L’inciso normativo che dispone l’irrilevanza del limite se il rapporto di lavoro è cessato non contiene specificazioni in ordine ai profili temporali
Una delle situazioni per le quali permangono profili di incertezza sull’applicazione del regime forfetario, come modificato dalla L. 160/2019, riguarda il soggetto lavoratore dipendente che nel corso del 2019 abbia percepito redditi di lavoro dipendente superiori a 30.000 euro e intenda intraprendere nei primi mesi del 2020 un’attività di lavoro autonomo, pur risultando ancora dipendente al 31 dicembre 2019.
In questa fattispecie, l’applicabilità del regime agevolato richiede di valutare la causa ostativa, reintrodotta proprio dalla L. 160/2019, del seguente tenore letterale: non possono avvalersi del regime forfetario “i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedenti l’importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato” (art. 1 comma 57 lett. d-ter) della L. 190/2014).
Sotto il profilo della decorrenza, la risposta alle interrogazioni parlamentari nn. 5-03471 e 5-03472 del 5 febbraio scorso, e la successiva risoluzione n. 7/2020 dell’Agenzia delle Entrate, hanno indicato che la causa ostativa è operativa dal 1° gennaio 2020, per cui l’applicazione del regime per quest’anno richiede di verificare tali condizioni con riferimento alla situazione consolidatasi nell’anno precedente (tale conclusione è estesa anche al requisito d’accesso relativo al limite di 20.000 euro per il sostenimento di alcune tipologie di spese per lavoro).
Con riguardo all’eventuale contrasto delle nuove norme con l’art. 3 dello Statuto dei diritti del contribuente (il quale, al comma 2, prescrive che “le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore”), i predetti documenti hanno rilevato “che le modifiche apportate al regime con la legge di bilancio per il 2020 non impongono alcun adempimento immediato, atto a garantire le condizioni abilitanti per la permanenza nel regime per i soggetti che nel 2019 avevano i requisiti per fruire del forfait”.
Si deve sottolineare , tuttavia, come l’art. 1 comma 57 lett. d-ter) della L. 190/2014 preveda la cessazione del rapporto di lavoro quale condizione per disattivare la causa di esclusione, per cui l’adempimento da porre in essere – almeno astrattamente – per non considerare il limite di 30.000 euro sarebbero le dimissioni da parte del lavoratore.
Pertanto, in assenza di un’espressa normativa che deroghi allo Statuto dei diritti del Contribuente, in via interpretativa, dovrebbe ammettersi che la cessazione del rapporto di lavoro possa intervenire entro il 1° marzo 2020, riconoscendo così al contribuente almeno 60 giorni per poter ottemperare all’eventuale adempimento.
Sulla base di tale ragionamento, quindi, l’utilizzo del regime agevolato nel 2020 potrebbe risultare possibile per il lavoratore dipendente che, avendo superato il limite di reddito, si dimetta entro il prossimo 1° marzo, soddisfatte le altre condizioni.
Superando la prima fase di applicazione della norma, va tuttavia evidenziato che, con riferimento alla medesima causa ostativa in vigore fino al 2018, nella circ. n. 10/2016 (§ 2.3), l’Agenzia delle Entrate aveva precisato che rilevano esclusivamente le cessazioni del rapporto di lavoro intervenute nell’anno precedente a quello di applicazione del regime forfetario.
L’inciso del comma 57 “la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato” non contiene però alcuna specificazione in ordine ai profili temporali, ragion per cui potrebbe anche ammettersi che coloro che hanno cessato la propria attività lavorativa nel 2020, al fine di intraprendere un’attività imprenditoriale o di lavoro autonomo nello stesso anno, possano beneficiare del regime agevolato, anche se hanno avuto un reddito superiore a 30.000 euro nel 2019. Peraltro, questa conclusione risulterebbe conforme alla finalità della disposizione esplicitata dalla stessa Agenzia nella circolare del 2016, ossia “incoraggiare il lavoratore rimasto senza impiego e senza trattamento pensionistico mediante la concessione di agevolazioni fiscali”.
Interpretando pedissequamente le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate si arriverebbe al paradosso per cui un soggetto licenziato nei primi mesi del 2020 non potrebbe beneficiare del regime forfetario, contrariamente invece a chi si è dimesso prima della fine dell’anno procedente.
Per le considerazioni sopra esposte, sarebbe dunque opportuno che l’Agenzia delle Entrate ritornasse su tale aspetto, tenendo conto che, sulla base del tenore letterale della norma e della sua ratio, il contribuente che ritenesse di non seguire le indicazioni dell’Agenzia avrebbe buone ragioni da far valere in sede di contenzioso.