia degli utilizzatori nel bilancio”, pur non potendone la revisione in alcun modo garantirne, per i suoi limiti intrinseci, la correttezza sostanziale. È evidente che tale nobile obiettivo non viene sempre pienamente raggiunto, ma ciò che fa riflettere è che talvolta sono gli stessi addetti ai lavori che sembrano non condividere l’obiettivo o quantomeno non esserne pienamente consapevoli.

Naturalmente per raggiungere l’obiettivo di una revisione di qualità, cosi come anche previsto dal DLgs. 39/2010, assume un ruolo rilevante anche la determinazione di un equo compenso del revisore. Perché, se naturalmente un adeguato compenso del revisore non garantisce in alcun modo la qualità dei controlli, è certamente quantomeno molto probabile che, in assenza di un adeguato compenso, il bilancio dell’impresa non sia adeguatamente revisionato (sarebbe auspicabile un intervento del legislatore, perché l’adeguatezza del compenso prima di tutto tutela gli stakeholder dell’impresa, non il revisore).

La “triste” vicenda della revisione del bilancio 2019 e della “riapertura dei termini di nomina” è un chiaro esempio di come l’obiettivo enunciato dall’ISA 200 non sembri pienamente condiviso.
I maggiori beneficiari della revisione sono i destinatari del bilancio, fornitori, clienti, istituti di credito per citarne alcuni.

Nei bilanci delle imprese che presentano squilibri di gestione, e che non hanno mai nominato un revisore, si potrebbero riscontrare politiche di bilancio (alcune delle quali vietate) volte alla massimizzazione del risultato e del patrimonio netto e operazioni che derivano dalla commistione tra amministrazione dell’impresa e proprietà.

Si possono portare numerosi esempi, dai finanziamenti concessi ai soci persone fisiche o a società riconducibili alla proprietà (pur in assenza di partecipazioni nell’attivo), a poste capitalizzate in assenza dei requisiti richiesti dai principi contabili per l’iscrizione nell’attivo di Stato patrimoniale, all’iscrizione tra i crediti verso altri di acconti versati per l’acquisto di immobilizzazioni, alla mancata contabilizzazione di sanzioni e interessi per mancati versamenti all’Erario (quando non sono ancora state ricevute cartelle), per non dimenticare casi di rimanenze di magazzino con un valore molto significativo in rapporto al fatturato. Soltanto per citare alcuni possibili “errori” individuabili dalla semplice lettura del bilancio da parte di un esperto, ovvero che non richiedono nemmeno la revisione del bilancio.

La nomina del revisore in società che presentano queste “politiche di bilancio” e la successiva conseguente applicazione delle procedure di revisione del bilancio permetterebbe la “correzione” di tali fattispecie, migliorando la qualità dell’informativa di bilancio e quindi incrementando la fiducia da parte dei terzi.

Quanto accaduto fa riflettere e pensare che forse, anche noi, dottori commercialisti e revisori legali, dovremmo domandarci se davvero crediamo nell’affermazione sopra riportata dell’ISA Italia 200.
Non si può però dimenticare che ci sono alcune decine di migliaia di imprenditori che hanno nominato il revisore entro il 16 dicembre 2019; ci piace pensare che non l’abbiano fatto soltanto perché richiesto dalla legge, ma anche per perseguire l’obiettivo di rafforzare la trasparenza finanziaria e ottenere una maggiore fiducia nel bilancio da parte dei loro stakeholder.