Esclusa l’applicazione delle sanzioni per il committente in possesso del modello F24 cumulativo

Di Caterina MONTELEONE e Massimo NEGRO

In merito al complesso meccanismo previsto dall’art. 4 del DL 124/2019, che ha introdotto l’art. 17-bis del DLgs. 241/97, la circ. Agenzia delle Entrate 12 febbraio 2020 n. 1 ha stabilito che fino al 30 aprile 2020 non verranno contestate sanzioni al committente nel caso in cui l’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice abbia correttamente determinato e versato le ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti ai lavoratori impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio, ma erroneamente abbia effettuato tale versamento non utilizzando un modello F24 per ciascun committente.

Secondo quanto stabilito dall’art. 17-bis del DLgs. 241/97, l’impresa appaltatrice, affidataria e subappaltatrice determina e trattiene l’importo delle ritenute fiscali e provvede al versamento delle medesime nel rispetto del previsto termine, senza poterle compensare con proprie posizioni creditorie, utilizzando un distinto modello F24 appositamente compilato per ciascun committente; inoltre, entro i 5 giorni lavorativi successivi al termine di pagamento, deve inviare al committente il modello F24 utilizzato per il versamento delle ritenute, unitamente a un prospetto con i dati necessari affinché il committente stesso possa svolgere la prevista funzione di controllo.

Come chiarito dalla risoluzione n. 108/2019, l’obbligo di utilizzare un modello F24 in relazione a ciascun committente per il versamento delle ritenute fiscali operate è speculare rispetto all’attività di controllo che questi deve svolgere. Infatti, l’art. 17-bis comma 1 del DLgs. 241/97 prevede che il committente debba chiedere all’impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici la copia dei modelli F24 relativi al versamento delle ritenute, al fine di riscontrarne il corretto adempimento e, a mente del successivo comma 3, nel caso in cui, entro i 5 giorni lavorativi successivi al termine per il versamento, non riceva i modelli F24 utilizzati per il pagamento delle ritenute fiscali o, pur avendoli ricevuti, riscontri l’omesso o insufficiente versamento, debba sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice finché perdura l’inadempimento e comunicare l’inadempimento riscontrato all’Agenzia delle Entrate competente entro 90 giorni.

Nel caso in cui il committente non adempia agli obblighi previsti dall’art. 17-bis commi 1 e 3 del DLgs. 241/97 rischia di incorrere nella sanzione prevista dal successivo comma 4, a mente del quale “il committente è obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all’impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice per la violazione degli obblighi di corretta determinazione delle ritenute e di corretta esecuzione delle stesse, nonché di tempestivo versamento, senza possibilità di compensazione”. Dal tenore letterale della norma, l’irrogazione della sanzione a carico del committente è subordinata all’inadempimento dell’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice.

Tale aspetto è stato confermato dalla circolare n. 1/2020, la quale ha affermato che la disposizione in esame, di natura sanzionatoria, “trova applicazione esclusivamente nelle ipotesi in cui l’impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice abbia commesso le richiamate violazioni e le siano state irrogate le correlate sanzioni”, precisando che l’applicabilità della sanzione viene meno se l’impresa ha regolarizzato le proprie violazioni mediante il ravvedimento operoso (art. 13 del DLgs. 472/97) “prima della contestazione da parte degli organi preposti al controllo” e che il committente non è sanzionabile se non ha correttamente adempiuto ai propri obblighi di controllo, in assenza di inadempimenti da parte dell’impresa. La circolare ha inoltre chiarito che la somma in esame a carico del committente è calcolata in relazione alla quota-parte di ritenute fiscali riferibili ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio presso il committente stesso.

Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate afferma che, fino al 30 aprile 2020, al committente non sarà contestata la sanzione in esame per l’inottemperanza ai propri obblighi di controllo, qualora l’appaltatore abbia correttamente determinato ed effettuato i versamenti delle ritenute fiscali, ma non abbia utilizzato distinti modelli F24 per ciascun committente, e abbia tempestivamente fornito al committente la prevista documentazione.

A ben vedere, nella fattispecie richiamata, nessuna sanzione potrebbe essere irrogata al committente, poiché l’unico errore commesso dall’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice è quello di aver erroneamente versato le ritenute con un modello F24 cumulativo; si tratta di una condotta non sanzionata né dall’art. 17-bis del DLgs. 241/97, né da altra disposizione normativa. Pertanto, pur avendo tale errore influito sull’obbligo di controllo previsto per il committente, la richiamata circostanza che “l’appaltatore abbia correttamente determinato ed effettuato i versamenti delle ritenute fiscali” non lascia spazio, comunque, ad alcuna irrogazione di sanzioni a carico del committente.