Per i titolari di reddito d’impresa le spese si imputano per competenza, a prescindere dalla data del pagamento

Di Arianna ZENI

Con riguardo al c.d. “bonus facciate” introdotto dall’art. 1 commi 219-223 della L. 160/2019, la circ. Agenzia delle Entrate n. 2/2020 ha precisato che la detrazione IRPEF/IRES, oltre a interessare gli edifici ubicati nelle zone A o B ai sensi del DM 1444/68, spetta anche se sono situati in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.

L’agevolazione, oltre a riguardare tutti i contribuenti che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati, residenti e non residenti in Italia, siano essi soggetti all’IRPEF o all’IRES, si applica per gli interventi eseguiti su edifici esistenti, parti di edifici esistenti, unità immobiliari esistenti, di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali. Sono compresi gli immobili vincolati che sono stati riconosciuti di interesse rilevante per motivi storici, artistici, archeologici, culturali, ecc. ai sensi del DLgs. 42/2004.

Il documento in commento ha altresì chiarito che l’agevolazione non spetta per gli interventi effettuati:
– durante la fase di costruzione dell’immobile;
– mediante demolizione e ricostruzione, ivi compresi quelli con la stessa volumetria dell’edificio preesistente anche se sono inquadrabili nella categoria della “ristrutturazione edilizia” ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. d) del DPR 380/2001 (Testo unico dell’edilizia).

Le disposizioni contenute nei menzionati commi da 219 a 223 non prevedono limitazioni alla fruizione della nuova detrazione fiscale né con riguardo ai soggetti beneficiari, né con riguardo alla tipologia di immobile sul quale sono eseguiti gli interventi.
L’agevolazione, quindi, oltre a interessare sia i soggetti IRPEF che IRES, spetta per tutti gli immobili posseduti dalle imprese, “compresi quelli strumentali” (in tal senso anche la guida Agenzia delle Entrate febbraio 2020).

Anche se l’Agenzia richiama solo gli immobili strumentali, stante l’ampia formulazione della norma, l’agevolazione dovrebbe riguardare tutti gli immobili delle imprese, siano essi strumentali, patrimoniali o merce.
A prescindere dalla classificazione fiscale dell’immobile in capo all’impresa, le sole esclusioni dall’agevolazione dovrebbero riguardare gli edifici nuovi o quegli edifici che, seppur dal punto di vista edilizio non consistano in nuove costruzioni ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. d) del DPR 380/2001, vengono demoliti e successivamente ricostruiti. La ratio della norma è infatti quella di incentivare gli interventi finalizzati al “recupero o restauro” della facciata esterna degli edifici esistenti.

Nel caso di un’impresa che costruisce un nuovo edificio o ne acquista uno per poi demolirlo e ricostruirlo (anche con la stessa volumetria del preesistente), il bonus facciate non spetta in quanto non si realizza alcun recupero della facciata. Ciò a prescindere dal fatto che per l’impresa si tratti di un immobile strumentale, merce o patrimoniale. Diversamente, l’impresa che possiede un immobile sul quale sono eseguiti interventi di ristrutturazione edilizia (senza demolizione) dovrebbe poter beneficiare del bonus facciate anche se l’immobile è destinato alla successiva vendita (immobile merce) o alla locazione (immobile patrimonio).

Indipendentemente dalla data di inizio dei lavori, inoltre, per beneficiare del c.d. “bonus facciate” le spese devono essere sostenute nell’anno 2020 o, per i soggetti con periodo di imposta non solare, nel periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2020.

Ai fini dell’imputazione delle spese, la circ n. 2/2020 precisa che per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali vale il criterio della competenza di cui all’art. 109 del TUIR, “a prescindere dalla circostanza che il soggetto beneficiario applichi tale regola per la determinazione del proprio reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito”; per le prestazioni di servizi rileva, quindi, la data di ultimazione degli interventi.
Secondo tale precisazione, quindi, ai fini della determinazione del reddito d’impresa, per i soggetti in contabilità semplificata si derogherebbe al principio di cassa (art. 66 del TUIR) e sarebbero da imputare al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 le spese per il rifacimento della facciata, indipendentemente dalla data di avvio dei lavori e indipendentemente dalla data dell’effettivo pagamento.

Tutti i titolari di reddito di impresa, inoltre, siano essi soggetti IRPEF o IRES (società di persone o società di capitali) non devono effettuare il pagamento delle spese con bonifico per beneficiare del bonus facciate.

Il chiarimento contenuto nella circ. n. 2/2020 si discosta da quanto precisato con riguardo a ecobonus e sismabonus nella risposta a interpello n. 46/2018, secondo cui per le c.d. imprese minori che applicano il regime di contabilità semplificata rileva il principio di cassa e, conseguentemente, devono effettuare mediante bonifico bancario o postale il pagamento degli interventi di riqualificazione energetica e di adeguamento antisismico al fine di beneficiare delle relative detrazioni fiscali. In quell’occasione l’Agenzia ha affermato che il principio di competenza riguarda soltanto le imprese in contabilità ordinaria.