Per espressa previsione normativa l’agevolazione non è però fiscalmente rilevante

Di Pamela ALBERTI

Il credito d’imposta per investimenti in beni materiali strumentali ex L. 160/2019, considerando che si tratta di un’agevolazione legata all’effettuazione di investimenti, si ritiene assimilabile a un contributo in conto impianti, da iscrivere nella voce A.5 del Conto economico, con imputazione della quota annuale di contributo per competenza.

Il documento OIC 16 (§ 86) definisce, infatti, come contributi in conto impianti le somme erogate da un soggetto pubblico (Stato o enti pubblici) alla società per la realizzazione di iniziative dirette alla costruzione, riattivazione e ampliamento di immobilizzazioni materiali, commisurati al costo delle medesime. Sono contributi per i quali la società beneficiaria può essere vincolata a mantenere in uso le immobilizzazioni materiali cui essi si riferiscono per un determinato tempo, stabilito dalle norme che li concedono.

I contributi in conto impianti devono essere rilevati contabilmente nel momento in cui esiste una ragionevole certezza che le condizioni previste per il riconoscimento dei contributi sono soddisfatte e che i contributi saranno erogati; in sostanza, i contributi sono iscritti in bilancio quando sono acquisiti sostanzialmente in via definitiva (OIC 16, § 87).

Con riferimento al credito d’imposta in esame, si evidenzia che si tratta di un’agevolazione automatica, senza quindi necessità di alcuna preventiva autorizzazione, per cui il diritto al beneficio dovrebbe sorgere nell’esercizio in cui viene effettuato l’investimento agevolabile.
Al riguardo Confindustria, ancorché con riferimento al credito d’imposta per investimenti ex DL 91/2014 (molto simile all’agevolazione in esame per certi aspetti), ha evidenziato che, agli effetti della rilevazione in bilancio, il contributo potrebbe essere “contabilizzato nello stesso esercizio in cui sono acquisiti i cespiti agevolati e a partire dal quale, peraltro, dovrebbe anche iniziare generalmente il processo di ammortamento in sede contabile; dato che al momento della redazione del relativo bilancio l’impresa è in grado di verificare con ragionevole certezza le condizioni sostanziali di spettanza del beneficio” (documento febbraio 2015 n. 1).

Quanto alla modalità di contabilizzazione, il documento OIC 16 prevede che i contributi in conto impianti siano rilevati con un criterio sistematico, gradualmente lungo la vita utile dei cespiti (OIC 16, § 88). In particolare, sono previsti due metodi per l’imputazione dei contributi a Conto economico in relazione alla vita utile dei cespiti a cui si riferiscono:
– il metodo “diretto”, in base al quale i contributi sono portati a riduzione del costo delle immobilizzazioni materiali, con conseguenti minori ammortamenti nei successivi esercizi di competenza;
– il metodo “indiretto”, in base al quale i contributi sono imputati alla voce A.5 del Conto economico “Altri ricavi e proventi” e sono rinviati per competenza agli esercizi successivi mediante l’iscrizione di risconti passivi.

Secondo quanto affermato da Confindustria con riferimento al vecchio bonus investimenti ex DL 91/2014, sarebbe preferibile utilizzare il metodo “indiretto” di contabilizzazione dei contributi in conto impianti, anche per una migliore gestione delle riprese in aumento e in diminuzione ai fini fiscali.

In sostanza, si potrebbe:
– iscrivere il credito d’imposta nella voce A.5 “Altri ricavi e proventi” del Conto economico;
– in contropartita, rilevare il credito d’imposta, ad esempio tramite il conto “Crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali ex L. 160/2019” nell’attivo di Stato patrimoniale;
– rinviare la quota di contributi di competenza degli esercizi successivi tramite l’iscrizione di risconti passivi.

Si evidenzia, inoltre, che essendo il beneficio, per espressa disposizione normativa, irrilevante ai fini delle imposte sui redditi e IRAP, lo stesso dovrebbe essere neutralizzato mediante una variazione in diminuzione in dichiarazione.

Le medesime rilevazioni contabili dovrebbero essere effettuate anche con riferimento al credito d’imposta relativo ai beni immateriali “Industria 4.0”, applicando, in questo caso, le indicazioni del documento OIC 24.