Gli esempi formulati dall’Agenzia nella circolare n. 1/2020 su arco temporale e pro rata temporis non semplificano la verifica della soglia

Di Enrico ZANETTI

L’art. 4 comma 1 del DL n. 124/2019, conv. L. n. 157/2019, ha introdotto nel DLgs. n. 241/97 il nuovo art. 17-bis, recante una serie di obblighi di controllo e di divieti alla compensazione tra debiti e crediti tributari destinata a operare con riguardo ai rapporti negoziali, comunque denominati, per il compimento di uno o più opere e di uno o più servizi, caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo, o comunque a esso riconducibili in qualunque forma.

Al fine di limitare i nuovi obblighi e divieti ai rapporti negoziali più rilevanti ed escludere quindi le c.d. “micro-commesse”, l’art. 17-bis comma 1 del DLgs. 241/97 circoscrive l’ambito di applicazione ai rapporti negoziali che, per le opere e i servizi oggetto dei medesimi, prevedono un corrispettivo “di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000”.

A tale proposito, la circolare dell’Agenzia Entrate n. 1/2020 (§ 3.2.1) ha chiarito anzitutto che, ai fini della verifica del superamento o meno della soglia, per esigenze di semplificazione:
– l’arco temporale annuale va riferito sempre all’anno solare “1° gennaio-31 dicembre” (anche quando i contratti, o le modifiche contrattuali che impattano sul corrispettivo, sono stipulati in corso d’anno);
– per determinare la competenza dei corrispettivi con riferimento a ciascun anno solare, relativamente ai contratti pluriennali e anche ai contratti annuali che però insistono su due anni solari, si fa riferimento ai mesi e non ai giorni (quindi i contratti, o le modifiche, stipulati dopo il giorno 15 di un mese si considerano, ai fini del pro rata temporis, a partire dal mese successivo).

In verità, gli esempi formulati a riguardo dall’Agenzia delle Entrate alimentano dubbi e complicazioni, più che certezze e semplificazioni.

Nell’esempio n. 2, l’Agenzia ipotizza un contratto annuale che va dal 16 febbraio 2020 al 15 febbraio 2021 con un corrispettivo di 300.000 euro.
Senza i criteri di “semplificazione” proposti dall’Amministrazione finanziaria sarebbe stato pacifico considerare questo contratto annuale come un contratto che supera la soglia di 200.000 euro su base annua.
Applicando invece i criteri di “semplificazione”, l’Agenzia delle Entrate evidenzia che il pro rata temporis mensile su anno solare implica che al 2020 sono imputabili 250.000 euro (10/12 di 300.000) e che al 2021 sono imputabili 50.000 euro (2/12 di 300.000), ragione per cui “gli obblighi previsti dall’articolo 17-bis decorreranno in relazione ai redditi di lavoro dipendente e assimilati da erogare dopo l’1 marzo 2020 e cesseranno il 15 febbraio 2021”.

Nell’esempio n. 3, l’Agenzia delle Entrate ipotizza invece, tra il medesimo committente e il medesimo prestatore, un primo contratto annuale che va dal 14 febbraio 2020 al 13 febbraio 2021 con un corrispettivo di 100.000 euro e un secondo contratto annuale che va dal 16 giugno 2020 al 15 giugno 2021 con un corrispettivo di 200.000 euro.

Premesso che, in presenza di più rapporti negoziali “rilevanti” (ossia con tutti i presupposti sostanziali per l’applicazione degli obblighi e dei divieti di cui all’art. 17-bis), tra loro autonomi e aventi per oggetto l’esecuzione di opere e servizi diversi, ma intercorrenti tra un medesimo committente e un medesimo prestatore, si deve tenere conto della somma dei corrispettivi annui previsti in relazione a ciascun distinto rapporto negoziale, l’Agenzia delle Entrate evidenzia che il pro rata temporis mensile su anno solare implica che al 2020 sono imputabili 191.667 euro (11/12 di 100.000 più 6/12 di 200.000) e che al 2021 sono imputabili 108.333 euro (1/12 di 100.000 più 6/12 di 200.000), ragione per cui “in questo caso, non troverà applicazione l’articolo 17-bis non essendo superata la soglia di 200.000 euro né alla data del 14 febbraio 2020, né alla data del 16 giugno 2020”.

È chiaro che le conclusioni dell’esempio n. 3 non possono che applicarsi anche al caso in cui tra committente e prestatore risulti stipulato un unico contratto annuale che va dal 16 giugno 2020 al 15 giugno 2021 con un corrispettivo di 300.000 euro, ma ciò comporterebbe che due contratti aventi durata e corrispettivo identici rientrerebbero o non rientrerebbero nell’ambito di applicazione dell’art. 17-bis del DLgs. 241/97 in funzione di una variabile quale la data di stipula e decorrenza nel corso dell’anno solare, il che è evidentemente privo di razionalità alcuno.

Sul punto sarebbero dunque auspicabili quanto prima chiarimenti dei chiarimenti.